CONFINDUSTRIA | Iniziativa di solidarietà per i territori colpiti dal ciclone Harry

A seguito dei gravi effetti provocati dal ciclone Harry, che ha colpito le regioni di Calabria, Sardegna e Sicilia causando ingenti danni alle comunità locali e al tessuto produttivo, Confindustria ha deciso di promuovere un’iniziativa di solidarietà a sostegno dei territori interessati.

In stretto raccordo con il Dipartimento di Protezione Civile, sono state definite le modalità più efficaci per far pervenire un aiuto.

Confindustria ha quindi attivato un conto corrente dedicato esclusivamente alla raccolta fondi per le emergenze.

L’intero ammontare delle donazioni sarà versato presso le contabilità speciali dei Commissari Delegati delle regioni colpite.

Il contributo raccolto sarà poi destinato, sulla base di un’apposita ordinanza della Protezione Civile, al finanziamento di interventi infrastrutturali urgenti, fra cui anche il ripristino dei moli di attracco delle isole minori, gravemente danneggiati dal ciclone.

 

Di seguito i riferimenti del conto corrente, che sarà attivo per le donazioni, fiscalmente deducibili, fino al 31 maggio 2026:

Intestazione conto: Confindustria Donazioni Emergenze

IBAN IT66L0103003374000001320620

BIC PASCITM1A33

 




INTERNAZIONALIZZAZIONE | SIMEST Executive Program Internazionalizzazione Mezzogiorno. Partecipazione Gratuita per 30 aziende (cronologico). Aperte le iscrizioni

A partire dal 7 novembre 2025 SIMEST promuove un Executive program con Luiss Business School https://www.simest.it/consimest/executive-program-simest-luiss/.

Si tratta di un Executive Program sui mercati strategici dedicato a massimo n° 30 PMI del Mezzogiorno.

Com’è strutturato

Il percorso formativo, gratuito, è strutturato in un modulo introduttivo e 5 moduli sui mercati strategici, per un totale di 6 (sei) moduli da 16 (sedici) ore l’uno più 1 giornata conclusiva per una formazione complessiva di 104 ore.

La partecipazione al Custom Executive Program è prevista a week end alternati (venerdì e sabato intere giornate), principalmente in presenza presso la sede di Luiss Business School a Roma e, in via residuale, via web.

Requisiti di ammissione:

  1. Sede legale e operativa al Sud
  2. Fatturato export min 3% oppure appartenenza a settori strategici con un piano di sviluppo all’estero
  3. Aver depositato 2 bilanci completi
  4. Avere ricavi >3mln e EBITDA e Utili >0
  5. Non trovarsi in condizioni di criticità (e se clienti con SIMEST, risultare in bonis).

A parità di requisiti, quale criterio di selezione verrà seguito l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

Come candidarsi:

La domanda va redatta sull’apposito modulo, corredato dalla documentazione richiesta sulla base dei requisiti di accesso, da una Lettera Motivazionale (max 1 pagina) e da una presentazione istituzionale o brochure aziendale.

L’intero plico, firmato digitalmente, va inviata all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 24 ottobre 2025.

In allegato, la locandina e il bando; tutti i dettagli e la modulistica sono reperibili sulla pagina dedicata.

Avviso-Custom-Executive-Program_CLEAN master-simest-luiss_locandina_26set

Al fine di monitorare le adesioni e la selezione di aziende iscritte a Confindustria Salerno, invitiamo a segnalare ai nostri uffici (Monica De Carluccio [email protected]) le candidature.




Seminario: “Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” – martedì 17 giugno 2025, ore 14.30, presso Confindustria Salerno

Il prossimo 17 giugno, alle ore 14.30, presso la nostra sede, si terrà il convegno “Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L’evento, organizzato da Confindustria Salerno, intende analizzare le principali novità introdotte dal nuovo Accordo.

A tal proposito, dopo i saluti istituzionali, è previsto l’intervento del Dott. Fabio Pontrandolfi – Dirigente Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria.

Nel corso del seminario, saranno inoltre illustrate le nuove Linee di indirizzo, elaborate dall’Organismo Paritetico Provinciale di Salerno, per la formazione dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per la partecipazione all’evento è necessario registrare qui la propria presenza o cliccare il tasto dedicato presente sul programma allegato.

All.to

Locandina Salute e Sicurezza_17 Giugno 2025

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




COMUNICAZIONE | CAVALIERI DEL LAVORO: Conferimenti 2025

E’ stata pubblicata la circolare del MIMIT – allegata – che illustra l’iter per il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro per la sessione 2025.

Sono confermate tutte le condizioni e i passaggi fondamentali per la presentazione delle candidature previsti nelle precedenti sessioni, che si riepilogano di seguito:

  • invio delle proposte di candidatura  ai Prefetti competenti per territorio (residenza del candidato) entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025;
  • trasmissione della candidatura anche al MIMIT all’indirizzo pec: [email protected], sempre nel termine perentorio del 15 gennaio 2025, con indicazione del nominativo e dei recapiti diretti del segnalante nonché del funzionario responsabile del procedimento (telefono, cellulare di servizio, e-mail)
  • acquisizione del preventivo consenso degli interessati per la comunicazione dei dati personali al Prefetto ed agli altri soggetti del procedimento
  • impossibilità di ripresentare la candidatura – e quindi necessità di saltare una sessione – per coloro che hanno già partecipato consecutivamente negli anni 2022, 2023 e 2024, senza il conseguimento dell’idoneità
  • attestazione verificabile di un contributo alla implementazione delle attività aziendali o all’avvio di azioni imprenditoriali diverse (ad esempio, spin-off dell’azienda originaria) per la valutazione delle proposte di candidatura di congiunti di soggetti già insigniti

La proposta di candidatura deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

  • generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita)
  •  luogo di residenza (comune, provincia e indirizzo)
  •  codice fiscale
  •  nominativo e recapiti diretti del segnalante e/o del funzionario responsabile del procedimento (telefono, cellulare di servizio, e-mail)
  • soggetto proponente
  •   motivazioni di merito, ovvero il presupposto del conferimento del titolo onorifico
  •   CV del candidato da cui si evince l’attività di riferimento, datato, sottoscritto e recante il consenso al trattamento dei dati secondo la normativa vigente

Alla proposta non è necessario allegare alcuna altra documentazione, ad eccezione di una eventuale breve relazione personale e professionale del candidato, con l’indicazione delle attività aziendali e delle motivazioni di carattere e contenuto reputazionale ed imprenditoriale, riferite soprattutto ad azioni legate allo sviluppo del territorio, alla sicurezza dell’ambiente lavorativo e all’ambito sociale che non possono essere reperite dalle analisi delle Prefetture.

