Aggiornamento dossier europei – Direttiva Green Claims; Direttiva quadro rifiuti; Soil Health Monitoring Law; Nature restoration law
Di seguito, l’aggiornamento dei seguenti dossier europei.
- Direttiva Green Claims
Il 17 giugno u.s. il Consiglio ha adottato la sua posizione negoziale in merito alla Direttiva sulle asserzioni ambientali (c.d. Direttiva Green Claims). In totale, 23 Stati membri hanno appoggiato il testo di compromesso.
Si riportano gli elementi principali dell’orientamento generale della Direttiva:
- La direttiva mira a contrastare le dichiarazioni di greenwashing, imponendo alle imprese di garantire che le dichiarazioni ambientali siano verificate e supportate da prove scientifiche (comprovate); Stabilisce requisiti minimi per la fondatezza, la comunicazione e la verifica delle asserzioni ambientali esplicite.
- L’orientamento generale riguarda le dichiarazioni ambientali e i sistemi di etichettatura espliciti e facoltativi, scritti o orali (con obblighi e requisiti distinti che si applicano rispettivamente alle indicazioni e ai sistemi di etichettatura) e si applica ai sistemi di etichettatura esistenti e futuri.
- Contiene un elenco non esaustivo degli atti legislativi dell’Unione che disciplinano i sistemi di etichettatura ambientale o le asserzioni ambientali esplicite che sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva (manca, tuttavia, il riferimento specifico al nuovo Regolamento Imballaggi, PPWR).
- Mantiene nell’ambito di applicazione i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ecologica istituiti dalle autorità pubbliche che rientrano nell’ambito di applicazione, esentando dalla verifica i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ecologica EN ISO 14024 di tipo 1, a condizione che siano ufficialmente riconosciuti nello Stato membro e siano conformi ai requisiti della direttiva.
- L’orientamento generale introduce nuovi requisiti per dimostrare le dichiarazioni relative al clima, comprese quelle relative ai crediti di carbonio. Comprende l’obbligo di fornire informazioni sul tipo e sulla quantità di crediti di carbonio e se sono permanenti o temporanei, tra gli altri. Inoltre, la posizione del Consiglio distingue tra: dichiarazioni di contributo (crediti di carbonio per contribuire all’azione per il clima); dichiarazioni di compensazione (crediti di carbonio per compensare una quota di emissioni). Nelle dichiarazioni di compensazione, le aziende devono dimostrare un obiettivo di zero emissioni nette e mostrare i progressi verso la decarbonizzazione, nonché la percentuale delle emissioni totali di gas serra che sono state compensate.
- Per quanto riguarda gli “score aggregati” per le dichiarazioni ambientali esplicite (articolo 3, Substantiation of explicit environmental claims and environmental labels, punto 6), in caso di metodologia di aggregazione mancante a livello europeo, il testo mantiene la possibilità per gli Stati membri di introdurre o mantenere una metodologia di aggregazione nel diritto nazionale, che può essere utilizzata per formulare un’esplicita dichiarazione ambientale basata su un indicatore o punteggio aggregato degli impatti ambientali o come base per un’etichetta ambientale aggregata, a condizione che tali dichiarazioni ambientali esplicite ed etichette ambientali siano conformi ai requisiti della direttiva.
Inoltre, il testo prevede:
- la possibilità di una procedura di giustificazione semplificata per 4 tipi di crediti;
- la modifica delle disposizioni in materia di verifica per garantire che prima di rendere pubbliche le asserzioni ambientali sia verificata solo la valutazione della fondatezza (e non gli obblighi di comunicazione);
- nessuna sanzione basata sul fatturato;
- misure di sostegno per le PMI e una proroga di 8 mesi per il periodo di recepimento delle procedure di verifica per le PMI.
Infine, segnaliamo che, nonostante alcuni miglioramenti apportati all’orientamento generale, il Consiglio non ha apportato significativi miglioramenti per quanto riguarda la riduzione degli oneri e la piena armonizzazione.
