In riferimento a quanto anticipato nella news dedicata all’audizione di Confindustria al DL PNRR, evidenziamo che, una delle misure di principale interesse del decreto, è l’art. 38 relativo al Piano Transizione 5.0, che di seguito illustriamo.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
In particolare, con il Piano 5.0. si introduce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, per investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
Quanto al perimetro soggettivo, il Decreto esclude le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali. Al riguardo, Confindustria ha evidenziato l’opportunità di chiarire che il rinvio ad altre procedure concorsuali come causa di esclusione dall’agevolazione debba intendersi riferito solo a procedure liquidatorie, essendo invece compatibile con la misura la fattispecie di procedure che assicurino la continuità aziendale.
Sul piano oggettivo, il passaggio dal 4.0 al più premiante Piano 5.0 avviene se, con i nuovi investimenti in beni 4.0, si consegue anche una riduzione dei consumi energetici.
Infatti, con la nuova misura sono agevolabili gli investimenti, effettuati nel 2024 e nel 2025, in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B delle legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
Inoltre, ai soli fini del credito d’imposta 5.0, il DL include tra i beni agevolabili dell’allegato B anche: a) software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata e/o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera A.
Sarebbe importante ampliare tale lista di beni agevolabili per il credito 5.0, considerando le tecnologie in grado di coniugare efficienza energetica e digitalizzazione. Ad esempio, sistemi di cogenerazione, trigenerazione e di recupero calore da processi industriali finalizzati all’autoconsumo energetico, nonché impianti di raffreddamento con relativo recupero di calore. Risulta importante includere, infatti, quelle soluzioni tecnologiche legate alla produzione, al recupero e al riutilizzo di energia maggiormente finalizzate all’efficientamento energetico dei processi produttivi, secondo la finalità della misura 5.0.
La misura, riguardando gli investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025, consente di attribuire rilevanza anche a eventuali investimenti già effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino all’entrata in vigore del DL, salva la necessaria integrazione dei profili documentali e dei relativi adempimenti. A tal riguardo, va rimarcata la necessità di chiarimenti tempestivi, per poter consentire a imprese che abbiano già effettuato investimenti 4.0 di innestarsi nel canale, più complesso, del 5.0 e, dunque, di porre in essere i necessari adeguamenti documentali e procedurali (es. integrazione delle fatture, certificazione dei costi, redazione progetti 5.0, etc.).
Su questo profilo, occorre chiarezza anche sul passaggio ora non trattato nel testo della norma, vale a dire l’eventualità che un’impresa che, per qualsiasi motivazione, non riesca a completare l’investimento comunicato ex ante, possa comunque avvalersi delle ordinarie agevolazioni del piano 4.0, vigenti per il 2024 o 2025. É indubbio che questa eventualità espone a complicazioni operative per l’impresa che dovrà, per esempio, aggiornare due volte le fattura, ma è ragionevole adottare soluzioni che salvaguardino gli investimenti effettuati.
La riduzione dei consumi è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
La norma opportunamente disciplina l’ipotesi di imprese di nuova costituzione per le quali il risparmio energetico conseguito dovrà essere calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale. Importante, tuttavia, che il MIMIT definisca con chiarezza e tempestività quali sono gli scenari controfattuali (che secondo la prassi comunitaria dovrebbero intendersi quali i consumi attesi di energia elettrica dell’impresa in assenza dell’agevolazione), prendendo in considerazione le diverse ipotesi che si possono verificare: impresa di nuova costituzione, nuova linea produttiva, modifica a una linea produttiva già esistente, intervento di operazioni straordinarie con trasferimento della titolarità dei beni, etc.
