LAVORO | Incentivo assunzioni Bonus Donne: circolare INPS n. 57/2026

L’INPS, con circolare n. 57/2026, in allegato, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo contributivo destinato a favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES), previsto dal Decreto-legge n. 62/2026 (c.d. decreto Lavoro).

 

L’esonero può essere riconosciuto in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne svantaggiate e molto svantaggiate, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

 

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, per un periodo massimo di 24 mesi.

 

L’esonero contributivo in argomento spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardi:

– donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

 

L’agevolazione in trattazione è altresì riconosciuta per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di:

– donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi che, alla data dell’assunzione, appartengano a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e precisamente: – abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. b); – non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. c); – abbiano superato i 50 anni di età (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. d); – siano soggetti adulti che vivano soli o con una o più persone a carico (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. e); – siano occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo donna che superi almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartenga al genere sottorappresentato.

 

Tali settori e professioni sono annualmente individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze1, sulla base delle risultanze acquisite dall’ISTAT, lett. f); – appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile, lett. g).

 

Inoltre, le agevolazioni possono trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, elencate nell’articolo 2, punto 4), lettere da a) a g) del regolamento (UE) 651/2014, ossia per le assunzioni di lavoratrici che siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. a) o, in alternativa, appartengano a una delle categorie di cui alle citate lett. da b) a g).

 

Il riconoscimento degli esoneri è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti

 

L’importo dell’esonero è aumentato nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice molto svantaggiata rientrante nelle previsioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto–legge n. 62/2026 o svantaggiata secondo i criteri di cui al successivo comma 3, se quest’ultima risulta residente, alla data dell’assunzione, nelle regioni della ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.

 

Il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”. Al riguardo, si precisa che verrà data comunicazione della messa a disposizione del citato modulo con successivo messaggio.

 

All.to

16772_Circolare-numero-57-del-14-05-2026

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




LAVORO | Incentivo assunzioni Bonus ZES: circolare INPS n. 56/2026

L’INPS, con circolare n. 56/2026, in allegato, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo contributivo destinato allo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES), previsto dal Decreto-legge n. 62/2026 (c.d. decreto Lavoro).

 

L’esonero può essere riconosciuto in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica. Le regioni che rientrano nella ZES unica sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria.

 

Ulteriore condizione richiesta riguarda i limiti dimensionali dei datori di lavoro privati che, nel mese in cui procedono all’assunzione, devono occupare fino a un massimo di 10 dipendenti.

 

In secondo luogo, l’esonero può essere riconosciuto soltanto con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che, alla data dell’assunzione, abbia compiuto trentacinque anni di età e sia disoccupato da almeno ventiquattro mesi.

 

L’esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in argomento.

 

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8 dell’articolo 3 del decreto Lavoro.

 

Il diritto alla fruizione dell’esonero in trattazione è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”. Al riguardo, si precisa che verrà data comunicazione della messa a disposizione del citato modulo con successivo messaggio.

 

All.to 16770_Circolare-numero-55-del-14-05-2026

 

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




LAVORO | Incentivo assunzioni Bonus giovani: circolare INPS n. 55/2026

L’INPS, con circolare n. 55/2026, in allegato, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo contributivo destinato alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori, previsto dal Decreto-legge n. 62/2026 (c.d. decreto Lavoro).

 

L’agevolazione si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

 

Con riferimento alla durata del periodo oggetto delle agevolazioni in argomento, l’attuazione delle misure di esonero contributivo nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) 651/2014 comporta le seguenti differenti conseguenze applicative.

 

  1. Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. L’incentivo è riconosciuto in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014, in materia di aiuti a lavoratori “molto svantaggiati”. Pertanto, l’esonero contributivo è riconoscibile, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per un ammontare massimo riconoscibile pari a 500 euro su base mensile (salvo quanto indicato alla successiva lett. D). La durata massima dell’esonero contributivo, in quanto applicabile a una platea di destinatari che il regolamento (UE) 651/2014 considera “molto svantaggiati”, è pari a ventiquattro mesi dalla data di assunzione.
  2. B) Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014. L’incentivo è riconosciuto in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014, trattandosi anche in questa fattispecie di lavoratori “molto svantaggiati”, secondo quanto disposto al punto 99 dell’articolo 2 del medesimo regolamento comunitario. L’esonero contributivo è applicabile, come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per un ammontare massimo riconoscibile pari a 500 euro su base mensile (salvo quanto indicato alla successiva lett. D). La durata massima dell’esonero contributivo, sulla base di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, è pari a ventiquattro mesi dalla data di assunzione.
  3. C) Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014. Per tale tipologia di lavoratori trova applicazione l’articolo 32 del regolamento (UE) 651/2014 in materia di aiuti in favore di lavoratori “svantaggiati”. L’esonero contributivo è applicabile, come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per un ammontare massimo riconoscibile pari a 500 euro su base mensile (salvo quanto indicato alla successiva lett. D), con riferimento alle assunzioni effettuate nelle regioni della ZES unica). La durata massima dell’esonero contributivo, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 62/2026, è pari a dodici mesi dalla data di assunzione.
  4. D) Esonero contributivo per l’assunzione di soggetti in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica. L’esonero contributivo è riconoscibile nel limite massimo di importo pari a 650 euro, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 62/2026, per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria. La durata massima dell’esonero contributivo è collegata alla tipologia di lavoratore per il quale si procede all’assunzione, e precisamente:

ventiquattro mesi per l’assunzione di soggetti molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o privi di un impiego regolarmente retribuito da dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. l’art. 2, comma 1, del decreto Lavoro);

dodici mesi per l’assunzione di soggetti svantaggiati in quanto appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. l’art. 2, comma 4, del decreto Lavoro).

Il periodo di fruizione degli esoneri in argomento può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio

 

Per accedere all’esonero è necessario:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

L’articolo 2, comma 11, del decreto Lavoro prevede che le agevolazioni per l’assunzione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014. In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al citato regolamento (UE) 651/2014, nonché dell’espressa previsione di cui al comma 6 del medesimo articolo 2, l’assunzione del lavoratore deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

 

Al riguardo, l’INPS precisa che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

 

Il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni in argomento, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) Bonus giovani 2026”. L’Istituto, con successivo messaggio provvederà a comunicare la messa a disposizione del citato modulo.

 

All.to 16770_Circolare-numero-55-del-14-05-2026

 

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




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