L’istruttoria farà riferimento al triennio 2021-2023.

Requisiti indispensabili e qualificanti per l’accettazione della candidatura e, quindi, il conseguimento dell’onorificenza:

  • specchiata condotta civile e morale e assenza di procedimenti giudiziari, in corso o passati in giudicato
  • attività imprenditoriale continuativa per venti anni, con posizioni di responsabilità apicale e di grado rilevante secondo evidenza della visura camerale: Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Direttore Generale. L’incarico di Consigliere Delegato dovrà essere    puntualmente qualificato mentre per quanto concerne il management, tenuto conto della varietà delle soluzioni presenti nel panorama imprenditoriale, le posizioni saranno valutate caso per caso
  • puntuale adempimento di obblighi tributari, previdenziali ed assistenziali
  • nessuna attività economica e commerciale lesiva dell’economia nazionale

Inoltre concorrono a formare motivo di particolare benemerenza l’aver operato per l’elevazione economica e sociale dei lavoratori, contribuendo all’eliminazione dei divari esistenti, per lo sviluppo della cooperazione nonché in aree o in campi di attività economicamente depressi.

CIRCOLARE_CAVALIERI_DEL_LAVORO_2025_-_VF

Al fine di seguire l’iter delle candidature si chiede di inoltrare la documentazione inviata al Prefetto anche in Confindustria Salerno ([email protected])




AMBIENTE | Resoconto settimanale Ambiente 23-27 marzo 2026

Aggiornamento principali dossier europei: PFAS; PPWR; UWWTD

Di seguito un aggiornamento in merito ai principali dossier europei.

  • PFAS – Consultazione sulla bozza di parere del SEAC nell’ambito della restrizione REACH-PFAS

Trasmettiamo in allegato i pareri del Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) dell’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche), relativi alla proposta di restrizione sui PFAS.

Sul progetto di parere del SEAC, in particolare, l’ECHA ha avviato una consultazione pubblica, aperta per un periodo di 60 giorni, con scadenza 25 maggio 2026. Nel dettaglio, la consultazione si articola in questionari specifici per i 14 settori valutati dal SEAC e per il settore manifatturiero dei PFAS: Produzione di PFAS; Tessuti, tappezzeria, pelle, abbigliamento e tappeti (TULAC); FCM e confezionamento; Placcatura dei metalli e fabbricazione dei prodotti metallici; Miscele di prodotti di consumo e articoli di consumo vari; Cosmetici; Cera da sci; Applicazione dei gas fluorurati; Dispositivi medici; Trasporti; Elettronica e semiconduttori; Energia; Prodotti per l’edilizia; Lubrificanti; Petrolio e attività minerarie.

È inoltre previsto un questionario generale, che copre le sezioni del progetto di parere del SEAC applicabili a tutti i settori, inclusi quelli che non sono stati specificamente valutati dal SEAC.

Confindustria intende partecipare alla consultazione in oggetto.

Tutti i dettagli sulla consultazione, unitamente ai questionari, sono disponibili al seguente link: https://ec.europa.eu/consultation/runner/echa_pfas_seac_do_consultation

  • PPWR – Pubblicato documento interpretazione Regolamento Imballaggi

La Commissione europea ha pubblicato oggi il documento di orientamento sull’attuazione del Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), disponibile anche in allegato. Di seguito una sintesi dei principali contenuti del documento di guidance della Commissione, con particolare riferimento ai chiarimenti interpretativi forniti.

Il documento ha l’obiettivo di supportare un’applicazione uniforme del Regolamento, fornendo chiarimenti su numerose disposizioni. Si precisa tuttavia che la guida non ha valore giuridicamente vincolante e che l’interpretazione definitiva resta di competenza della Corte di Giustizia dell’UE.

Principali chiarimenti

  • Definizione di imballaggio

La qualificazione di un prodotto come imballaggio deve essere effettuata caso per caso, sulla base della funzione (contenere, proteggere, trasportare, presentare) e dell’uso concreto. L’elenco dell’allegato è solo indicativo. Alcuni prodotti possono essere imballaggi solo in specifiche condizioni (es. bicchieri riempiti al punto vendita), mentre altri sono esclusi perché parte integrante del prodotto (es. dispositivi medici come siringhe e sacche per infusioni).

  • Distinzione tra “manufacturer” e “producer”

Il manufacturer è il soggetto che decide design e caratteristiche dell’imballaggio ed è responsabile della conformità normativa. Il producer è invece il soggetto che immette per primo l’imballaggio sul mercato di uno Stato membro ed è responsabile degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR). I due ruoli non coincidono necessariamente, soprattutto nelle filiere complesse e transfrontaliere.

  • Importatore e status delle filiali

Una branch non è considerata un’entità giuridica autonoma e non può qualificarsi come importatore. È necessario che vi sia un soggetto giuridico stabilito nell’UE o un rappresentante autorizzato. Questo chiarimento ha impatti rilevanti per gruppi multinazionali.

  • PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti

I limiti si applicano dal 12 agosto 2026 e non è previsto alcun periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte. Viene inoltre proposto un approccio in più fasi per la verifica della conformità (fluoro totale, verifica della natura del fluoro, analisi specifiche PFAS). Le autorità di controllo avranno un ruolo centrale, in assenza di metodi completamente armonizzati.

  • Riciclabilità degli imballaggi

L’obbligo generale si applica dal 2026, ma i criteri tecnici completi saranno definiti successivamente: il design for recycling dal 2030 (o 24 mesi dopo gli atti delegati) e il requisito di riciclo su larga scala dal 2035. Fino ad allora, si applicheranno standard esistenti, con un periodo transitorio caratterizzato da minore certezza.