Se si realizzano le condizioni sopra indicate (investimenti in allegato A e/o allegato B più la riduzione consumi del 3 o del 5 per cento) sono, inoltre, agevolabili:
• gli investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione delle biomasse, esclusivamente destinata all’autoconsumo nei propri processi produttivi. Occorre sul punto evidenziare la necessità di escludere solo le biomasse che non rispettano i criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas serra definiti nella Direttiva 2018/2001 come recentemente aggiornata dalla Direttiva 2023/2413. In particolare, segnaliamo che l’attuale formulazione della norma potrebbe portare all’esclusione anche degli impianti di biometano e dei combustibili alternativi contenenti biomassa, che sono invece specificatamente promossi nell’ordinamento nazionale e considerati fondamentali per la decarbonizzazione anche nella bozza di Piano Nazionale Integrato Energia e Clima inviata alla Commissione Europea dall’Italia nel giugno del 2023. Sarebbe altresì auspicabile specificare che l’autoconsumo possa avvenire anche tramite un impianto rinnovabile sito al di fuori del perimetro aziendale, tramite tipologie impiantistiche che prevedano l’impiego dell’infrastruttura di rete per il collegamento dell’impianto di produzione con il cliente finale;
• le spese per la formazione del personale dipendente per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi fino a un massimo del 10% del valore dell’investimento e non oltre 300 mila euro. A differenza della precedente disciplina del credito d’imposta formazione, il decreto limita la possibilità di beneficiare della misura solo alle attività di formazione erogate ai dipendenti da soggetti esterni alle imprese, individuati con il successivo decreto attuativo. Occorrerà, sul punto, specificare le tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica (per la transizione digitale può rilevare quanto già determinato con riferimento alla precedente misura del credito di imposta formazione 4.0; stessa cosa si dovrà fare per quelle rilevanti per la transizione energetica).
Attività escluse dall’agevolazione
Il Decreto contempla anche alcune esclusioni in merito alle attività considerate in contrasto con il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020 (c.d. DNSH). Secondo la disciplina comunitaria la valutazione se una determinata attività arreca un danno significativo deve essere compiuta “tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti” da un’attività economica, ad esempio se “l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra”.
Escludere alcune attività tout court non appare il criterio corretto di valutazione della “significatività” delle emissioni di gas serra della singola impresa, né tanto meno risponde al requisito della necessaria valutazione dell’impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. In particolare, sono esclusi dall’agevolazione i seguenti investimenti in attività:
• direttamente connesse ai combustibili fossili;
• nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
• connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
• nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, il cui smaltimento potrebbe causare un danno all’ambiente.
Sono altresì esclusi – come già visto per il Piano 4.0 – gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Come anticipato, questo profilo delle esclusioni dovrà essere attentamente valutato. Infatti, tra le esclusioni compaiono le attività riconducibili al sistema di scambio di quote di emissione (ETS) e si tratta di oltre 1.000 imprese coinvolte nella produzione di carta, ceramica, acciaio, metalli non ferrosi, vetro, ghisa, cemento, diversi prodotti chimici, idrogeno, ecc. che rappresentano i comparti strategici per il Paese, perché sono alla base delle filiere industriali italiane e ne condizionano la competitività. Si tratta di settori esposti alla concorrenza internazionale e a rischio delocalizzazione, per i quali le esigenze di una decarbonizzazione competitiva rappresentano una priorità.
Peraltro, l’esclusione delle attività ETS che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento sembra basata su una impropria valutazione del ruolo degli stessi parametri di riferimento (benchmark). Infatti, i benchmark sono definiti dalla Commissione europea – indipendentemente dalle tecnologie impiegate per la fabbricazione degli specifici prodotti nei diversi siti produttivi e senza valutazione della significatività delle performance emissive delle singole imprese – al solo fine di determinare l’assegnazione preliminare delle quote gratuite ai settori soggetti a rischio di delocalizzazione delle emissioni di carbonio (carbon leakage).
Di fatto, rientrano nei benchmark solo i best performer, ossia gli impianti che presentano performance emissive di produzione pari o inferiori al 10% fra tutte le imprese europee di ogni settore; ne consegue che un loro improprio impiego ai fini della definizione delle attività elegibili esclude circa il 90% delle imprese europee soggette all’ETS. Si escluderebbero proprio le attività che presentano valori emissivi superiori ai benchmark e che sono intenzionate a investire nella decarbonizzazione. Inoltre, la Commissione non ha definito i parametri di riferimento per i settori ETS che non sono considerati a rischio di Carbon leakage, cosa che potrebbe generare una disparità di trattamento per l’accesso alla misura.
