Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 che, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, semplifica i controlli sulle attività economiche.
Le disposizioni del decreto, che entreranno in vigore dal prossimo 2 agosto, si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Molte le novità introdotte dal decreto:
- il “controllo collaborativo” (art.2) che deve guidare le imprese nello svolgimento corretto delle proprie attività più che produrre sanzioni.
- l’impossibilità di procedere in contemporanea a ispezioni diverse (art.5) sullo stesso operatore;
- Introduzione di un sistema di identificazione del rischio (su base volontaria), (art.3) cui consegue il rilascio di un bollino certificativo di c.d. “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno;
- Il Dipartimento Funzione pubblica censirà tutti i controlli (art.2) previsti a legislazione vigente per eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni, così da individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati;
- un periodo di ‘franchigia’ per chi ha superato positivamente un controllo (art.5), con il rafforzamento del rapporto di fiducia reciproca tra Istituzioni e attività economiche che svolgono la loro attività nel rispetto delle norme, salve ovviamente le attività conseguenti a indagini giudiziarie o a qualificate segnalazioni di terzi e per i controlli in materia di sicurezza sul lavoro;
- introduzione del “diritto all’errore scusabile” (art.6) per alcune fattispecie di violazione meno gravi e di carattere formale; si tratta dell’obbligo della previa diffida, così da consentire agli imprenditori in buona fede di sanare le proprie posizioni, con riferimento a infrazioni che non recano danno all’interesse pubblico, e tornare al pieno rispetto delle regole senza incorrere in sanzioni che saranno invece aggravate se la diffida non verrà ottemperata dall’operatore.
- Meccanismi di dialogo e collaborazione (art.7) in caso di condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell’ambito del territorio nazionale.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo del decreto consultabile al seguente link:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;103
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