  • Contenuto riciclato ed esenzioni

Sono previste esenzioni, ad esempio per imballaggi a contatto con alimenti o in assenza di tecnologie adeguate, ma queste devono essere dimostrate tramite documentazione tecnica dettagliata. L’onere della prova ricade sulle imprese.

  • Compostabilità

È limitata a specifiche applicazioni e, in alcuni casi, può essere richiesta dagli Stati membri. Tuttavia, devono essere rispettate condizioni precise per evitare contaminazioni dei flussi di rifiuti. Viene chiarito che il compostaggio domestico non è equivalente a quello industriale e può essere applicato solo in contesti controllati.

  • Minimizzazione degli imballaggi

Dal 2030 gli imballaggi dovranno essere progettati riducendo peso e volume al minimo necessario per garantirne la funzionalità. Il marketing e l’accettazione del consumatore non sono più considerati criteri validi per giustificare un eccesso di imballaggio. Sono previsti standard tecnici per supportare la verifica.

 

  • Etichettatura

È prevista una piena armonizzazione a livello UE. Gli Stati membri non potranno mantenere sistemi nazionali paralleli e l’etichettatura dovrà seguire specifiche comuni. Alcune informazioni, come quelle relative all’EPR, dovranno essere fornite in formato digitale.

  • Riutilizzo (reuse)

I target di riutilizzo si applicano in funzione del tipo di imballaggio e del contesto di utilizzo. La Commissione chiarisce che la fattibilità tecnica, ad esempio la presenza di residui o contaminazioni, è un elemento determinante per valutare la possibilità di riutilizzo.

  • Rapporto tra PPWR e direttiva SUP (plastiche monouso)

Il PPWR prevale per specifiche categorie di imballaggi. Viene inoltre chiarito che gli imballaggi contenenti più del 5% di plastica sono considerati plastici ai fini dell’applicazione dei divieti.

  • Raccolta differenziata e sistemi DRS

È fissato un obiettivo del 90% di raccolta entro il 2029 per alcune categorie di imballaggi, con obbligo di introdurre sistemi di deposito cauzionale (DRS), salvo specifiche esenzioni. Sono previsti obblighi anche per operatori transfrontalieri.

  • UWWTD – Aggiornamento

Riportiamo di seguito un aggiornamento sulla discussione tenutasi durante la sessione plenaria del Parlamento europeo sulla tematica Direttiva acque reflue urbane (UWWTD). In allegato è disponibile il testo dell’interrogazione.

Il 25 marzo u.s. i membri del Parlamento europeo hanno infatti discusso l’interrogazione orale presentata da Oliver Schenk (DE), Peter Liese (DE) e Tomislav Sokol (HR), a nome del gruppo PPE, riguardante l’attuazione della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) e le sue potenziali implicazioni per la sicurezza dell’approvvigionamento di medicinali.

Il dibattito si è concentrato su come bilanciare gli obiettivi ambientali, in particolare la rimozione dei microinquinanti dalle acque reflue, con le preoccupazioni relative all’impatto della responsabilità estesa del produttore (EPR) sui settori farmaceutico e cosmetico.

La Commissaria Jessika Roswall ha difeso la direttiva, affermando che essa rispetta il principio “chi inquina paga”, mantenendo al contempo costi relativamente contenuti (stimati in circa 3,50 euro per cittadino all’anno) e consentendo un’attuazione graduale e flessibile. Ha sottolineato che i costi del trattamento primario e secondario restano a carico degli Stati membri, mentre i contributi dell’industria sarebbero limitati alla fase più avanzata. Ha inoltre evidenziato che la Commissione intende evitare possibili carenze di medicinali, condividendo buone pratiche e monitorando gli effetti su prezzi e disponibilità. Entro il 2033, quando una quota significativa (10-20%) degli impianti sarà pienamente operativa, sarà possibile valutare l’impatto della direttiva con dati concreti, mentre la piena attuazione è prevista per il 2045.

In generale, i gruppi politici a sinistra hanno evidenziato la volontà di mantenere il lavoro già svolto sulla direttiva, mentre tra i gruppi più a destra e il PPE si è affermata la richiesta di sospendere gli obblighi previsti e condurre uno studio complessivo e indipendente.

Sono emerse chiare divisioni politiche:

I gruppi PPE, ECR, PfE ed ESN hanno espresso forti preoccupazioni per i potenziali effetti economici della direttiva. In particolare, Oliver Schenk (DE, PPE) ha sottolineato la necessità di conciliare tutela ambientale e sicurezza dell’approvvigionamento di medicinali, evidenziando come l’EPR possa incidere significativamente sulla capacità delle imprese farmaceutiche e comportare un aumento dei prezzi per i consumatori. Ha inoltre messo in dubbio l’affidabilità delle stime sui costi.

Peter Liese (DE, PPE) ha ribadito l’importanza dell’acqua pulita, ma ha evidenziato che l’introduzione di nuovi oneri rischia di compromettere gli obiettivi del Critical Medicines Act, chiedendo più tempo per individuare soluzioni adeguate. Sulla stessa linea, Tomislav Sokol (HR, PPE) ha denunciato il rischio che la direttiva ostacoli il rafforzamento dell’autonomia strategica dell’UE e ha proposto una moratoria di un anno.

Altri interventi del PPE, come quello di Letizia Moratti (IT, PPE), hanno sottolineato i rischi per le catene produttive, con possibili carenze e aumenti dei prezzi, nonché un impatto negativo sugli investimenti in ricerca. Anche esponenti di ECR, come Michele Picaro (IT, ECR) e Aurelijus Veryga (LT, ECR), hanno criticato la mancanza di chiarezza e trasparenza nella valutazione degli impatti, chiedendo una sospensione delle misure EPR e una nuova valutazione complessiva. Analoghe posizioni sono state espresse da altri deputati, che hanno evidenziato il rischio di delocalizzazione della produzione e l’eccessivo peso dei costi sull’industria.

Al contrario, i gruppi S&D, Verdi/ALE e The Left hanno difeso con forza la direttiva e il principio “chi inquina paga”. Alessandra Moretti (IT, S&D) ha criticato l’allineamento del PPE con la destra più radicale, ribadendo la disponibilità a negoziare sulla base dei dati ma sottolineando che i costi dell’inquinamento non devono ricadere sui cittadini. Christophe Clergeau (FR, S&D) ha evidenziato il legame tra qualità dell’acqua, salute pubblica ed economia, mentre Rasmus Nordqvist Clausen (DK, The Left) ha ribadito che il costo della depurazione deve essere sostenuto dall’industria e non dai contribuenti, mettendo in discussione la riapertura di un accordo già negoziato.

