Crediti d’imposta R&S, ultima chiamata per il riversamento
Carta, comparto in crisi La produzione arranca e il fatturato scende
Circolari ASSONIME | disponibili i numeri 12 – 19/2024 per approfondimenti
Informiamo che sono disponibili presso i nostri uffici le circolari Assonime numeri 12 – 19/2024 e relativi allegati.
Circolare 19/2024 – La nuova Notice della Commissione europea sulla definizione del mercato rilevante a fini antitrust.
Circolare 18/2024 – La revisione dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) ad opera del decreto legislativo n. 219 del 2023.
Circolare 17/2024 – Data Governance Act: ambiti di attuazione e spunti di policy per le imprese.
Circolare 16/2024 – Disposizioni a tutela del made in Italy.
Circolare 15/2024 – Attuazione della riforma in materia di fiscalità internazionale (d.lgs. n. 209 del 2023): il restyling dei criteri di residenza fiscale delle società e degli enti.
Circolare 14/2024 – Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: analisi ragionata della nuova disciplina e prospettive di policy per le imprese.
Circolare 13/2024 – Credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno. ZES Unica.
Circolare 12/2024 – La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP delle società di capitali 2024 e i relativi versamenti.
Le aziende interessate possono chiedere ulteriori informazioni inviando una mail a [email protected]
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])
LAVORO | Revisione del regime sanzionatorio per omissioni e per evasioni contributive – Circolare INPS n. 90 del 4 ottobre 2024
L’INPS con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, in allegato, ha fornito indicazioni in merito alle modificazioni del regime sanzionatorio di cui all’art. 116, commi 8, 9, 10 e 15, della Legge n. 388/2000, introdotte dall’art 30 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, a decorrere dal 1° settembre 2024.
Sanzioni civili per omissione contributiva (art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000)
In merito al ravvedimento operoso previsto a favore di chi versa i contributi dovuti spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza, l’INPS ha chiarito che il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta. Diversamente, la misura agevolata non può trovare applicazione in caso di pagamento in modalità rateale, non avendo il legislatore espressamente previsto tale facoltà.
Inoltre l’Istituto ha precisato che la nuova disciplina introdotta dall’art. 30, comma 1, lettera a), del D.L. n. 19/2024, trova applicazione relativamente agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati ad obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024.
Sanzioni civili per evasione contributiva (art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000)
La circolare si sofferma, altresì, sull’ampliamento del concetto di evasione che, dopo le integrazioni operate dal Legislatore, si concretizza adesso anche in caso di dichiarazioni obbligatorie omesse o non veritiere e pur sempre con la specifica intenzione di non versare contributi e/o premi, nascondendo l’esistenza di rapporti di lavoro e di retribuzioni erogate e, più in generale, di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.
In merito alle sanzioni civili applicabili alla fattispecie in esame, nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all’obbligo contributivo, la norma prevede, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente, una sanzione pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60% dell’importo dovuto.
Diversamente, la fattispecie del ravvedimento operoso è stata oggetto di una rimodulazione dei termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta. Infatti, viene confermata la previsione secondo cui, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate ad omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia e, inoltre, viene introdotta l’ulteriore previsione che, ove il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
La disciplina trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, a tutte le denunce/dichiarazioni effettuate dal 1° settembre 2024, riferite ai periodi pregressi avuto riguardo ai termini fissati dalla disposizione, considerato che l’inadempimento è conosciuto da parte dell’Istituto solo per effetto delle denunce/registrazioni/dichiarazioni stesse.
Sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori (art. 116, comma 8, lettera b-bis), della legge n. 388/2000)
Il legislatore ha introdotto, all’articolo 116, comma 8, la lettera b-bis) con la quale è stata prevista la possibilità di accedere alla riduzione del 50% delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria ai sensi delle precedenti lettere a) e b), nei casi in cui, accertata la situazione debitoria dall’ente impositore d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di 30 giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.
Le sanzioni civili saranno rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva: in tale caso, non essendo stata prevista la revoca della rateazione accordata, l’Istituto provvede a notificare all’interessato un nuovo piano di ammortamento con il quale le rate a scadere sono ricalcolate computando il differenziale dovuto a titolo di sanzioni civili nella misura ordinaria.
L’Istituto ha precisato inoltre che l’art. 30, comma 1, lettera c), del D.L. n. 19/2024, trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti, correlati anche ad obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti alla predetta data e oggetto di accertamenti notificati successivamente alla stessa (ad esempio, accertamento notificato il 10 settembre 2024 con addebito di contributi riferito ai periodi dal 10/2023 al 04/2024).
Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000) e riduzione delle sanzioni civili (art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000)
L’art. 30, comma 2, del D.L. n. 19/2024 ha modificato, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.
In particolare la previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che continua ad applicarsi fino al 31 agosto 2024, è stata sostituita dalla minore somma costituita dai soli interessi legali di cui all’art. 1284 cod. civ., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
L’Istituto ha fornito, altresì, indicazioni in merito alle attività di compliance e alle attività di accertamento d’ufficio introdotte dall’art. 30, commi da 5 a 9 e da 10 a 14, del D.L. n. 19/2024.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare allegata.
All.ti
Allegato n. 1 Circolare INPS n. 90 del 04.10.2024
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]
DIRITTO D’IMPRESA | Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza: pubblicato D. Lgs. disposizioni integrative e correttive
Lo scorso 27 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (di seguito, rispettivamente, Correttivo e Codice).
