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LAVORO | Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro – nota di commento

Come noto, il Protocollo quadro per le emergenze climatiche è volto ad ampliare le opportunità per la gestione condivisa tra le parti delle fasi emergenziali legate ai cambiamenti climatici (cfr. nostra precedente informativa dello scorso 3 luglio).

A differenza di quanto avvenuto in occasione dell’epidemia da Covid – dove il Protocollo si collocava al di fuori della valutazione dei rischi nella diversa logica precauzionale – in questa ipotesi si resta nell’ambito della valutazione dei rischi, senza aggiungere alcun vincolo per l’impresa.

Lo scopo del Protocollo è, invece, quello di costituire una valida base giuridica per ampliare le opportunità delle parti di gestire, in una logica di sussidiarietà, legata alle specificità categoriali, territoriali o aziendali.

Il Protocollo quadro, da declinare nel merito a cura delle categorie, territorio o aziende, costituisce la base per la concessione della CIG (in prospettiva, esso verrà equiparato alle Ordinanze) e ne semplifica la procedura rispetto al cd evento meteo, apre la strada alla tutela per eventuali ritardi nella consegna dell’opera (a partire dall’ipotesi di esecuzione di opere pubbliche) e, auspicabilmente, costituisce la base per il superamento di procedimenti limitativi delle decisioni delle parti di ridistribuire l’orario di lavoro.

Riportiamo di seguito una nota di approfondimento redatta dal nostro Sistema centrale.

Premessa

Il 2 luglio scorso, Confindustria e le altre rappresentanze datoriali comparativamente più rappresentative hanno condiviso con i sindacati e sottoscritto il Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

Il documento non intende derogare alle indicazioni di legge (in particolare, l’obbligo di valutazione dei rischi previsto dal Dlgs 81/2008) per cui – a differenza del protocollo Covid – non indica alcuna misura prevenzionale, la cui declinazione è rimessa alla categoria, al territorio o all’azienda secondo il principio di sussidiarietà ed al fine di valorizzare le specificità del tipo di emergenza e delle peculiari esigenze aziendali o settoriali.

Quindi, il Protocollo non introduce né invita ad introdurre nuovi e diversi obblighi o oneri, dal momento che – come detto – si muove all’interno degli obblighi tradizionali del Dlgs 81/2008.

L’unico profilo in qualche modo “stringente” è l’impegno ad attivare dei tavoli in sede di categoria, territorio o azienda, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarie e condivise per le realtà specifiche dei diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e dei processi industriali e lavorativi.

Un impegno legato all’opportunità (non all’obbligo) di declinare in modo condiviso ed efficace le concrete modalità di gestione dell’emergenza, dal quale non nasce, evidentemente, alcun obbligo di concludere accordi, protocolli o intese, la cui decisione è, evidentemente, rimessa esclusivamente alle parti.

Il Protocollo siglato dalle parti sociali anticipa una iniziativa regolatoria annunciata dal Ministro del lavoro in sede politica, che sarebbe stata adottata laddove non si fosse raggiunto un accordo tra le parti sociali e crea un quadro giuridico, sostenuto dallo stesso Ministero del lavoro, che disegna due percorsi paralleli.

Il primo, sul piano contrattuale, che vede protagoniste – in una logica di sussidiarietà – le parti sociali della categoria e del territorio o le aziende nell’individuare le misure più coerenti con la specifica situazione emergenziale e le peculiari esigenze dei soggetti firmatari dei protocolli attuativi.

Il secondo, sul piano regolatorio, in quanto il Protocollo quadro, che verrà presentato dal Governo alla Conferenza Stato Regioni, fonderà il presupposto generale per la mitigazione del carattere prescrittivo delle Ordinanze contingibili e urgenti mediante il rinvio alle pattuizioni eventualmente adottate sul territorio, nelle categorie o in azienda.

Sul piano giuridico, infatti, il Protocollo non costituisce elemento innovativo.

Tuttavia, esso è destinato a produrre delle conseguenze, anche in una logica di tutela del datore di lavoro, recependo una precisa richiesta di Confindustria.

Le Ordinanze presidenziali regionali, infatti, prendono espressamente in considerazione il percorso di condivisione tra le parti sociali e la conseguente presenza di eventuali protocolli attuativi del Protocollo quadro.

A questo – anche per effetto della presentazione del Protocollo quadro in Conferenza Stato-Regioni da parte del Governo – dovrà conseguire auspicabilmente la sostanziale modifica (esplicita o implicita) delle ordinanze, sia con riferimento agli accordi esistenti sia a quelli futuri, attraverso il recepimento delle previsioni pattizie, in luogo del divieto assoluto, valorizzando le misure di prevenzione contenute negli accordi stessi.

Ulteriore elemento che caratterizza il Protocollo quadro è che esso non si riferisce al solo tema del caldo ma a tutte le ipotesi di emergenze climatiche, valorizzando il ruolo delle parti sociali nello specifico tema della sicurezza sul lavoro.

