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LAVORO | Certificazione parità di genere – esonero contributivo
Facciamo seguito alla nostra precedente informativa dello scorso 26 agosto per ricordarVi che il prossimo 15 ottobre scadrà il termine ultimo per la presentazione della domanda di esonero contributivo per il possesso della certificazione di genere, ottenuta ai sensi dell’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006.
Dell’esonero contributivo possono beneficiare i datori di lavoro privati, in possesso appunto della certificazione di genere, nel limite massimo di 50.000 euro annui per un valore pari all’1% del versamento dei contributi previdenziali dovuti.
Con il messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, l’INPS – nell’indicare i requisiti necessari per poter beneficiare dell’esonero – ha precisato che la domanda deve riportare la retribuzione media mensile globale come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore.
Con una successiva comunicazione, aggiornata al 2 ottobre scorso, l’INPS ha chiarito che i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione di genere entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il 15 ottobre 2024.
Alla scadenza del termine – precisa l’Istituto – tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella circolare 137/2022.
Ricordiamo, infine – come specificato nel messaggio INPS n. 2844 del 13 agosto 2024 – che i datori di lavoro che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022 non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.
L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa, come previsto dal decreto interministeriale 20 ottobre 2022 (cfr. l’art. 3, comma 3, del medesimo decreto).
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