Come noto, si tratta del terzo intervento di revisione, dal momento che il Codice è già stato emendato una prima volta con il decreto legislativo n. 147/2020 e poi con il decreto legislativo n. 83/2022, attraverso il quale è stata recepita la direttiva (UE) 1023/2019, c.d. Insolvency. Tutti e tre gli interventi sono stati resi possibili sia dalla legge n. 20/2019, che rinvia ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega n. 155/2017 da cui è scaturito il Codice, sia dalla legge di delegazione europea n. 53/2021.
Il Correttivo, che si iscrive nel quadro degli impregni assunti con il PNRR, ha il dichiarato obiettivo di agevolare l’effettività e l’efficienza del sistema di gestione della crisi e dell’insolvenza, tenendo conto della prospettiva adottata dal legislatore europeo. A tal fine, è stato svolto un rilevante lavoro volto a correggere i difetti di coordinamento tra istituti e tra disposizioni emersi a seguito dei precedenti interventi e a emendare taluni errori materiali; coordinare meglio la disciplina processuale con le previsioni di carattere sostanziale; migliorare il testo di molte norme e fornire chiarimenti in merito a questioni interpretative e applicative sorte nei primi anni di applicazione del Codice.
Il provvedimento si compone di 57 articoli suddivisi in due Capi: il Capo I (artt. 1-51) contiene le disposizioni modificative del Codice; il Capo II (artt. 52-7) contiene disposizioni di coordinamento, modificative, transitorie e finanziarie.
Pubblichiamo una nota di dettaglio predisposta dalla competente area di Confindustria, nella quale si illustrano le principali modifiche che hanno interessato: composizione negoziata della crisi e obblighi di segnalazione per l’emersione anticipata della stessa; procedimento unitario; accordi di ristrutturazione dei debiti (AdR); piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) e concordato preventivo.
Nota COPRE – Correttivo Crisi Impresa 9ott24
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])
LAVORO | Bonus 100 euro per i lavoratori dipendenti: Circolare Agenzia delle Entrate n. 19 del 10 ottobre 2024
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale la circolare n. 19 del 10 ottobre 2024, in allegato, con la quale ha fornito istruzioni operative in merito alle disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti introdotte dalle disposizioni dell’art 2 bis del D.L. n. 113 del 9 agosto 2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024.
In particolare il predetto art. 2 bis ha stabilito per l’anno 2024 l’erogazione di un’indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale;
- c) abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR.
Ai fini del riconoscimento del bonus in esame, è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato)
Il sostituto d’imposta riconoscerà il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che dovrà attestare per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Le somme erogate saranno recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità. A tal fine sarà istituito, con apposita risoluzione, il codice tributo da utilizzare per la compensazione.
Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verificherà, in sede di conguaglio, la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvederà al recupero del relativo importo.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.
All.to
Circolare AE n. 19 del 10.10.2024
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ENERGIA | Pubblicate Linee Guida operative ENEA meccanismo energivori e green conditionalities
ENEA, in data odierna, dando seguito a quanto previsto dall’art. 7 comma 3 lettera a) del DM 256 del 10 luglio 2024, ha pubblicato le Linee Guida Operative per l’accesso al Meccanismo energivori, individuando le modalità e i termini con cui l’impresa energivora adempie agli obblighi previsti dal decreto medesimo.
Le linee guida rispondono ad alcune delle perplessità e dei dubbi interpretativi emersi dall’uscita del DM green conditionalities dello scorso luglio e rappresentati ad Enea per il tramite di Confindustria.
A breve dovrebbero seguire anche le FAQ pubblicate dal Mase.
Linee Guida Operative ENEA_10_10_2024
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])
LAVORO | Webinar 18 ottobre 2024 ore 10.00 – “Patente a crediti: istruzioni per l’uso”
Il prossimo 18 ottobre alle ore 10.00 avrà luogo il webinar “Patente a crediti: istruzioni per l’uso”.
L’evento, organizzato da Confindustria Salerno, intende fornire alle aziende un approfondimento tecnico e operativo riguardante l’applicazione delle nuove disposizioni normative in materia di c.d. Patente a crediti.
A tal proposito, è previsto l’intervento del Dott. Fabio Pontrandolfi – Dirigente Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria.
Per la partecipazione al webinar è necessario registrarsi qui.
Durante l’evento sarà possibile interagire utilizzando la chat testuale della piattaforma.
Si allega il programma dei lavori.
All.to
Locandina 18 Ottobre_Patente a crediti
RELAZIONI INDUSTRIALI:
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Francesco Cotini 089200815 [email protected]
FLAG Survey: Imprenditoria Civica
Nell’ambito della partnership tra l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e Deloitte Private, è nato FLAG (Family Business Lab on Accounting and Governance ) un centro di ricerca che si focalizza sulle aziende familiari e sulle famiglie imprenditoriali del Mezzogiorno.
Informiamo che è stata lanciata una survey (destinatari le aziende familiari del Sud Italia con un fatturato maggiore di 5mln€); volta ad indagare la capacità delle aziende familiari di contribuire allo sviluppo locale.
Pertanto, il tema prescelto per questa prima edizione è proprio l’ “imprenditoria civica” che viene analizzata tenendo presente le caratteristiche e l’eterogeneità delle aziende familiari.
Questo è il link per partecipare alla survey: https://it.surveymonkey.com/r/YSDLPRX che dovrebbe essere compilata da un membro della famiglia attivamente coinvolto in azienda, che ne conosca dinamiche e prospettive future.
Il tempo stimato per la compilazione è di circa 20 minuti e le informazioni fornite ai fini della compilazione, saranno trattate in forma aggregata e anonima.
Il report che sarà prodotto a partire da questa survey sarà presentato in un evento ad hoc.