L’approccio generale del Consiglio (in allegato) costituirà la base per i negoziati con il Parlamento europeo sulla forma finale della direttiva. I negoziati dovrebbero iniziare nel nuovo ciclo legislativo.
- Direttiva quadro sui rifiuti
Il 17 giugno u.s. il Consiglio ha adottato la sua posizione negoziale sulla revisione della Direttiva quadro sui rifiuti, con un particolare focus sulla gestione dei rifiuti alimentari e tessili. L’obiettivo primario è, infatti, contrastare gli effetti negativi del fast fashion, promuovendo il riutilizzo dei materiali tessili, e ridurre gli sprechi alimentari.
Tutti i 27 Stati membri intervenuti hanno espresso sostegno al testo di compromesso e all’orientamento generale.
Nello specifico, per quanto riguarda il settore alimentare, il Consiglio ha accolto gli obiettivi proposti dalla Commissione per la riduzione dei rifiuti alimentari entro il 2030. Questi obiettivi mirano a una diminuzione del 10% nella lavorazione e produzione alimentare, e del 30% pro capite nel commercio al dettaglio, nei ristoranti, nei servizi di ristorazione e nelle famiglie. Inoltre, è prevista la possibilità di definire ulteriori obiettivi specifici entro il 2027. Gli obiettivi saranno calcolati rispetto ai dati del 2020, il primo anno di raccolta dati armonizzata sui rifiuti alimentari. Tuttavia, gli Stati membri potranno utilizzare i dati del 2021, 2022 o 2023, a causa delle anomalie del 2020 dovute alla pandemia di COVID-19.
Per quanto riguarda il settore tessile, l’approccio generale prevede che la Commissione definisca obiettivi specifici entro il 2028 per la prevenzione, raccolta e riutilizzo dei rifiuti tessili. La revisione della direttiva include l’introduzione di schemi di responsabilità estesa del produttore (EPR), che impongono ai marchi di moda e ai produttori di tessuti di contribuire finanziariamente alla raccolta e al trattamento dei rifiuti tessili. Per tali schemi il compromesso prevede flessibilità per gli Stati membri in cui i sistemi di raccolta differenziata sono già in vigore e ben funzionanti. Inoltre, le microimprese, i soggetti dell’economia sociale e gli operatori del riutilizzo sono stati esclusi dagli obblighi di responsabilità estesa del produttore, onde evitare oneri amministrativi sproporzionati e rischiare di compromettere la redditività del mercato del riutilizzo, con ripercussioni sul passaggio generale a una gestione sostenibile dei rifiuti tessili.
Sono poi state introdotte delle modifiche dal Consiglio alla definizione di «messa a disposizione sul mercato». In questo senso, mantenere la definizione originale, in linea con il Regolamenti Imballaggi e il Regolamento Batterie è necessario, come ricordato anche dalla Commissione durante l’incontro, per garantire la certezza di diritto ed evitare conseguenze negative indesiderate e oneri amministrativi inutili nell’applicazione delle norme EPR quando i prodotti attraversano le frontiere degli Stati membri.
La Commissione ha informato i Ministri della necessità di una futura valutazione per stabilire o meno se il numero di prodotti tessili immessi sul mercato sia indicativo della probabilità che i tessili diventino rifiuti in un breve periodo di tempo.
Segnaliamo inoltre che, per quanto riguarda il considerando 29, l’ulteriore modifica introdotta al testo specifica che “Nel caso di organizzazioni di responsabilità del produttore gestite dallo Stato, non essendoci un mandato del produttore rappresentato, i requisiti previsti dalla presente direttiva in merito a tale mandato non dovrebbero applicarsi”. Tuttavia, resta il riferimento al concetto di “state-run EPR”, ossia che anche un sistema di tassazione per la raccolta e il riciclo gestita da un governo può essere considerato un regime di responsabilità estesa del produttore (EPR). A questo proposito, si evidenzia che il principio dell’unicità del soggetto che andrà a gestire il Sistema EPR, in uno con la previsione di un intervento statale nel mercato, contrasta con la tutela della concorrenza e con le statuizioni e le raccomandazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana.
