ENERGIA | Aggiornamenti misura Energy Release 2.0: pubblicate due nuove Faq.

Il GSE ha chiarito, attraverso due nuove Faq pubblicate lo scorso 18 aprile, un punto fondamentale dell’Energy Release 2.0: se il contratto di restituzione dell’energia è firmato da un soggetto terzo incaricato – come un operatore o un aggregatore – il cliente energivoro non ha più alcun obbligo diretto. Questo significa che, in caso di inadempienza del soggetto terzo, il cliente finale non rischia la sospensione o la risoluzione del contratto di anticipazione.

Il Gestore dei Servizi Energetici precisa che l’operatore terzo è comunque tenuto a esercire e manutenere l’impianto secondo gli standard previsti, garantendo la restituzione dell’energia e la gestione delle Garanzie d’Origine.

Nel frattempo, l’Arera – con la delibera 157/2025 – ha prorogato al 15 luglio (anziché al 30 giugno) la scadenza per richiedere al GSE il contributo a copertura parziale della garanzia prevista dal DM 268/2024. Ricordiamo che questo aiuto può coprire fino al 50% del costo annuo della garanzia, per un massimo di 300.000 euro per impresa in tre anni, nel limite complessivo di 100 milioni di euro.

Il forte interesse suscitato dalla misura ne conferma l’importanza: alla chiusura del bando, lo scorso 3 marzo, sono pervenute al GSE ben 559 manifestazioni di interesse, per un totale di oltre 3.400 aziende coinvolte. La domanda complessiva ha superato i 70 TWh, a fronte di un’offerta disponibile di appena 24 TWh.

Lo stesso MASE ha confermato che l’Energy Release 2.0 è una misura sperimentale che potrà essere estesa, anche attraverso nuovi strumenti contrattuali, come i contratti per differenza, per sostenere ulteriormente la diffusione dell’energia rinnovabile incentivata.

L’energy release si avvierà il 1° giugno e permetterà alle imprese energivore aderenti di ottenere per 3 anni una quota di energia elettrica pari a circa un terzo dei loro consumi ad un prezzo di 65 €/MWh. Confindustria ha proseguito l’attività di supporto al MASE e al GSE per la definizione dei dettagli tecnici e operativi della misura energy release 2.0, con particolare riferimento agli aspetti contabili e fiscali, anche attraverso un lavoro congiunto con l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Siamo in attesa del parere dell’OIC, del quale daremo massima diffusione non appena disponibile.

La prima Faq

La seconda Faq




AGEVOLAZIONI | Bando Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI: webinar MIMIT mercoledì 28 maggio, ore 10.00

Informiamo che il prossimo mercoledì 28 maggio, alle ore 10.00, previa registrazione al link Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI-FER – Webex, sarà possibile seguire il webinar dedicato alla presentazione del bando “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”, previsto nell’ambito della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR, diretto a supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia.

La disciplina attuativa dello strumento è stata definita con decreto ministeriale 13 novembre 2024 poi, con successivi decreti direttoriali del 14 e 31 marzo 2025, sono stati definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, nonché forniti ulteriori elementi atti a chiarire la corretta attuazione dell’intervento.

Ricordiamo che lo sportello per la presentazione delle domande, gestito da Invitalia, è attualmente aperto e sarà possibile inoltrare le istanze fino alle ore 12.00 del prossimo 17 giugno.

Le risorse destinate alla misura sono 320 milioni di euro, di cui il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.

Le agevolazioni, concesse ai sensi del “Regolamento GBER”, saranno assegnate nella misura massima del:

  • 30% per le medie imprese;
  • 40% per le micro e piccole imprese;
  • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
  • 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.

Qualora, in fase di definizione della graduatoria, le risorse destinate alle riserve non dovessero essere pienamente assorbite, saranno rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite ai restanti territori e alle imprese di media dimensione.

