LAVORO | Bonus 100 euro per i lavoratori dipendenti – DL 167/2024: modifiche ai requisiti e pubblicazione dei codici tributo
Come comunicato con nostra informativa dello scorso 11 ottobre, l’art 2 bis del D.L. n. 113 del 9 agosto 2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024, ha introdotto per l’anno 2024 l’erogazione di un’indennità, di importo pari a 100 euro (c.d. Bonus Natale), ai lavoratori dipendenti per i quali sarebbero ricorse congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale;
- c) abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR.
Successivamente, con l’art. 2 del DL 167/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 novembre u.s. vengono apportate alcune modifiche al testo normativo sopracitato.
In particolare, tra i requisiti indicati dalla norma originaria necessari per la fruizione del bonus, viene prevista l’eliminazione del coniuge tra i soggetti fiscalmente a carico. Restano invece fermi gli altri requisiti (reddito non superiore a 28mila euro, almeno un figlio a carico e capienza d’imposta).
Inoltre, le modifiche normative introducono l’incumulabilità dell’indennità all’interno dello stesso nucleo familiare, a prescindere dalla sua composizione. Il bonus pertanto non spetta ai lavoratori dipendenti coniugati o conviventi, il cui coniuge – non legalmente ed effettivamente separato, ovvero il convivente – sia beneficiario della stessa indennità.
Si ricorda, che ai fini del riconoscimento del bonus in esame, è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato).
Il sostituto d’imposta riconoscerà il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che dovrà attestare per iscritto di avervi diritto.
Le somme erogate saranno recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità. A tal fine l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.54/E del 13 novembre u.s. (in allegato) ha istituito i codici tributo da utilizzare per la compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus.
All.to
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