Una posizione più equilibrata è emersa tra i membri di Renew Europe: pur sostenendo il principio del “polluters pay”, hanno sottolineato la necessità di trovare un punto di equilibrio tra tutela ambientale e accesso ai medicinali. In particolare, Vlad Voiculescu (RO, Renew) ha evidenziato la necessità di distinguere tra farmaci essenziali e generici e di valutare attentamente i potenziali rischi per l’approvvigionamento.

Altri interventi hanno posto l’accento su aspetti specifici, come la necessità di maggiore trasparenza nei criteri di valutazione, la richiesta di studi indipendenti (Kateřina Konečná, CZ, The Left), e l’esigenza di considerare anche il ruolo del settore cosmetico e delle importazioni da paesi terzi (Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, PL, PPE). È stata inoltre sollevata la questione della ripartizione dei costi tra produttori europei e importatori.

Nel complesso, pur in presenza di un ampio consenso sull’importanza sia della tutela ambientale sia dell’accesso sicuro ai medicinali, il dibattito ha evidenziato profonde divergenze sulla valutazione dei rischi, sulla ripartizione dei costi e sulle implicazioni per il settore farmaceutico europeo e l’autonomia strategica dell’UE.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati rispetto ad eventuali sviluppi.

  • Incontro Commissaria Roswall Milano 23 marzo – Aggiornamento

Vi informiamo che lunedì 23 marzo, presso la Rappresentanza della Commissione europea a Milano, Confindustria ha partecipato a due sessioni a porte chiuse con la Commissaria europea Jessika Roswall (Ambiente, resilienza idrica ed economia circolare), alla presenza di Claudia Colla (Rappresentanza CE Milano), Paulina Dejmek Hack (Capo di Gabinetto) e Axel Hellman (Membro di Gabinetto).

Confindustria è stata rappresentata dalla Vicepresidente Lucia Aleotti, con delega al Centro Studi e attiva sui temi della politica industriale e della chimica, e dal Vicepresidente Francesco De Santis, delegato per Ricerca e Sviluppo e impegnato sui dossier innovazione, bioeconomia e transizione industriale.

Primo panel – Industria chimica, Circular economy 

Hanno partecipato: Lucia Aleotti (Vicepresidente, Confindustria), Francesco Buzzella (Presidente, Federchimica), Guido Guidesi (Assessore allo Sviluppo Economico, Regione Lombardia), Pierfrancesco Maran (Membro del Parlamento europeo), Ilaria Re (MASE) e Fulvio Renoldi (Bracco).

Il confronto, articolato ma con un’impostazione piuttosto rigida da parte della Commissione, ha toccato i principali dossier:

  • UWWTD: criticità sull’estensione dell’EPR a inquinamento diffuso (impatti su costi, farmaci, delocalizzazione); richiesta proporzionalità ed evidenze;
  • Packaging (PPWR): rischi interpretativi (soglia 5%, prodotti con minima plastica) e richiesta di certezza giuridica;
  • SUP (Direttiva plastiche monouso): necessità di maggiore coerenza e allineamento con il PPWR;
  • Revisione Regolamento REACH: incertezza su revisione e priorità, con rischio per gli investimenti;
  • Restrizione PFAS: richiesta approccio basato su rischio e uso, evitando divieti generalizzati.

La Commissaria ha sostanzialmente confermato le posizioni della CE, senza indicare grandi margini di flessibilità nel breve periodo.

Secondo panel – Bioeconomia

Hanno partecipato: Francesco De Santis (Vicepresidente, Confindustria), Catia Bastioli (CEO, Novamont), Sabina Bellione (Direttore, Fondazione Triulza), Davide Bollati (Presidente, Davines), Danilo Bonato (Direttore, Erion), Edoardo Croci (Direttore, GREEN), Massimo Di Amato (Delegato del Presidente, Assolombarda) e Fabrizio Grillo (Presidente, Federated Innovation at MIND).

I principali temi emersi:

  • Strategia UE per la bioeconomia: centralità per competitività, sostenibilità e autonomia strategica;
  • Quadro regolatorio: esigenza di maggiore coerenza e neutralità tecnologica;
  • Innovazione e scale-up: necessità di rafforzare il passaggio alla fase industriale;
  • Plastiche e riciclo: criticità sul riciclo chimico evidenziate da Novamont.

In sintesi, in particolare nel primo panel, è emersa una distanza ancora significativa tra le priorità industriali e l’orientamento della Commissione; tuttavia, la convergenza degli stakeholder rappresenta un segnale rilevante in vista dei prossimi sviluppi.

Proposta di regolamento europeo per sveltire le valutazioni ambientali – Memoria Confindustria

Trasmettiamo in allegato la memoria parlamentare elaborata in merito alla proposta di Regolamento europeo per sveltire le valutazioni ambientali, presentata dalla Commissione Europea il 10 dicembre 2025, nell’ambito del c.d. “Omnibus Ambiente”.

La memoria, nell’evidenziare apprezzamento per la proposta di Regolamento, formula altresì una serie di osservazioni sui principali aspetti inerenti le valutazioni ambientali, in coerenza con la risposta fornita da Confindustria nell’ambito della consultazione pubblica sulle semplificazioni in materia ambientale, al fine di rafforzare ulteriormente il provvedimento lungo l’iter di approvazione unionale.

DDL Valorizzazione della risorsa mare – Approvazione in prima lettura

Facendo seguito a quanto segnalato con il Resoconto della settimana 9-13 marzo 2026, vi informiamo che l’aula del Senato lo scorso 25 marzo ha approvato il DDL valorizzazione della risorsa mare, con 81 voti favorevoli, nessun contrario e 58 astenuti.

Nel testo modificato dalla Commissione – disponibile in allegato – è stato approvato l’emendamento del relatore (30.0.1000) che contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva relativa alle emissioni industriali e della direttiva relativa alle discariche di rifiuti.