Anche per quanto riguarda l’esclusione delle attività che producono un’elevata dose di rifiuti speciali pericolosi, è necessario fare delle ulteriori valutazioni. Escludere attività sulla base della produzione di una “elevata” dose – quantità che dovrebbe, comunque, essere meglio specificata e definita – non rappresenta, infatti, un approccio corretto in ottica di economia circolare, in cui le attività di recupero e riciclo svolgono un ruolo fondamentale. Tali attività, inoltre, non comportano alcun impatto ambientale negativo significativo.
Al riguardo, il decreto attuativo – che dovrà anche indicare le possibili eccezioni agli investimenti non agevolabili – rappresenta lo strumento su cui confrontarsi con il MIMIT per migliorare la norma e ridurre il perimetro delle esclusioni. In particolare:
· per quanto riguarda la lettera b) della disposizione in esame, si ritiene che le imprese appartenenti ai settori ETS andrebbero incluse nel perimetro applicativo di transizione 5.0 per supportarle, attraverso l’efficienza energetica e gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili, nel percorso di abbattimento delle emissioni, con benefici che si trasmetterebbero a tutte le filiere produttive a valle. In alternativa, per una corretta interpretazione e applicazione della norma, in linea con quanto peraltro incluso all’articolo 10-bis della Direttiva ETS recentemente modificata (Direttiva 2023/959), si ritiene che possano essere esclusi dalla agevolazione i soli gestori di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all’80° percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto se, entro i termini previsti, non hanno stabilito un piano di neutralità climatica. In questo modo, si può perseguire l’obiettivo dichiarato della misura, vale a dire sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese. L’interpretazione auspicata consente dunque di supportare proprio le imprese alle quali è chiesto di più per la decarbonizzazione dell’economia, consentendo l’accesso a un beneficio fiscale che intende sostenere progetti di innovazione tecnologica tesi alla riduzione complessiva di consumi ed emissioni.
· per quanto riguarda la lettera d) della disposizione in esame, si ritiene necessario definire il perimetro delle esclusioni all’agevolazione del credito d’imposta per:
“attività nel cui processo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti”: dovrebbe intendersi la sola attività connessa al bene materiale oggetto di contributo e non, invece, la linea produttiva in cui tale bene è inserito o con cui è interconnesso. Ad esempio, un’isola di lavoro interconnessa con altre isole di lavoro o con una serie di macchinari messi in sequenza dovrebbe essere considerata a sé, per le sostanze inquinanti che quel bene materiale genera. Qualora le sostanze inquinanti derivino dalla lavorazione complessa di più macchinari posti in sequenza, o in parallelo, di cui almeno uno non sia oggetto del contributo di cui al D.L. 19/2024, non dovrebbero essere considerate afferenti all’oggetto del contributo stesso e, quindi, incidenti nell’esclusione;
“elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi”: dovrebbe intendersi una quantità di rifiuti speciali pericolosi superiore al 50% del totale dei rifiuti pericolosi generali annualmente dallo stabilimento. Il bene materiale oggetto del contributo dovrebbe, cioè, generare annualmente dal suo processo di lavorazione una quantità di rifiuti speciali pericolosi superiore al 50% del totale dei rifiuti pericolosi che lo stabilimento annualmente produce;
• “rifiuti speciali pericolosi il cui smaltimento potrebbe causare un danno all’ambiente”: dovrebbero intendersi quei rifiuti pericolosi che vengono destinati alle operazioni di smaltimento che vanno da D1 a D15, ricomprese nell’allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006. Dovrebbero, invece, essere ammessi all’agevolazione quei beni che generano rifiuti speciali pericolosi che vengono destinati a tutte le operazioni di recupero, da R1 a R13 di cui all’allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006. Inoltre, dovrebbero essere ammessi quei beni che generano rifiuti speciali pericolosi destinati all’operazione di trattamento fisico-chimico D9 di cui all’allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 anche se preliminarmente destinati ad operazione D15.
