LAVORO | Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia – Messaggio INPS n. 1773 del 5 giugno 2025

L’INPS con l’allegato messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025 ha comunicato con riferimento agli attestati di malattia dei propri dipendenti che tra i dati riportati nel file in formato TXT è presente anche il campo <tipoVisita>, nel quale viene indicato se il certificato è stato redatto dal medico curante, a seguito di visita ambulatoriale o domiciliare, o rilasciato a seguito di accesso al pronto soccorso.

 

Al riguardo, l’Istituto ha in più occasioni ribadito che, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, il certificato ha validità dalla data di redazione, ad eccezione delle ipotesi di visita domiciliare. In tali casi, infatti, la prestazione economica può essere riconosciuta anche per il giorno precedente la data di redazione del certificato.

 

Per agevolare le attività dei datori di lavoro e dei loro intermediari, il campo <tipoVisita> è stato reso disponibile anche nel file in formato XML, in modo tale da rendere possibile l’acquisizione dell’informazione direttamente sui software in uso per la gestione del personale dipendente.

 

I datori di lavoro o i loro intermediari, che utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei citati file XML, devono, conseguentemente, apportare i necessari adeguamenti, secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato del messaggio di cui in oggetto.

 

Infine l’INPS ha evidenziato che i sistemi informativi dell’Istituto con il nuovo formato XML saranno disponibili a decorrere dal 15 luglio 2025.

 

All.ti Allegato n. 1 Messaggio INPS n. 1773 del 05.06.2025

 

 

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LAVORO | Nuovo requisito contributivo NASpI – Circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025

L’INPS con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025, in allegato, ha fornito istruzioni amministrative in ordine alle novità legislative introdotte dall’art. 1, comma 171, della Legge di Bilancio 2025, in materia di indennità di disoccupazione NASpI, che ha modificato l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, introducendo un nuovo requisito contributivo per l’accesso alla prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede l’indennità sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di disoccupazione involontaria.

 

In particolare per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.

 

L’INPS ha precisato che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

Inoltre l’Istituto ha evidenziato che le novità introdotte si riferiscono esclusivamente al nuovo requisito contributivo; pertanto, la norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI.

 

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

 

All.to Nota INL n. 4757_2025

 

 

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AMBIENTE | seminario “Regolamentazione EUDR: il ruolo delle Imprese nella lotta alla deforestazione tra obblighi ed opportunità – 8 luglio 2025, 14.30

Il prossimo 8 luglio, dalle ore 14.30, presso la sede di Confindustria Salerno, in via Madonna di Fatima, 194, a Salerno, si terrà il seminario dal titolo “Regolamentazione EUDR: il ruolo delle Imprese nella lotta alla deforestazione tra obblighi ed opportunità”.

Ricordiamo che, il Regolamento Ue 2023/1115 sulla deforestazione, noto come EUDR (European Union Deforestation Regulation), stabilisce una serie di obblighi per le aziende che commerciano specifiche materie prime e prodotti, sia immessi sul mercato dell’Unione Europea, sia esportati dall’Unione verso Paesi terzi, che l’iniziativa in parola ha l’obiettivo di approfondire.

La norma, adottata il 31 maggio 2023, mira a contrastare la deforestazione associata alla produzione e al commercio di alcuni materiali e si applica a una serie di materie prime considerate ad alto rischio di deforestazione, oltre ai prodotti derivati che le contengono o che sono stati fabbricati utilizzandole.

L’elenco completo è consultabile nell’Allegato I (cfr. da pag.38 a pag. 41 dell’allegato Regolamento).

Attualmente, le materie prime direttamente contemplate sono:

  • Legno (es. Mobili di legno, parchetti per pavimenti, fogli da impiallacciatura, pannelli di fibre di legno, cornici per quadri e simili, fusti e botti, articoli per la tavola e cucina, utensili e manici, libri stampati, giornali, costruzioni prefabbricate, legna da ardere, carbone di legna ecc.)
  • Gomma (gomma naturale, pneumatici nuovi, pneumatici rigenerati, camere d’aria, accessori abbigliamento, guarnizioni di macchinari ecc.), utilizzata in vari settori, dall’automobilistico all’industriale;
  • Soia (fave di soia, farine, olio)
  • Bovini (es. animali vivi, carni, frattaglie, cuoio e pelli)
  • Cacao (cacao in grani, pasta di cacao, burro, cioccolato e altre preparazioni alimentari), fondamentale per l’industria del cioccolato
  • Caffe (caffè torrefatto e succedanei)
  • Palma da olio, presente in numerosi prodotti alimentari e cosmetici

Il Regolamento si estende a prodotti derivati come cioccolato, mobili, carta stampata, prodotti per la cura della persona e altri articoli che contengono materie prime a rischio

In merito alla sua applicazione, evidenziamo le seguenti scadenze:

  • 30 dicembre 2025: entrata in vigore per grandi imprese e commercianti.
  • 30 giugno 2026: entrata in vigore per le Piccole e Medie Imprese (PMI).

 

Il seminario s’inscrive nell’ambito delle attività di cui alla delega ambientale ed è promosso dal Gruppo Design, Tessile, Sistema Casa di Confindustria Salerno.

Interverranno, tra gli altri, Pietro Oieni, Dirigente del MASASF – Divisione III della Direzione Generale dell’Economia Montana e delle Foreste del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e Angelo Mariano – Responsabile dell’Organismo di controllo EUTR “Conlegno” (cfr. locandina programma allegato).

 

È possibile anticipare i quesiti da porre al relatore, unitamente all’adesione, inviando una comunicazione al seguente indirizzo email: [email protected], entro e non oltre il prossimo 3 luglio.

Locandina Seminario 8 Luglio 2025 Regolamento EUDR




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