Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino del congedo facoltativo: messaggio INPS n. 894/2018

Con il messaggio n.894, riportato in allegato, l’INPS fornisce ulteriori precisazioni in merito alla proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino per i medesimi del congedo facoltativo – di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012 – per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018.

Come noto infatti, l’art. 1, comma 354, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) ha aumentato per il 2017 (due giorni) e per il 2018 la durata del congedo obbligatorio per il padre a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda è necessario fare riferimento alla circolare n. 40 del 14 marzo 2013. Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all’Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.

Inoltre, l’articolo 1, comma 354, della sopra citata legge, dopo la mancata proroga per l’anno 2017, ha ripristinato per il 2018 la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo e per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla già citata circolare 40/2013.

Allegati

Messaggio numero 894 del 27-02-2018