LAVORO | Incentivo assunzioni Bonus Donne: circolare INPS n. 57/2026
L’INPS, con circolare n. 57/2026, in allegato, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo contributivo destinato a favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES), previsto dal Decreto-legge n. 62/2026 (c.d. decreto Lavoro).
L’esonero può essere riconosciuto in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne svantaggiate e molto svantaggiate, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.
L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, per un periodo massimo di 24 mesi.
L’esonero contributivo in argomento spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardi:
– donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
L’agevolazione in trattazione è altresì riconosciuta per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di:
– donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi che, alla data dell’assunzione, appartengano a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e precisamente: – abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. b); – non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. c); – abbiano superato i 50 anni di età (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. d); – siano soggetti adulti che vivano soli o con una o più persone a carico (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. e); – siano occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo donna che superi almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartenga al genere sottorappresentato.
Tali settori e professioni sono annualmente individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze1, sulla base delle risultanze acquisite dall’ISTAT, lett. f); – appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile, lett. g).
Inoltre, le agevolazioni possono trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, elencate nell’articolo 2, punto 4), lettere da a) a g) del regolamento (UE) 651/2014, ossia per le assunzioni di lavoratrici che siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. a) o, in alternativa, appartengano a una delle categorie di cui alle citate lett. da b) a g).
Il riconoscimento degli esoneri è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti
L’importo dell’esonero è aumentato nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice molto svantaggiata rientrante nelle previsioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto–legge n. 62/2026 o svantaggiata secondo i criteri di cui al successivo comma 3, se quest’ultima risulta residente, alla data dell’assunzione, nelle regioni della ZES unica, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.
Il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”. Al riguardo, si precisa che verrà data comunicazione della messa a disposizione del citato modulo con successivo messaggio.
All.to
16772_Circolare-numero-57-del-14-05-2026
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