ENERGIA | Superbonus, bonus ristrutturazione, bonus barriere e sisma bonus. Le modifiche della Legge 23 maggio 2024, n. 67
Il 23 maggio è stato dato il via libera al Ddl di conversione in legge del DL 39/2024, sul quale il Governo aveva posto la fiducia dopo le innumerevoli critiche al testo.
Per il superbonus, si stabilisce che le spese sostenute dal primo gennaio 2024 (ora al 70%, e nel 2025 al 65%) potranno essere portate in detrazione in 10 anni anziché in 4. Viene allungata a 10 anni (dagli attuali 5) anche la detraibilità per il sismabonus e il bonus barriere. Certamente, questo meccanismo favorisce i contribuenti con una capienza fiscale minore, che in 4 anni avrebbero rischiato di perdere parte della spesa in eccesso; mentre penalizza chi ha più capienza fiscale, che dovrà attendere più tempo per essere rimborsato integralmente.
Per quanto concerne invece il bonus ristrutturazioni l’agevolazione si ridurrà nei prossimi anni. Il bonus è stato confermato nel 2024 al 50%, con un tetto di spesa detraibile di 96mila euro. Dal 2025, salvo proroghe, l’aliquota scenderà al 36%, con un tetto che dovrebbe scendere a 48mila euro. Dal 2028 al 2033 l’aliquota della detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica scenderà al 30%.
Un’ulteriore novità riguarda la compensazione da parte degli istituti finanziari che, dal 2025, non potranno più compensare i crediti del superbonus con debiti previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pena il recupero del credito con interessi e una sanzione. Inoltre, banche, assicurazioni e intermediari che hanno acquistato crediti pagandoli meno del 75% del loro valore originario, dovranno ripartire le rate in 6 quote annuali, che non potranno essere cedute o ulteriormente ripartite.
Per il 2025, infine, sono poi previsti due fondi presso il MEF, uno per la concessione di contributi per interventi di riqualificazione energetica nei territori interessati da eventi sismici che si sono verificati dal 1° aprile 2009 (35 milioni) e uno per enti del terzo settore, onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (100 milioni).