Ciò premesso, la posizione negoziale del Consiglio (testo in allegato) permetterà alla Presidenza di turno di avviare i negoziati con il Parlamento europeo sul testo finale, a seguito dell’insediamento del nuovo parlamento e della conferma delle cariche per la Commissione Europea.
- Legge sul Monitoraggio del suolo (Soil Health Monitoring Law)
Il 17 giugno u.s. il Consiglio ha adottato la sua posizione negoziale anche sulla proposta relativa al monitoraggio del suolo, che rende obbligatorio il monitoraggio della salute del suolo, fornendo principi guida per la gestione sostenibile del suolo, e affrontando situazioni in cui la contaminazione del suolo comporta rischi inaccettabili per la salute e l’ambiente.
Il Consiglio, nel suo approccio generale, si è focalizzato su tre punti chiave:
- Monitoraggio della salute del suolo: è stato deciso che gli Stati membri, con l’aiuto della Commissione, monitoreranno preventivamente e valuteranno la salute di tutti i suoli nei loro territori. Questo monitoraggio avverrà su specifici punti di campionamento, selezionati secondo una metodologia comune dell’UE. Gli Stati membri avranno flessibilità nell’uso dei dati e dei sistemi di monitoraggio esistenti, mentre saranno imposti requisiti minimi di qualità per i laboratori che analizzeranno i campioni di suolo, garantendo così la comparabilità delle misurazioni. È stato mantenuto, inoltre, il concetto di descrittori del suolo – parametri fisici, chimici e biologici – ed è stato introdotto un sistema di valori doppi per valutare la salute del suolo, ovvero valori-obiettivo non vincolanti a livello dell’UE e valori-soglia operativi fissati dagli Stati membri. Questo consentirà di prioritizzare e implementare gradualmente le misure necessarie per garantire uno stato di suolo sano.
- Gestione sostenibile del suolo e dei siti contaminati: entro cinque anni dall’entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri dovranno definire pratiche di gestione sostenibile del suolo, basate sui principi guida stabiliti nella direttiva. Per i siti contaminati è stato adottato un approccio graduale e basato sul rischio. Gli Stati membri potranno, quindi, prioritizzare le misure considerando i rischi potenziali, il contesto socio-economico e l’uso attuale del suolo. Una volta identificato un sito contaminato tramite elenchi nazionali di attività potenzialmente contaminanti, esso sarà studiato e saranno affrontati i rischi inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente.
- Mitigazione dell’utilizzo del suolo: pur mantenendo l’obiettivo a lungo termine di non aumentare l’uso netto del suolo entro il 2050, l’approccio generale si concentra sulla lotta contro la sigillatura e la distruzione del suolo. I principi di mitigazione definiti, da prendere in considerazione nella pianificazione dell’uso del suolo degli Stati membri, saranno flessibili per rispettare le decisioni nazionali, inclusi settori chiave come l’edilizia abitativa e le misure di transizione energetica.
L’approccio generale raggiunto dal Consiglio permetterà alla presidenza di turno di avviare i negoziati con il Parlamento europeo sulla forma finale del testo, previsti nel nuovo ciclo legislativo.
In allegato è disponibile il testo del provvedimento.
- Legge sul ripristino della natura (Nature restoration law)
Il 17 giugno u.s. il Consiglio ha formalmente adottato la prima regolamentazione sul ripristino della natura. In particolare, la proposta stabilisce obiettivi specifici e legalmente vincolanti per la protezione della natura negli ecosistemi europei, includendo quelli terrestri, marini, d’acqua dolce e urbani.