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto, in presenza di riduzione dei consumi energetici del 3 per cento o del 5%, nella misura del:
• 35 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 15 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
• 5 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
In caso di maggiori riduzioni dei consumi energetici, per ciascuna quota di investimento di cui sopra, il credito è riconosciuto con le seguenti maggiori aliquote:
• al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento;
• al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento.
Modalità di accesso all’agevolazione
Un aspetto rilevante del Piano 5.0 attiene al coinvolgimento del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), che diventa il riferimento per l’accesso all’agevolazione e si avvarrà di una piattaforma informatica per gestire il flusso di informazioni da e verso le imprese. In particolare, per poter utilizzare il credito d’imposta 5.0 l’impresa deve presentare al GSE apposite comunicazioni – prima, durante e dopo l’investimento – cui allegare una certificazione ex ante ed ex post, rilasciata da un valutatore indipendente
Nel dettaglio, ai fini dell’accesso al beneficio, le imprese presentano al GSE, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dallo stesso Gestore: i) una comunicazione relativa alla descrizione del progetto di investimento e al costo dello stesso (sulla base del quale calcolare il credito di imposta “prenotato”); ii) una certificazione ex ante relativa alla riduzione dei consumi energetici conseguibili attraverso l’investimento indicato.
Il GSE verifica la completezza della documentazione e trasmette quotidianamente al MIMIT l’elenco delle imprese richiedenti e l’importo del credito prenotato.
Successivamente, l’impresa trasmette al GSE comunicazioni periodiche sull’avanzamento dell’investimento e, in base alle stesse, viene determinato l’importo del credito utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato (sono ammesse variazioni in diminuzione, dovute ad esempio a minori investimenti, ma non in aumento).
Al completamento dell’investimento, l’impresa ne trasmette comunicazione al GSE, unitamente a una certificazione ex post attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla dichiarazione ex ante.
Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare definitivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione e dopo 5 giorni da questo invio, l’impresa potrà utilizzare il credito d’imposta (vd. infra).
Le due certificazioni, ex ante ed ex post, sono rilasciate da valutatori imparziali, i cui requisiti verranno definiti da un decreto del MIMIT. In ogni caso, il Decreto include tra i soggetti abilitati: i) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
Per le PMI, le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a 10.000 euro.
Sul tema certificazioni, è inoltre necessario chiarire se l’interconnessione dei beni possa essere certificata dagli stessi soggetti indicati, nel caso abbiano le competenze necessarie, o se occorra ottenere la perizia secondo le modalità prevista per il 4.0.
In merito alla procedura sin qui descritta, poiché le modifiche in itinere sono consentite solo in diminuzione (ossia indicando un ammontare di agevolazione inferiore a quello stimato all’avvio dell’investimento), occorre evidenziare il rischio di una corsa alla comunicazione/certificazione ex ante, con un conseguente, potenziale, rapido esaurimento delle risorse.
È necessario, quindi, che il decreto attuativo definisca criteri in grado di assicurare il beneficio alla più ampia platea di imprese, considerata anche la possibilità che si liberino risorse per effetto di disallineamenti tra il risparmio energetico atteso e quello conseguito. Per questo motivo, Confindustria ha sollecitato l’adozione di soluzioni a questo rischio, onde evitare un effetto “click-day” che restringa eccessivamente l’alveo dei destinatari della misura.
Inoltre, il Piano 5.0 prevede adempimenti aggiuntivi rispetto al 4.0 anche per ciò che attiene alla certificazione dei costi: l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono, infatti, risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Utilizzo del credito d’imposta
Come anticipato in precedenza, l’impresa potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione decorsi 5 giorni dall’invio operato dal GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese che hanno completato l’investimento, con annessa certificazione ex post, e l’ammontare del credito definitivamente “maturato” (comma 13).