Il DDL passa ora alla Camera per la seconda lettura.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi futuri.

Market day Consip 2026 – Tavoli operativi

Il 24 marzo Confindustria ha partecipato al Market day 2026 di Consip, durante il quale è emerso in maniera forte come il Piano Industriale 2026-2029 rafforzi e acceleri il riposizionamento di Consip come centrale di acquisto nazionale: moderna, digitale e innovativa.

Tra gli obiettivi perseguiti, il Piano mira anche a mettere in connessione in modo più efficace la domanda delle PA con l’offerta del mercato. Il fine è quello di garantire un procurement sempre più allineato ai fabbisogni della pubblica amministrazione e all’offerta delle imprese, centrato su innovazione e qualità della spesa pubblica.

In quest’ottica, proseguendo la sperimentazione dello scorso anno, anche per il 2026 sono stati organizzati otto Tavoli tematici.

L’intento è quello di rafforzare il dialogo diretto con gli stakeholder, individuare nuovi ambiti di presidio della spesa attraverso gare e mercati digitali e creare fiducia nel procurement pubblico.

Per ciascuno dei temi individuati, verranno esaminati i profili più rilevanti e raccolte proposte funzionali ad aumentare la qualità e la sostenibilità degli appalti pubblici, valorizzando contributi ed esperienze che emergeranno dal confronto con gli operatori. Di seguito l’elenco dei Tavoli, raggruppati in tre ambiti (vedi anche slides allegate):

Ingegneria del procurement

  1. Concorrenza e mercati: impatti e opportunità sostenibili
  2. Trasparenza: chiarezza e tracciabilità negli appalti pubblici

Il Procurement al servizio della Comunità e del Cittadino

  1. Servizi socio-sanitari per il Paziente
  2. Tecnologie e soluzioni per i Presidi Ospedalieri
  3. Servizi al cittadino: trasporti, scuola, ambiente

Procurement digitale e intelligente

  1. Intelligenza artificiale: scelta di modelli e soluzioni
  2. Soluzioni sostenibili per il patrimonio immobiliare pubblico
  3. Infrastrutture e tecnologie per le città del futuro.

Gli incontri dei Tavoli si svolgeranno tra aprile e settembre 2026 e la presentazione degli esiti è prevista per ottobre.

In questa pagina sono indicate le date dei primi incontri e il link al questionario che gli interessati dovranno compilare per partecipare ai lavori e ricevere le comunicazioni.

Qualora interessati a partecipare, vi invitiamo a segnalarcelo ai recapiti sottostanti

Per permetterci di avere una visione completa, finalizzata anche a formulare una posizione confederale, i nominativi degli iscritti e i contributi di merito eventualmente inseriti nelle risposte al questionario andranno inviati anche ai nostri uffici.

allegati: Annex to the Communication to the Commission_Guidance PPWR ddl mare testo aula Memoria Confindustria Proposta di regolamento europeo per sveltire le valutazioni ambientali_27.03.26 Parliamentary question RAC opinion_pfas_rac_opinion_en SEAC_pfas_seac_draft_opinion_en

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected])




AGEVOLAZIONI | Transizione 5.0: taglio retroattivo credito d’imposta e risorse mancanti esodati 5.0 nel DL Fiscale. Posizione Confindustria

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 27 marzo 2026 n. 38, cd. DL Fiscale, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, è intervenuto per denunciare le misure introdotte, penalizzanti per le imprese che hanno effettuato la prenotazione del credito d’imposta 5.0 tra il 7 e il 27 novembre 2025.

In particolare, il provvedimento prevede un taglio del 65% del credito d’imposta richiesto. La misura inoltre esclude gli investimenti in fonti di energia rinnovabile, in particolare gli impianti fotovoltaici a più elevata efficienza iscritti nel registro dell’ENEA, che le imprese sono state indotte ad acquistare.

Una simile decisione – che ha effetti retroattivi e lede il principio del legittimo affidamento – penalizza pesantemente le imprese che hanno completato ingenti investimenti nel 2025, e che si troveranno ad affrontare ulteriori problemi di liquidità in un momento già particolarmente complesso.

A novembre, Confindustria aveva avuto rassicurazioni dai ministri Giorgetti, Foti e Urso sul fatto che le cosiddette imprese “esodate” del 5.0 con progetti congrui, avrebbero avuto accesso all’agevolazione secondo le condizioni previste nel Piano, la cui conclusione era fissata al 31 dicembre 2025.

A questo link è possibile consultare le dichiarazioni del presidente Orsini e la richiesta al Governo di un rapido intervento per riallineare le misure agli impregni assunti.

https://www.confindustria.it/news/dl-fiscale-confindustria-chiede-correzioni-immediate-su-transizione-5-0/

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero per gli Affari europei PNRR e Politiche di coesione, ha convocato per mercoledì 1° aprile, alle ore 11.00 a Palazzo Piacentini, un tavolo di confronto con le associazioni nazionali d’impresa sul credito d’imposta Transizione 5.0 per l’anno 2025. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected]




LAVORO | Regole per la sicurezza nel lavoro agile, MOG/Inail, formazione durante la Cig

Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 è stata pubblicata la Legge 11 marzo 2026, n. 34 , Legge annuale sulle piccole e medie imprese.

La legge, nel dare attuazione al modello previsto dall’art. 18 dello Statuto delle imprese, con gli artt. 10-12 del Capo III interviene sulla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non limitando il proprio ambito alle sole PMI.

Arte. 11 – Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile

Si tratta della modifica di maggior spessore in materia di salute e sicurezza sul lavoro in quanto ridefinisce la portata degli obblighi di salute e sicurezza nel lavoro agile, richiesta espressamente da Confindustria al Governo ed ora attuata.

L’arte. 11 inserito nel d.lgs. N. 81 del 2008 un nuovo comma 7-bis all’art. 3 e, sul versante sanzionatorio, modifica l’art. 55 sul versante sanzionatorio.

La nuova disposizione che, quando il lavoro agile si svolge in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità — in particolare quelli relativi ai videoterminali — è assicurato mediante la consegna annuale al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa sui rischi scritta generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto; resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore.

