INTERNAZIONALIZZAZIONE | MEMO: CONTRIBUTI camerali per la partecipazione alle MANIFESTAZIONI FIERISTICHE in ITALIA e all’ESTERO annualità 2025. DOMANDE ENTRO IL 15 DICEMBRE 2024

Ricordiamo che il prossimo 15 DICEMBRE 2024 scadranno i termini per la presentazione alla Camera di Commercio di Salerno dell’istanza di CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL’ESTERO relative all’annualità 2025.

La misura prevede contributi a fondo perduto, in de minimis, a parziale concorso delle spese sostenute dalle aziende per la partecipazione a manifestazioni di rilevante importanza che si svolgono in Italia e all’estero.

Le voci ammissibili sono la locazione, la progettazione e l’allestimento dell’area espositiva, al netto dell’IVA, nel limite del 50% della spesa effettuata, fino ad un importo non superiore a 5.000,00 euro.

Le aziende interessate a beneficiare della misura, al fine di prenotare le risorse per le manifestazioni fieristiche cui hanno in programma di partecipare nell’annualità 2025, dovranno presentare alla Camera di Commercio di Salerno apposita domanda, in base alle modalità contenute nel “Regolamento per l’ammissione ai contributi per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero” (il regolamento che va citato nella domanda è quello approvato con deliberazione di Giunta n. 17 del 28 marzo 2023).

 

COME PROCEDERE PER LA DOMANDA DI PRENOTAZIONE FONDI per FIERE 2025:

Le imprese, entro il 15 dicembre 2024, potranno presentare in PEC domanda di prenotazione del contributo di € 5.000 per n.1 manifestazione fieristica programmata per il 2025 a parziale concorso delle spese che si prevedono di sostenere per la locazione, la progettazione e l’allestimento dell’area espositiva.

 

Si sintetizzano, di seguito, gli elementi sostanziali del provvedimento:

  • Possono accedere al contributo le imprese individuali o societarie, nonché i loro consorzi, di produzione beni e servizi a carattere industriale, artigiane, agricole e turistiche, aventi unità produttiva nella provincia di Salerno;
  • la medesima impresa può richiedere solo n°1 contributo per ciascun anno solare, per UNA SOLA manifestazione fieristica di rilevante importanza che si svolga o in Italia – esclusa la provincia di Salerno – oppure all’estero;
  • l’importo complessivo massimo erogabile è pari a € 5.000 – a fondo perduto, in de minimis – nel limite del 50% per i costi di locazione, progettazione e allestimento dell’area espositiva;
  • al fine di “prenotare” le risorse per la manifestazione che si terrà nell’annualità 2025, le imprese dovranno inviare apposita istanza entro e non oltre il 15 dicembre 2024;
  • L’istanza va prodotta utilizzando il format allegato al regolamento [Domanda di ammissione, modulo A, con pagamento di imposta di bollo pari a € 16,00, che deve essere versata unicamente utilizzando il modulo F23 dell’Agenzia delle Entrate/codice tributo 456T (Codice Ufficio TE3/identifica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate della Provincia di residenza). Sono escluse altre tipologie di pagamento] che, completo dei documenti richiesti, va inviato ai competenti uffici Camerali esclusivamente a mezzo PEC a [email protected], pena la decadenza dell’istanza;
  • Le domande saranno valutate in base all’applicazione di una serie di parametri dettagliati nel regolamento e saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con una lista d’attesa per quelle non finanziabili per incapienza di fondi; solo in caso di parità di punteggio, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze;
  • La graduatoria verrà pubblicata con valore di notifica sul sito della Camera di Commercio;
  • Le imprese ammesse avranno la facoltà di modificare la manifestazione fieristica indicata, a condizione che inviino una richiesta di “cambio fiera”, sempre solo tramite PEC e secondo le seguenti modalità:
  • se la nuova fiera si svolge prima di quella ammessa a contributo, l’impresa deve inviare la richiesta entro il termine perentorio di 7 giorni prima dell’inizio della nuova fiera alla quale intende partecipare, pena la decadenza dal beneficio;
  • se la nuova fiera si svolge dopo quella ammessa a contributo, l’impresa deve inviare la richiesta rispettando il termine dei 60 giorni dalla fine della manifestazione fieristica per la quale è stata ammessa al contributo e comunque entro il termine perentorio di 7 giorni prima dell’inizio della nuova fiera alla quale intende partecipare, pena la decadenza dal beneficio.
  • Il contributo sarà liquidato a rimborso, dietro presentazione – a mezzo PEC, entro il termine perentorio 60 giorni dal termine della manifestazione fieristica (pena la decadenza del contributo) – di apposita istanza (domanda di liquidazione, modulo C, unitamente al modello di trasmissione delle coordinate bancarie), completa di fatture quietanzate e tutta la documentazione richiesta attestante l’effettiva partecipazione alla fiera.

regolamento_fiere CCIAA_ultimo

Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al regolamento, allegato alla presente unitamente a tutta la modulistica richiamata.




TURISMO | “CIN: Prorogato al 1° gennaio 2025 il termine per l’acquisizione”

Vi comunichiamo che con l’avviso appena pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Turismo, al fine di garantire piena uniformità di applicazione della disciplina relativa al CIN su tutto il territorio nazionale, ha disposto di spostare al 1°gennaio 2025 il termine per il conseguimento del CIN.

Ne consegue che, come chiarito nelle FAQ aggiornate alla odierna, le sanzioni per mancato ottenimento e/o esposizione e/o pubblicazione del CIN saranno applicabili dal 2 gennaio 2025.

Di seguito riportiamo l’avviso del Ministero del Turismo

 

Con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in considerazione della precipua finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.

L’individuazione di un termine unico è finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN.

L’uniformità del termine consente, inoltre, di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici, anche nell’ottica di un coordinamento, sin da ora, con le previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine, a norma del quale “i locatori, quando offrono i propri servizi di locazione di alloggi a breve termine tramite una piattaforma online di locazione a breve termine, sono tenuti a dichiarare alla piattaforma online di locazione a breve termine se l’unità offerta è soggetta a una procedura di registrazione e, in caso affermativo, a fornire il numero di registrazione” (Capo II, art. 4 del Regolamento). Le piattaforme online di locazione a breve termine, difatti, costituiscono il canale principale per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine ed è necessario che sia garantito un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, per proteggere i consumatori, assicurare la concorrenza leale e contribuire alla lotta contro le frodi: in tal senso, per l’appunto, “le piattaforme online di locazione a breve termine dovrebbero garantire che i servizi non siano offerti qualora non sia stato fornito alcun numero di registrazione, nei casi in cui un locatore dichiara che tale numero di registrazione è applicabile, e che, qualora sia stato fornito un numero di registrazione, tale numero di registrazione sia indicato” (Considerando 16 del regolamento).

In definitiva, il termine per il conseguimento del CIN deve intendersi fissato al 1° gennaio 2025, in modo da soddisfare le suesposte esigenze e garantire, peraltro, piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.

 




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