In particolare, le nuove norme introducono diversi obiettivi, tra cui:
- ripristinare gli ecosistemi terresti e marini: la regolamentazione richiede agli Stati membri di stabilire e attuare misure per ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell’UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di restauro entro il 2050. Per gli habitat considerati in condizioni di degrado, gli Stati membri dovranno prendere misure per ripristinare almeno il 30% entro il 2030, almeno il 60% entro il 2040 e almeno il 90% entro il 2050:
- adottare sforzi per evitare il deterioramento: gli Stati membri dovranno impegnarsi a prevenire il deterioramento significativo delle aree che hanno raggiunto una buona condizione grazie al restauro e che ospitano habitat terrestri e marini elencati nella regolamentazione;
- proteggere gli impollinatori: negli ultimi decenni, l’abbondanza e la diversità degli impollinatori selvatici in Europa sono diminuite drasticamente. Per affrontare questo problema, la regolamentazione introduce requisiti specifici per misure volte a invertire il declino delle popolazioni di impollinatori entro il 2030.
A tal fine, gli Stati membri dovranno elaborare e presentare piani nazionali di restauro alla Commissione Europea, mostrando le strategie adottate per raggiungere gli obiettivi fissati. Inoltre, saranno tenuti a monitorare e riferire sui progressi compiuti, utilizzando indicatori di biodiversità standardizzati a livello UE. Entro il 2033, la Commissione europea esaminerà l’applicazione della legge e valuterà i suoi impatti sul settore agricolo, ittico e forestale, nonché i suoi effetti socio-economici più ampi.
Decreto-legge materie prime critiche – Approvato CdM del 20 giugno 2024
Il 20 giugno u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-legge sulle materie prime critiche (ultima bozza disponibile in allegato), volto ad adeguare l’ordinamento nazionale sul settore minerario agli obiettivi e standard europei previsti dal regolamento Critical Raw Materials Act, in funzione delle transizioni digitale e green.
Come noto, il CRM Act introduce scadenze per le procedure di autorizzazione per i progetti di estrazione dell’UE, consente alla Commissione e agli Stati membri di riconoscere un progetto come strategico, richiede valutazione del rischio della catena di approvvigionamento, impone agli Stati membri di disporre di piani nazionali di esplorazione e garantisce l’accesso dell’UE alle materie prime critiche e strategiche attraverso parametri di riferimento ambiziosi in materia di estrazione, trasformazione, riciclaggio e diversificazione delle fonti di importazione.
Come previsto dal Regolamento, per essere definito “strategico” un progetto deve essere validato dalla Commissione Europea. Una volta ottenuto il sigillo strategico da parte dell’esecutivo UE, sarà lo Stato a rilasciare le autorizzazioni necessarie, con tempistiche coerenti e migliorative rispetto a quelle previste nel Regolamento.
Il testo del decreto prevede che spetti allo Stato il rilascio dei titoli abilitativi o autorizzatori. Il MASE è l’amministrazione competente per ogni titolo relativo all’estrazione e alle autorizzazioni al riciclo di materie prime critiche strategiche: le tempistiche per la durata della procedura non possono superare rispettivamente i 18 e 10 mesi. Al MIMIT compete, invece, la procedura autorizzativa relativa alla trasformazione di materie prime critiche strategiche, per una durata massima di dieci mesi.
Inoltre, il DL prevede l’istituzione, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, del Comitato tecnico permanente per le materie prime critiche e strategiche, al quale è affidato il monitoraggio delle catene di approvvigionamento, oltre alla predisposizione di un Piano Nazionale delle materie prime critiche. Vengono poi individuati tre “punti unici di contatto“: i primi due presso il MASE per la presentazione delle istanze relative a progetti di estrazione e riciclo e il terzo presso il MIMIT per la presentazione dei progetti strategici aventi a oggetto la trasformazione.
Il Mimit dovrà poi analizzare i fabbisogni, monitorare le catene del valore ed eseguire eventuali prove di stress. Per farlo, sarà realizzato, in linea con il Regolamento, il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche con l’obiettivo di individuare le grandi imprese che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche in una serie di settori cruciali relativi alle batterie, agli aeromobili, ai dispositivi elettronici mobili e alle apparecchiature connesse alla robotica, alla produzione di energia rinnovabile e ai semiconduttori.
Inoltre, il decreto prevede un Programma di esplorazione nazionale delle materie prime critiche, che dovrà essere promosso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) entro il 24 maggio 2025 e sottoposto a riesame quinquennale come previsto dal Critical Raw Materials Act.
