Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia – Circolare INPS n.79/2017

L’INPS con la circolare n. 79/2017, riportata in allegato, fornisce una serie di informazioni con riferimento agli obblighi per il lavoratore e per il datore di lavoro, nel caso di riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato medico attestante la temporanea incapacità lavorativa dovuta a malattia.

La circolare in oggetto, sottolinea che in caso di guarigione anticipata, il lavoratore è tenuto a richiedere la rettifica del certificato in corso così da documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.

Affinché tale rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, bensì è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.

L’Istituto precisa poi che nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie, ovvero:

–         100% dell’indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza;

–         50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza;

–         100% dell’indennità dalla data della 3° assenza.

La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato.

Allegati

Circolare numero 79 del 02-05-2017