Il legislatore prende finalmente atto che, nel lavoro agile, il paradigma tradizionale della sicurezza costruito sul controllo del luogo di lavoro non può essere trasposto integralmente quando la prestazione si svolge in ambienti sottratti alla disponibilità giuridica del datore. La semplificazione consiste allora non in una sottrazione pura di tutela, ma nella sostituzione di un modello fondato sulla conformazione materiale del luogo con un modello fondato su informazione, cooperazione e delimitazione degli obblighi “compatibili” con la modalità agile. In questo senso, l’art. 11 è una disposizione di forte rilievo sistematico, perché tenta di ricollocare il debito di sicurezza entro i limiti della concreta signoria datoriale sul rischio.

La norma viene opportunamente collocata nell’articolo 3 del Dlgs 81/2008, che regola le tipologie contrattuali che richiedono una disciplina speciale rispetto all’applicazione dell’intero Dlgs 81/2008. Non a caso è collocata dopo la disciplina del cd lavoro a progetto, con il quale condivide l’esigenza di parametrare gli obblighi del datore di lavoro alla effettiva disponibilità giuridica dei luoghi nei quali il lavoratore intende svolgere la propria prestazione, considerato che il lavoro agile si configura come una modalità di lavoro subordinato senza vincolo di luogo di lavoro, quindi anche in assenza di una postazione lavorativa, su cui il datore di lavoro è in grado di esercitare le doverose funzioni di organizzazione e vigilanza.

Il confronto delle due norme consente di svolgere alcune considerazioni.

Dlgs 81/2017, art. 22 Dlgs 81/2008, art. 3, comma 7bis
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali ei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. «7-bis. Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali ei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali »

 

Il nuovo comma 7-bis sembra, dunque, destinato ad assorbire, per la speciale modalità di prestazione lavorativa propria del lavoro agile svolto, ossia in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, il nucleo precettivo già racchiuso nell’art. 22 della ln 81/2017.

Laddove non ricorra l’ipotesi del lavoro agile, continueranno ad applicarsi le regole ordinarie. È bene chiarire, infatti, che la condizione della disponibilità giuridica opera in quanto il lavoro agile è caratterizzata dall’assenza di precisi vincoli di luogo di lavoro e la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa. Tale caratteristica incide in modo decisivo sulla possibilità del datore di lavoro di governare la prevenzione, in termini di organizzazione, controllo, gestione e riesame.

È evidente, quindi, la differenza dal telelavoro (dove c’è la postazione fissa e dove il datore di lavoro può e deve intervenire e vigilare), dal distacco e dalla trasferta (dove il datore deve svolgere una attività preventiva proprio perché è lui, nel proprio interesse, ad inviare il lavoratore in un altro luogo di lavoro), dall’appalto (dove vigono gli obblighi di collaborazione e cooperazione).

La modifica normativa rappresenta un’evoluzione determinante della disciplina lavoro agile, in quanto finalmente sgombra il campo dai gravi limiti che avevano inciso negativamente sulla piena e serena diffusione dello strumento.

Più in particolare, gli aspetti determinanti nella rilettura della disciplina sono:

  1. a) il chiarimento della disponibilità giuridica come parametro giuridico che distingue, nel lavoro agile, l’applicazione della disciplina tradizionale dallo strumento collaborativo dell’informativa
  2. b) il chiarimento che l’informativa, per quanto riguarda il lavoro svolto in luoghi sottratti alla disponibilità giuridica, assolve tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro (superando così il grave dubbio, innescato dalla disciplina dell’art. 22, permanenza della permanenza degli obblighi del Dlgs 81/2008)
  3. c) la delimitazione anche dell’applicazione della lettura estensiva dell’art. 2087 cc attraverso l’esplicita riconduzione al solo obbligo di informativa (oltre che a quelli inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione dal datore di lavoro).

Questa rilettura è confermata anche dalla novella relativa al trattamento sanzionatorio, laddove introduce a carico del datore di lavoro, la sanzione (art. 55, comma 5, lett. c) Dlgs 81/2008) per l’omessa informativa, quale elemento unificante degli obblighi penali rilevanti in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile (per la parte di lavoro svolto in luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro).

Questa disciplina innovativa pone anche le basi per arginare le prospettive di estensione della nozione di luogo di lavoro avanzata in sede comunitaria nell’ambito della revisione delle direttive sui luoghi di lavoro e sui videoterminali.

 

Arte. 10 – I modelli semplificati di organizzazione e gestione

Anche in questo caso si tratta di una delle richieste che il nostro Sistema centrale ha fatto al Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che vede ora concreta attuazione, sia in tema di semplificazione del sistema disegnato dal Dlgs 231/2001 sia quanto al supporto nell’elaborazione dei modelli per le PMI. Un risultato, però, che – come si vedrà – non può superare i gravi limiti del Dlgs 231/2001 e del Dlgs 81/2008 con riferimento (soprattutto) alle imprese di minori dimensioni.

Il primo nucleo dell’art. 10 introduce nell’art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008 un nuovo comma 5-ter, che affida all’INAIL sia l’elaborazione di modelli semplificati di organizzazione e gestione per micro, piccole e medie imprese, d’intesa con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi, nonché – ancor più importante – il supporto alle imprese nella loro adozione sul piano gestionale e applicativo. La norma, altro elemento decisivo, richiama espressamente il principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in ​​relazione alla dimensione aziendale.

La disposizione coglie un problema reale: nelle imprese di minori dimensioni, la distanza tra obbligo formale e capacità organizzativa effettiva rischiao di svuotare la prevenzione di contenuto sostanziale. La ratio della norma, pertanto, non è semplicemente alleggerire il carico documentale, ma rendere praticabile un’organizzazione della sicurezza effettiva, sostenibile e incorporata nei processi aziendali. Sotto questo profilo, il nuovo comma 5-ter è la disposizione che più chiaramente manifesta la fisionomia della legge annuale sulle PMI: norme generali, ma orientare a correggere gli effetti distorsivi che gli adempimenti standardizzati producono soprattutto sulle strutture minori.

Il corretto inserimento nell’ambito dei modelli di organizzazione (art. 30 Dlgs 81/2008) rende evidente uno dei limiti dell’impianto della responsabilità delle persone giuridiche: la difficoltà di applicazione della disciplina a causa della complessità del modello di organizzazione e gestione, soprattutto per le PMI.