Il decreto attuativo dovrà chiarire come il GSE comunichi all’impresa beneficiaria il nulla osta all’utilizzo del credito di imposta. Ottenuta questa validazione, l’impresa potrà utilizzare il credito d’imposta presentando entro il 31 dicembre 2025 il modello F24. Se l’impresa non ha capienza per fruire dell’intero credito, può riportare in avanti e utilizzare in almeno cinque quote annuali di pari importo l’ammontare non ancora utilizzato.
Anche per gli investimenti 5.0 è previsto un meccanismo di recapture, che consiste nella riduzione del credito d’imposta e nel riversamento del credito già utilizzato nel caso di cessione dei beni agevolati, di destinazione a finalità diverse o ad altre strutture anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria. Il periodo di sorveglianza è, per questa misura, esteso da 2 a 5 anni, successivi al completamento degli investimenti. Analogamente a quanto previsto nel Piano 4.0, rilevano gli investimenti sostitutivi: viene, infatti, riconosciuta la possibilità di mantenere il diritto al credito maturato in caso di sostituzione dei beni con altri che permettano di raggiungere il medesimo risultato in termini di riduzione dei consumi energetici.
Infine, il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta 4.0 per investimenti in beni nuovi strumentali, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella “ZES unica”. Al contrario, si garantisce la cumulabilità con altre agevolazioni, purché non si superi il costo sostenuto.
Decreto attuativo del MIMIT
Il provvedimento rinvia al decreto attuativo del MIMIT, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del DL, la definizione di una serie di elementi. In particolare, tale decreto dovrà individuare, oltre ai soggetti esterni cui affidare la formazione prevista dalla norma in esame, le modalità attuative dell’agevolazione, con riguardo:
• al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, nonché la pertinenza e la congruità delle spese sostenute e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
• ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito;
• alle procedure di fruizione del credito d’imposta;
• all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico; dovrà trattarsi di coperture di ammontare congruo rispetto al valore complessivo degli incarichi assunti;
• alle modalità con cui assicurare il monitoraggio in ordine al concorso del beneficio in esame al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;
• alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.
Vigilanza e controlli
Il Decreto affida al MIMIT, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.
Inoltre, ai fini dei controlli successivi, l’impresa è tenuta a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Sulla base della documentazione contabile e tecnica, il GSE effettua, entro termini concordati con l’Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la fruizione del beneficio. Sul punto la norma fa menzione anche di “eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese” e potrebbe essere utile precisare quale sia la documentazione richiesta per consentirne la predisposizione in tempi compatibili con l’alveo temporale della misura.
É un dato inedito e positivo quello del coinvolgimento di un ente tecnico terzo (GSE) nelle verifiche relative alla fruizione di incentivi fiscali con particolare riferimento ai profili operativi su cui gli uffici fiscali non hanno adeguate competenze.
L’esperienza degli anni più recenti ha visto un ampio ricorso allo strumento del credito di imposta che, da strumento fiscale in senso stretto, derivante dalla liquidazione di tributi e fruito generalmente nella stessa dichiarazione ha assunto anche ruoli diversi, diventando uno strumento centrale di politica industriale per indirizzare e sostenere specifiche tipologie di investimenti delle imprese. Questa tendenza ha, però fatto emergere, in ogni fase applicativa dello strumento fiscale (calcolo, emersione di dubbi interpretativi, controlli, contenzioso) la imprescindibile commistione di competenze, professionalità, amministrazioni diverse.
Ben venga, dunque, il coinvolgimento del GSE nelle verifiche, nonché nella eventuale fase contenziosa perché non si può pretendere dal verificatore quel necessario bagaglio di qualificate competenze tecniche e specialistiche extra-fiscali sottostanti a norme agevolative di questo tipo.
Il MIMIT provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire la gestione delle certificazioni presentate dai beneficiari, nonché a effettuare l’attività di monitoraggio e controllo sull’andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse. La piattaforma è funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati anche concernenti altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee.
Oneri finanziari
Gli oneri derivanti dalla misura sono a pari a circa 1 miliardo per il 2024, 3 miliardi per il 2025 e 416 milioni di euro per il 2026, che aumentano, in termini di indebitamento netto a 3 miliardi per il 2024. A tali oneri si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.”