Segnaliamo, infine, che Confindustria sta analizzando il testo del decreto, anche al fine di redigere una nota di approfondimento sull’argomento.
Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.
MIMIT – Decreto direttoriale 14 giugno 2024: Contratti di sviluppo “Net zero, Rinnovabili e Batterie”
Il Ministero del Made in Italy ha pubblicato, il 14 giugno u.s., il Decreto direttoriale che disciplina le modalità di accesso ai fondi PNRR, per il sostegno degli investimenti privati nei settori dell’efficienza energetica, della produzione rinnovabile per l’autoconsumo e della trasformazione sostenibile del processo produttivo, nella parte in cui è sostenuto il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica, attraverso i Contratti di sviluppo, che rappresentano il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
Il decreto disciplina le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M1C2 Investimento 7 “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche” del PNRR e, in particolare, del sotto-investimento 1 volto a incentivare gli investimenti privati e a migliorare l’accesso ai finanziamenti nei settori dell’efficienza energetica, della produzione rinnovabile per l’autoconsumo e della trasformazione sostenibile del processo produttivo, nella parte in cui è sostenuto il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica. Inoltre, il decreto disciplina anche le modalità di utilizzo delle risorse non già impiegate per il sostegno di investimenti coerenti con le finalità della Misura M2C2 – Investimento 5.1“Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie” del medesimo PNRR.
I fondi disponibili per le imprese, provenienti dal PNRR, ammontano a oltre 1,7 mld € (almeno il 40% destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) di cui almeno 308,6 mln € per i programmi di sviluppo concernenti le tecnologie FV (fotovoltaico) ed eoliche e non meno di 205,1 mln € per quelli riguardanti le batterie.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che presentino programmi di sviluppo industriale o per la tutela ambientale, che prevedano uno o più progetti d’investimento ed eventualmente progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, di dispositivi per la produzione di:
- batterie,
- pannelli solari,
- turbine eoliche,
- pompe di calore,
- elettrolizzatori,
- dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCUS).
Inoltre, potranno essere agevolati programmi di sviluppo relativi alla produzione di:
- componenti chiave (elencati in dettaglio nell’allegato n. 1 al decreto stesso) e dei macchinari e delle attrezzature coinvolte nella produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica;
- recupero delle materie prime critiche (riportate nell’allegato n. 2 al decreto stesso), necessarie per la produzione dei dispositivi di cui sopra e dei relativi componenti chiave.
Perché siano validi, i progetti dovranno determinare una capacità produttiva o di recupero aggiuntiva rispetto a quella esistente. L’importo massimo dell’aiuto per beneficiario sarà di 150 milioni €, cifra che potrà essere aumentato fino a 350 mln € per le imprese situate nelle Regioni svantaggiate. Le agevolazioni sono concesse nelle forme del finanziamento agevolato, del contributo in conto interessi e del contributo diretto alla spesa (per i progetti di ricerca e sviluppo).
Le domande per accedere agli incentivi devono essere presentate in via telematica accedendo, a partire dalle ore 12 del 27 giugno 2024, alla piattaforma predisposta da Invitalia, che curerà l’istruttoria. I modelli per la presentazione delle domande e delle istanze di cui sopra, nonché le modalità di presentazione, saranno indicate nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito di Invitalia.
Come in altri provvedimenti legati al PNRR, sono previste delle esclusioni legate al rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm). In particolare, non sono considerati ammissibili:
- attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione di attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, incluse le relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, purché conformi alle condizioni DNSH (Allegato III 2021/C58/01);
- attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento[1], ad eccezione di attività e attivi per i quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili[2].
Il testo del decreto è disponibile in allegato.
RENTRI – Aggiornamento
Vi informiamo che è ora attiva la fase di test in ambiente DEMO per la gestione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) digitale.