L’intesa (e non la semplice audizione) con le organizzazioni di rappresentanza di imprese e lavoratori, l’esplicito parametro della sostenibilità ed il sostegno tecnico e finanziario dell’Inail anche (e soprattutto) nella fase di declinazione nella fase applicativa aziendale segnano un passaggio determinante nell’applicazione del Dlgs 231/2001 e, più in generale, nel supporto alle aziende (micro, piccole e medie) per l’adozione e la corretta applicazione di modelli che, per quanto diretti alla persona giuridica, non possono non incidere anche sulla buona organizzazione del datore di lavoro e sulla riduzione delle occasioni di infortunio e di malattia professionale.

Il percorso disegnato dal legislatore servirà anche a comprendere, con estrema chiarezza, i limiti dei modelli di organizzazione e l’applicazione della complessiva disciplina del Dlgs 81/2008 in relazione alle dimensioni aziendali, ivi comprese le aspettative da molti erroneamente risposte nella portata dei modelli di organizzazione.

Per cogliere l’importanza dello sforzo che dovrà essere fatto nell’elaborazione dei modelli e nelle riflessioni che essi genereranno, basta osservare i dati dimensionali delle imprese assicurate all’Inail.

Su 3,2 mln di imprese assicurate all’Inail, 2,8 mln lavorano tra 1 e 9 lavoratori.

Gestione Da 1 a 9 Da 10 a 49 Da 50 a 249 250 ed oltre N/D Totale
Industria 121.683 70.580 17.526 3.548 27.242 375.363
Artigianato 934.966 26.170 100 0 1.221 1.370.768
Terziario 744.672 82.794 13.796 2.549 90.723 1.440.805
Altre attività 12.204 6.686 2.372 942 2.110 37.736
Totale complessivo 1.813.525 186.230 33.794 7.039 121.296 3.224.672

 

Delle 2.8 mln di imprese che lavorano fino a 9 lavoratori, 1.8 ne lavorano esclusivamente 1.

 

Gestione 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Industria 121.683 39.533 25.559 18.873 14.491 11.669 9.567 8.059 7.033
Artigianato 934.966 211.639 83.734 43.365 25.637 16.851 11.729 8.652 6.704
Terziario 744.672 218.990 103.467 62.435 41.456 29.079 21.456 16.361 13.027
Altre attività 12.204 3.881 2.596 1.815 1.504 1.146 1.002 816 662
Totale completo. 1.813.525 474.043 215.356 126.488 83.088 58.745 43.754 33.888 27.426
Totale 1-9 2.876.313

 

È evidente che l’applicazione di modelli organizzativi a imprese di queste dimensioni è pressoché impossibile, fermo restando che quelle di maggiori dimensioni normalmente già li adottano. Sarà, quindi, fondamentale, in coerenza con la norma, articolare i modelli secondo le peculiarità dimensionali ed evidenziare i limiti al ricorso a tale strumento.

 

Arte. 10 – Le modalità innovative dell’addestramento

Sempre all’art. 10, il legislatore integra il comma 5 dell’art. 37 del d.lgs. n. 81 del 2008 che descrive le modalità dell’addestramento, aggiungendo al testo vigente (come già modificato dal DL 146/2021) che gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.

Ferma la definizione di addestramento contenuta nell’articolo 2 del Dlgs 81/2008 (complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro), la disposizione è coerente con le disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 2025 nelle quali, anche per la formazione, si prevede l’utilizzo ad ulteriori metodologie didattiche attive che – attraverso le opportunità offerte dalle ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione), dagli strumenti, dalle tecnologie e dai linguaggi digitali – permettono la creazione di nuovi spazi e modalità di apprendimento (ad es., realtà virtuale e aumentata, simulatori virtuali e fisici).

 

Arte. 10 – La formazione durante la cassa integrazione

Ancora in tema di formazione, il nostro Sistema centrale aveva proposto di formalizzare la legittimità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolto durante i periodi di sospensione dell’attività lavorativa per ricorso agli ammortizzatori sociali.

L’articolo 10 introduce, tra i momenti nei quali è possibile erogare la formazione, i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro.

Per completare il nuovo quadro normativo, il legislatore ha integrato una previsione della cd legge Fornero, chiarendo che tra i temi della formazione, obbligatoria per evitare di decadere dalle prestazioni di sostegno al reddito, rientra anche quella in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Per quanto sia chiara la ratio della norma, e legata al principio di condizionalità, adesso occorrerà declinare le ipotesi nelle quali tale principio potrà essere applicato, considerata anche l’abrogazione dell’art. 4, comma 40, da parte del Dlgs 150/2015 e la relazione tra l’obbligo formativo e la stipula del patto di servizio personalizzato.

Da chiarire, inoltre, la errata previsione di un nuovo obbligo, risultante dal testo dell’art. 37, in luogo della semplice possibilità, legata alla opportunità di erogare la formazione anche durante i periodi di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro.

 

Arte. 12 – Verifiche delle attrezzature

L’arte. 12 modifica l’allegato VII del d.lgs. N. 81 del 2008 e inserita, dopo la voce relativa ai “ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato – verifica annuale”, una nuova voce concernente le “piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto – verifica triennale”.

Si amplia la disposizione riguardante il catalogo delle attrezzature soggette a verifica periodica, prevedendo l’assoggettamento a controllo triennale di due tipologie di attrezzature (piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada) impiegate nelle operazioni in frutteto.

Si osserva che la nuova voce ricomprende in un’unica previsione due attrezzature, le quali avrebbero potuto essere oggetto di una distinta articolazione in voci separate, in linea con l’impostazione adottata nell’allegato VII.

L’efficacia della previsione è comunque subordinata all’adozione di un apposito decreto volto a stabilire la tariffa relativa alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro ricomprese nel suddetto allegato VII del d.lgs. n. 81/2008.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




LAVORO | Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro – Aggiornamento

Facciamo seguito alla nostra informativa del 12 maggio 2025 sull’Accordo Stato-Regioni sulla formazione per fornire alcuni aggiornamenti e per richiamare l’attenzione alle imminenti scadenze, considerando l’approssimarsi del primo anno di vigenza dell’Accordo stesso.

