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AGEVOLAZIONI | Credito d’imposta investimenti ZES Unica: NOTA di commento

Nell’attesa della pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il quale sarà approvato il modello di comunicazione con relative istruzioni, nonché definiti contenuto e modalità di trasmissione da parte delle imprese, nel periodo 12 giugno al 12 luglio pv, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024,

ricordiamo le caratteristiche del credito d’imposta investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica di cui dall’art. 16 del Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124, coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162, i soggetti beneficiari, le spese ammissibili, l’entità dell’agevolazione, le modalità di fruizione, la cumulabilità con altre incentivi, la differenza con l’autorizzazione unica per la semplificazione amministrativa per i nuovi insediamenti produttivi o per lo sviluppo di imprese già esistenti nella ZES Unica.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il decreto attuativo recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica, stabilisce che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 17, par. 3, lett. a) Regolamento UE 651/2014 cd. GBER), nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (art. 17, par. 3, lett. c) Regolamento UE 651/2014 cd. GBER).

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo previsto all’art. 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 124 del 2023 e sotto esplicitato.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse dall’applicazione del beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonché le imprese in difficoltà, come definite all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, di cui alla tabella ATECO 2024, da indicare nel sopracitato modello di comunicazione per la fruizione dell’agevolazione e riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto del credito d’imposta richiesto.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI: caratteristiche, importo minimo, limite massimo.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ossia:

  1. a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  2. b) l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa.

Sono ammissibili gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Inoltre, sono escluse le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cod.civ.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento, ed è concesso nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. In particolare, è determinato:

  • nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  • nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
  • nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna;
  • nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Molise, Basilicata Sardegna Abruzzo
➢ 40% per le grandi imprese

➢ 50% per la media impresa

➢ 60% per le piccole imprese

➢ 30% per le grandi imprese

➢ 40% per la media impresa

➢ 50% per le piccole imprese

➢ 15% per le grandi imprese

➢ 25% per la media impresa

➢ 35% per le piccole imprese

 

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.

PROCEDURA DI ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA

Per accedere al contributo, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, utilizzando il modello in fase di pubblicazione, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

NON è cumulabile con le agevolazioni previste dal Piano 5.0. Sul punto Confindustria è intervenuta presso le autorità competenti evidenziando come non si comprendano le ragioni dell’espresso divieto di cumulo (fermo restando il divieto di sovracompensazione) con queste misure, che sono generali e non selettive. Ha inoltre evidenziato come questo elemento, aggiungendosi al fatto che il Decreto PNRR (che ha introdotto il Piano 5.0) di fatto azzera il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, delinea un quadro non favorevole al rilancio degli investimenti, in particolare nel Mezzogiorno.

ADEMPIMENTI

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.

Ai fini del riconoscimento del credito, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dev’essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società abilitata.

Risposte a quesiti di portata generale o a richieste di chiarimento, da rendere note tramite FAQ, saranno elaborate con l’Agenzia delle entrate, all’esito dell’approvazione delle istruzioni operative da parte dell’Amministrazione finanziaria.

RISORSE FINANZIARIE

La Legge di Bilancio 2024 ha fissato il limite massimo di spesa per il credito di imposta per la ZES Unica in 1,8 miliardi di euro per il solo anno 2024.

Anche sulla necessità di garantire alla misura, che rappresenta il principale strumento di attrazione degli investimenti nella Zes Unica, una copertura distribuita nel tempo, Confindustria è intervenuta in più occasioni, evidenziando come questa limitazione temporale non favorisca la pianificazione degli investimenti da parte delle imprese.

NOTA di CHIARIMENTO su Autorizzazione unica | Credito d’imposta investimento

L’accesso al regime di semplificazione procedimentale dell’autorizzazione unica, di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023, introdotto per snellire l’iter di insediamento produttivo laddove siano necessari autorizzazioni, pareri, licenze, nulla osta, ecc., resi da più amministrazioni pubbliche, nel caso di nuovi investimenti o di sviluppo d’impresa da realizzare nelle Regioni della ZES UNICA non costituisce, in alcun modo, presupposto necessario per la fruizione del credito d’imposta.

 

WEBINAR

I prossimi martedì 11 giugno, alle ore 10.00 e giovedì 27 giugno, alle ore 15.00 si svolgeranno due webinar dal contenuto analogo, dedicati alla presentazione delle modalità applicative del credito di imposta investimenti ZES Unica, in esito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio scorso, del Decreto 17 maggio 2024, di attuazione della misura.

In allegato i programmi dei lavori con, all’interno, il link ed il QR-Code per l’adesione. Le iscrizioni seguiranno l’ordine cronologico delle richieste.

Monitor Legislativo_Programma webinar 11 giugno Monitor Legislativo_Programma webinar 27 giugno




INNOVAZIONE | Terza Call for Proposals Milano Hub sul tema pagamenti digitali. Ammissibili imprese provider soluzioni tecnologiche

È stata lanciata, lo scorso 5 giugno, la terza Call for Proposals di Milano Hub, il centro di innovazione Fintech della Banca d’Italia.

La Call è dedicata al tema dei pagamenti istantanei e, più in generale, digitali e sarà possibile inviare la propria candidatura a partire dal prossimo 19 giugno e fino al 24 luglio 2024.

In particolare, potranno partecipare alla Call 3 diverse categorie di soggetti, italiani o esteri, a ciascuna delle quali è dedicata una differente area di operatività dell’Hub:

  • Area Fintech: persone fisiche, imprese di natura non bancaria/finanziaria (ad esempio provider di soluzioni tecnologiche);
  • Area Innovation: intermediari bancari, finanziari e assicurativi;
  • Area Research & Development: università, istituti di ricerca, associazioni di settore e altri enti.

Il procedimento di ammissione, che si concluderà indicativamente entro il 31 ottobre 2024, prevede la selezione di 10 progetti (5 per l’Area Fintech di cui uno riservato a PMI innovative e startup innovative, 3 per l’Area Innovation e 2 per l’Area Research & Development) a cui Milano Hub offrirà un supporto gratuito per un periodo di durata pari a 6 mesi che può ricomprendere:

  • l’offerta di competenze tecniche in materia bancaria, finanziaria e assicurativa e in specifici ambiti di indagine, per esempio informatico e normativo (per quest’ultimo, esclusivamente con riguardo agli atti secondari adottati dalla Banca d’Italia e alla normativa primaria di cui tali fonti costituiscono attuazione);
  • partecipazione a seminari, eventi tematici, conferenze.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla sezione del sito della Banca d’Italia dedicata alla Call, a cui si può accedere tramite il seguente link:

https://www.bancaditalia.it/focus/milano-hub/terza-call-for-proposals/index.html