A questo proposito, ricordiamo che, gli utenti che non dispongono di un proprio gestionale, potranno utilizzare i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per:
- emettere, gestire e sottoscrivere digitalmente il FIR digitale;
- restituire la copia del FIR digitale;
- trasmettere al RENTRI i dati del formulario in caso di rifiuti pericolosi.
Gli utenti che dispongono di un gestionale, invece, potranno consultare le API relative ai FIR, accessibili al seguente link: https://demoapi.rentri.gov.it/docs?page=api-flussi-operativi.
Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili al seguente link: https://www.rentri.gov.it/news/gestione-del-fir-digitale-in-ambiente-demo.
Inoltre, ricordiamo che a partire dal 27 giugno p.v. inizieranno le sessioni formative relative al Modulo II per le imprese, con il seguente programma:
- Accesso all’area riservata operatori
- Iscrizione operatori
- I servizi di supporto per il FIR cartaceo
- Vidimazione ed emissione del FIR
- Gestione della copia del FIR (trasportatore e produttore)
- I servizi di supporto per il registro di carico e scarico
- Stampa del registro di carico e scarico cartaceo
- Apertura del registro di carico e scarico digitale
- Tenuta del registro di carico e scarico digitale
- Trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro digitale
- Supporto
- Area Demo
- Materiale formativo
Di seguito il calendario formativo dei webinar:
- 27 giugno 2024 ore 10.30 (il link per il collegamento saràdisponibile sul portale RENTRI30 minuti prima dell’inizio del webinar)
- 3 luglio 2024 ore 10.30 (il link per il collegamento saràdisponibile sul portale RENTRI30 minuti prima dell’inizio del webinar)
- 8 luglio 2024 ore 10.30 (il link per il collegamento disponibile sul portale RENTRI30 minuti prima dell’inizio del webinar)
Economia circolare – Pacchetto di norme per la standardizzazione nel campo dell’economia circolare
Segnaliamo che, il comitato tecnico ISO/TC 323 (“Circular economy”) ha pubblicato Il 22 maggio scorso un nuovo pacchetto di norme della serie ISO 59000 per la standardizzazione nel campo dell’economia circolare. Tali norme, che hanno alla base il concetto d tracciabilità e misurabilità, rappresentano standard volontari.
In particolare, segnaliamo:
- ISO 59004 – vocabolario, principi e guida per l’implementazione: introduce una terminologia condivisa e stabilisce le definizioni e i principi fondamentali su cui si fonda l’economia circolare. Tra questi è inserita la tracciabilità delle risorse e delle “materie prime seconde”;
- ISO 59020 – come misurare e valutare le prestazioni dell’economia circolare: mira a standardizzare le metodologie per misurare e valutare le prestazioni delle organizzazioni riguardo all’economia circolare. Oltre a principi e linee guida per misurare e valutare le prestazioni, la norma fornisce le metodologie per raccogliere i dati e selezionare gli indicatori utili a monitorare i progressi verso gli obiettivi di circolarità;
- ISO 59010 – guida alla transizione dei modelli di business e dei value network fornisce una tabella di marcia per identificare aree di miglioramento, definire obiettivi e sviluppare strategie per creare una catena del valore più sostenibile.
Infine, riportiamo di seguito altre norme che, attualmente, sono allo stadio di bozza finale e in attesa di pubblicazione entro l’anno:
- ISO 59014 “Sustainability and traceabilityof secondary materials recovery” che si concentrerà sulle materie prime seconde, fissando i principi e i requisiti affinché siano recuperate garantendo il minimo impatto ambientale e la massima tracciabilità;
- ISO/CD TR 59031 “Analysis of cases studies” riguarderà l’analisi di casi concreti per valutarli con un approccio basato sulle prestazioni ottenute.
Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected]
DD_M1C2_Inv71_net_zero_14062024 GA WFD-ST-11300-2024-INIT_en GC GA post 17 giugno ST-11312-2024-INIT_en SECONDA bozza dl materie prime critiche pervenuta il 21-6-24[1] Soil health montinoring GA ST-10910-2024-INIT_EN
[1] Stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.
[2] Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è necessario che il beneficiario fornisca adeguate motivazioni.