 

Chiarimenti e FAQ

Si precisa fin da subito che, ad oggi, non sono stati emanati circolari o altri chiarimenti, nonostante le numerose sollecitazioni avanzate anche da ultimo dal nostro Sistema centrale.

È tutt’oggi in atto un confronto tra le amministrazioni interessate per assumere una posizione formale sui numerosi quesiti e sulle FAQ provenienti da alcune Regioni (ivi compreso il tema dei dati esatti di entrata in vigore dell’Accordo, motivo per il quale nel commento si farà genericamente riferimento al mese di maggio), del cui esito si darà tempestivamente notizia.

 

Il periodo transitorio

La parte VII dell’Accordo disciplina il periodo transitorio. Premesso che – nonostante il chiaro riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – anche sulla data   dell’entrata in vigore ci sono visioni differenti, che si auspica vengano tempestivamente chiarite, si richiamano le indicazioni relative al periodo transitorio.

Resta ferma la possibilità di iniziare corsi di formazione secondo le regole degli accordi precedenti fino ad un anno successivo all’entrata in vigore dell’Accordo (maggio 2026), così come resta anche confermato che i datori di lavoro potranno completare la formazione entro due anni dall’entrata in vigore dello stesso (maggio 2027).

Per quanto riguarda l’aggiornamento del preposto (la cui cadenza è stata modificata dal DL 146/2021 e portata da 5 a 2 anni), vanno svolte alcune considerazioni di natura interpretativa, sia pure in assenza di chiarimenti formali e sulla base di confronti per le vie brevi con l’Ispettorato del lavoro.

Richiamando la circolare n. 1/2022 dell’Ispettorato del lavoro , la declinazione dei nuovi obblighi formativi e di aggiornamento del preposto è stata espressamente rinviata alla disciplina dell’Accordo.

Fermo restando, quindi, che non può darsi luogo ad alcuna forma di retroattività (anche perché l’omessa formazione costituisce illecito penale), la vigenza della nuova disciplina della formazione e dell’aggiornamento del preposto, così come le relative cadenze temporali, decorrono dall’entrata in vigore dell’accordo.

In particolare, per quanto riguarda l’aggiornamento del preposto, il termine di due anni decorre dall’entrata in vigore (quindi la prima scadenza è maggio 2027). In deroga a tale principio, secondo la logica del periodo transitorio, chi ha terminato la formazione o l’aggiornamento prima di due anni dall’entrata in vigore, avrà soltanto un anno (maggio 2026) per completare l’aggiornamento. Tali cadenze sono coerenti sia con il carattere innovativo dell’accordo sia con la logica di avvicinare il nuovo aggiornamento per chi ha ricevuto la formazione o l’aggiornamento meno recentemente.

Questa lettura sgombra il campo dal dubbio, legittimamente insorto per la poca chiarezza della disposizione, su una possibile decorrenza del nuovo biennio dal termine della formazione/aggiornamento erogati in vigenza del precedente accordo: se così fosse, la disciplina sarebbe inammissibilmente retroattiva. Seguendo questa tesi, chi avesse terminato la formazione o l’aggiornamento poco meno di due anni prima rispetto a maggio 2024, avrebbe avuto pochi giorni (rispetto all’entrata in vigore dell’accordo) per completare l’aggiornamento. Questa lettura renderebbe retroattivo l’obbligo biennale e sarebbe, inoltre, incoerente anche con il regime transitorio: chi ha la formazione/aggiornamento più recente sarebbe, infatti, impropriamente obbligato a ripetere l’aggiornamento prima di chi ha la formazione meno recente.

In conclusione, quindi, il preposto che ha terminato la formazione o l’aggiornamento da più di due anni dall’entrata in vigore dell’accordo, deve ripetere l’aggiornamento entro un anno da conto dati; chi ha concluso la formazione o l’aggiornamento da meno di due anni rispetto all’entrata in vigore dell’accordo, ha a disposizione due anni a decorrere da conto dati. Ovviamente ci riserviamo di ritornare sul punto all’esito di eventuali chiarimenti formali.

Per quanto riguarda gli ambienti confinati, si conferma che lo specifico corso di formazione dovrà essere completato entro un anno dall’entrata in vigore dell’accordo. Lo stesso vale per la formazione relativa alle tre tipologie di attrezzature introdotte ex novo dall’accordo, il cui obbligo formativo scade un anno dopo l’entrata in vigore dell’accordo.

 

Il riconoscimento dei crediti formativi

L’analisi della disciplina transitoria va necessariamente letta tenendo presente il tema del riconoscimento dei crediti formativi, per evitare indebite ripetizioni della formazione.

A questo proposito, ricordiamo che la parte V dell’Accordo, rinviando all’allegato III, e la parte VII descrivono le condizioni del riconoscimento e indicano puntualmente quali sono i crediti riconosciuti ea quali condizioni.

Ad esempio, tenendo presenti alcune richieste di chiarimento relative al datore di lavoro che svolge anche la funzione di RSPP, nell’allegato III si chiarisce che il credito per continuare la sola funzione di datore di lavoro (non anche RSPP), è totale. Mentre, nella parte VII si chiarisce che, per continuare a svolgere anche   la funzione di RSPP, il credito è totale per il modulo comune mentre, per il modulo integrativo, è totale solamente se l’attestato per la formazione pregressa riporta l’indicazione del codice Ateco F – Costruzioni (ammesso che tale indicazione fosse presente secondo le regole previgenti).

Ci riserviamo ulteriori indicazioni laddove sopravvengano i chiarimenti dal tempo richiesti.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA




Piazza Cavour, eliminato il cantiere: la parola fine allo scempio durato anni

selezione articoli_31 marzo2026 1




Linea 10, la metro a guida autonoma che unirà Napoli all’Av di Afragola

selezione articoli_31 marzo2026 2




Alta velocità Na-Ba: vertice sui tempi tra Rfi e imprese

selezione articoli_31 marzo2026 4




Il governo rilancia sul Sud risorse e procedure snelle <>

selezione articoli_31 marzo2026 5




Orsini: «Agire in fretta per salvare l’industria europea»

selezione articoli_31 marzo2026 7