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AMBIENTE | Comunicato stampa Conai: riduzione Contributo ambientale plastica – Fascia B1.2 (PET), da luglio a dicembre 2025

Informiamo che, a partire da luglio fino a dicembre 2025, il Contributo Ambientale per gli imballaggi in plastica di fascia B1.2 (bottiglie, barattoli, flaconi e vasetti in PET trasparenti) passerà a 180 /tonnellata anziché a 228 €/tonnellata, come comunicato dal Conai a fine 2024.

 

Al seguente link il relativo comunicato stampa, con tutte le informazioni, https://www.conai.org/notizie/conai-riduzione-del-contributo-ambientale-per-bottiglie-barattoli-flaconi-e-vasetti-in-pet-da-luglio-a-dicembre-2025/

 

La temporanea rimodulazione del CAC per gli imballaggi in plastica di fascia B1.2 non avrà effetti sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni.




LAVORO | Provvedimento autorizzativo installazione impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo – Nota INL n. 4757/2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con l’allegata nota n. 4757/2025 ha fornito indicazioni operative in merito all’ambito di competenza territoriale degli uffici con doppia o tripla sede ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all’art. 4 della Legge n. 300/1970.

 

In particolare le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL, in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’Ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza medesima.

 

Di conseguenza, per gli uffici che accorpano più province, per “ambito di competenza della medesima sede territoriale” si deve intendere tutto il territorio di riferimento su cui insiste il medesimo Ufficio.

 

All.to

Nota INL n. 4757_2025

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 

SERVIZI ALLE IMPRESE:

Mariarosaria Zappile  089200842  [email protected]

 




LAVORO | Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia – Messaggio INPS n. 1773 del 5 giugno 2025

L’INPS con l’allegato messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025 ha comunicato con riferimento agli attestati di malattia dei propri dipendenti che tra i dati riportati nel file in formato TXT è presente anche il campo <tipoVisita>, nel quale viene indicato se il certificato è stato redatto dal medico curante, a seguito di visita ambulatoriale o domiciliare, o rilasciato a seguito di accesso al pronto soccorso.

 

Al riguardo, l’Istituto ha in più occasioni ribadito che, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, il certificato ha validità dalla data di redazione, ad eccezione delle ipotesi di visita domiciliare. In tali casi, infatti, la prestazione economica può essere riconosciuta anche per il giorno precedente la data di redazione del certificato.

 

Per agevolare le attività dei datori di lavoro e dei loro intermediari, il campo <tipoVisita> è stato reso disponibile anche nel file in formato XML, in modo tale da rendere possibile l’acquisizione dell’informazione direttamente sui software in uso per la gestione del personale dipendente.

 

I datori di lavoro o i loro intermediari, che utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei citati file XML, devono, conseguentemente, apportare i necessari adeguamenti, secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato del messaggio di cui in oggetto.

 

Infine l’INPS ha evidenziato che i sistemi informativi dell’Istituto con il nuovo formato XML saranno disponibili a decorrere dal 15 luglio 2025.

 

All.ti Allegato n. 1 Messaggio INPS n. 1773 del 05.06.2025

 

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

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LAVORO | Nuovo requisito contributivo NASpI – Circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025

L’INPS con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025, in allegato, ha fornito istruzioni amministrative in ordine alle novità legislative introdotte dall’art. 1, comma 171, della Legge di Bilancio 2025, in materia di indennità di disoccupazione NASpI, che ha modificato l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, introducendo un nuovo requisito contributivo per l’accesso alla prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede l’indennità sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di disoccupazione involontaria.

 

In particolare per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.

 

L’INPS ha precisato che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

Inoltre l’Istituto ha evidenziato che le novità introdotte si riferiscono esclusivamente al nuovo requisito contributivo; pertanto, la norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI.

 

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

 

All.to Nota INL n. 4757_2025

 

 

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