Ai fini delle agevolazioni sono ammesse le spese, non inferiori a 30 mila euro e non superiori a 1 milione di euro e relative ad una sola unità produttiva del soggetto proponente, per:

  • l’acquisto, l’installazione e la messa in esercizio di beni materiali nuovi strumentali, in particolare impianti solari fotovoltaici o mini eolici, sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
  • apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti;
  • sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;
  • diagnosi energetica necessaria alla pianificazione degli interventi.

FER_locandina




LAVORO | Coefficiente per la rivalutazione del TFR e dei crediti da lavoro – aprile 2025

TFR

Ad aprile 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 121,3.

 

Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione ad aprile 2025 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2024, secondo l’art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,01186356.

 

CREDITI DI LAVORO

Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 30 aprile 2025.

 

All.ti

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

 




ENERGIA | Comunità Energetiche Rinnovabili: firmato nuovo Decreto MASE modifica incentivi CER e configurazioni autoconsumo

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto che modifica la disciplina per l’incentivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo. Il provvedimento, finanziato dal PNRR e disponibile in allegato, introduce importanti novità ed è applicabile anche alle istanze già presentate.

Di seguito una sintesi delle principali novità del Decreto:

  • Ampliamento dei beneficiari

La soglia demografica dei Comuni ammessi al contributo è stata innalzata a 50.000 abitanti, rispetto al limite precedente di 5.000.

  • Maggiore flessibilità sui tempi di realizzazione

Il nuovo decreto stabilisce che:

    • i lavori di realizzazione dovranno essere ultimati entro il 30 giugno 2026;
    • l’entrata in esercizio potrà avvenire entro 24 mesi dal completamento dei lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
  • Aumento dell’anticipo erogabile

La quota di anticipo del contributo pubblico potrà arrivare fino al 30%, rispetto al precedente limite del 10%.

  • Niente riduzioni in caso di cumulo

È stata eliminata l’applicazione del fattore di riduzione del contributo in caso di cumulo con altri incentivi, anche per le persone fisiche.

Il Decreto è ora trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza e entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

Pubblichiamo anche le slide di Enel X presentate durante l’incontro svolto a Sarno lo scorso 13 maggio e che fanno anche riferimento ai contenuti del decreto in esame.

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LAVORO | CCNL 5 febbraio 2021 per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti – Regime di ultrattività – Welfare, art. 17, Sezione quarta Titolo IV

Federmeccanica, con propria circolare del 19 maggio 2025, ricorda che ai sensi dell’articolo 2, Sezione terza, il CCNL 5 febbraio 2021, a decorrere dallo scorso 1° luglio 2024, è entrato in regime di ultrattività e, pertanto, continua a produrre gli stessi effetti così come definiti dalle rispettive norme contrattuali.

Pertanto, proseguono ad essere in vigore tutti gli istituti disciplinati dal medesimo CCNL secondo modalità e criteri ivi stabiliti.

In particolare, per quanto riguarda il welfare di cui all’art. 17, citato in oggetto, la Federazione Metalmeccanica ricorda che entro il prossimo 1° giugno le aziende devono mettere effettivamente a disposizione dei dipendenti 200 euro a titolo di flexible benefit; inoltre, i lavoratori hanno la possibilità di destinare i suddetti valori al Fondo Cometa o al Fondo mètaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




AGEVOLAZIONI | Nuovi modelli di comunicazione credito d’imposta 4.0.

Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato pubblicato il Decreto direttoriale 15 maggio 2025 – Credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0. Nuovo modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse, che disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 , ovvero ai fini della prenotazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a 2,2 miliardi di euro.

Ricordiamo che, per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al Decreto direttoriale 24 aprile 2024

Le imprese che, alla data di pubblicazione del decreto, hanno comunicato tramite il modello di cui all’allegato 1 al decreto direttoriale 24 aprile 2024, investimenti di cui al comma 446 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in via preventiva ovvero di completamento, dovranno ripresentare il modello di comunicazione, secondo le disposizioni dell’art. 2, commi 3 e 4 del decreto in commento.

Se l’invio sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese manterranno l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva già trasmessa.

Qualora le imprese non adempiano entro il termine ivi previsto, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della nuova comunicazione in via preventiva.




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