Esso, inoltre, non è limitato ai settori tradizionalmente interessati dalle ordinanze, ma vale per tutti i settori, in modo da poter gestire qualsiasi profilo emergenziale.

Obiettivo e spunti offerti dal Protocollo

Il Protocollo quadro – e la sua eventuale declinazione in logica di sussidiarietà – ha la finalità di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Questa possibilità di modulazione concordata tra le parti si pone in una logica diversa sia dalle Linee guida (che declinano nel merito le azioni di porre in essere, sia pure in una logica di volontarietà) sia dalle Ordinanze (che si limitano a prescrivere il divieto di lavoro): essa assegna, infatti, un ruolo decisivo alla condivisione degli interventi tra le parti sociali quali primi e principali attuatori delle norme di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli eventuali riferimenti ad aspetti di merito contenuti nel Protocollo quadro vogliono, quindi, costituire semplicemente una possibile direttrice e non un vincolo, dal momento che si muovono totalmente all’interno del tradizionale obbligo di valutazione dei rischi e non aggiungono nulla a quanto già previsto dalla normativa: particolare attenzione viene posta, ad esempio, ai tradizionali strumenti dell’informazione, della formazione, della prevenzione, della corretta attuazione della sorveglianza sanitaria e della valutazione dei rischi.

L’efficacia degli eventuali protocolli attuativi, contratti o intese

Laddove si addivenga alla conclusione di strumenti attuativi del Protocollo quadro, essi costituiranno il naturale riferimento per le imprese, in quanto potranno contenere utili spunti per le azioni di prevenzione su temi essenziali, come la formazione e informazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione dei DPI e dell’abbigliamento, la riorganizzazione dei turni e dell’orario di lavoro.

Le Ordinanze contengono tutte un qualche riferimento agli accordi tra le parti, disponendo la sospensione delle attività nelle more delle eventuali intese tra le parti, prevedendo già la possibilità che queste prendano il posto della stessa ordinanza, laddove declinino in modo condiviso le misure contro l’emergenza.

Da quanto risulta, alcune organizzazioni di settore (afferenti all’edilizia e all’agricoltura) hanno già avviato l’attuazione del Protocollo quadro.

Il supporto finanziario dell’Inail

Anche se non pienamente coerente con l’auspicio delle parti stipulanti (che intendevano ottenere l’integrale finanziamento da parte dell’Inail degli interventi prevenzionali emergenziali posti in essere), l’Inail sosterrà l’attuazione del Protocollo ricorrendo a tutti gli strumenti previsti dalle norme, nell’ambito delle somme disponibili a bilancio.

Supporto pubblico

Decisivo sarà, su più versanti, il ruolo del Ministero del lavoro, che – da tempo – ha sollecitato la condivisione del Protocollo.

In primo luogo, l’intervento pubblico dovrà assicurare (a lavoratori e aziende) tutti i necessari interventi di tutela, a partire da quelli legati all’ampio ed automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro (anche in caso di lavoro stagionale).

In particolare, il protocollo fa riferimento esplicito allo scomputo dei periodi di cassa integrazione ordinari per evento climatico (evento oggettivamente non evitabile) dal limite massimo di durata della cassa integrazione stessa.

L’Inps ha emanato il messaggio 3 luglio 2025, n. 2130 (cfr. nostra informativa dello scorso 4 luglio) nel quale conferma le tradizionali indicazioni sulla richiesta di CIG per evento meteo o ordine dell’Autorità senza, per ora, assumere una posizione sul tema delle decisioni adottate sulla base del Protocollo.

Il nostro Sistema centrale è intervenuto per far attribuire all’attuazione del Protocollo la stessa efficacia sostanziale dell’ordine dell’Autorità, in caso di sospensione o riduzione dell’orario, in mancanza di Ordinanze.

In secondo luogo, è richiamato l’impegno a supportare il sistema produttivo, in relazione alla necessità di rimodulazione dell’orario di lavoro, nell’orientare i provvedimenti che dovessero condizionarne l’applicazione.

Il riferimento è a tutte le ipotesi di vincolo (si pensi, ad esempio, ai provvedimenti che limitano l’orario di inizio di alcune attività lavorative in una logica antirumore) che contrasta con la eventuale redistribuzione dell’orario di lavoro giornaliero per integrare il lavoro non svolto nelle ore più calde della giornata.

In terzo luogo, il Protocollo evidenzia la necessità di qualificare formalmente le ordinanze e i protocolli attuativi del Protocollo quadro come elementi giustificativi per assicurare alle imprese le tutele contro tutte le eventuali responsabilità. Il riferimento è, anzitutto, alle ipotesi di responsabilità connesse con il ritardo della consegna dei lavori legato all’evento climatico estremo.

Conclusioni

Il netto superamento dell’impostazione delle proposte degli anni precedenti era stato posto dal nostro Sistema centrale quale condizione per la condivisione del Protocollo.

L’esclusione del carattere vincolante, la logica della sussidiarietà ed il necessario supporto pubblico oggi presenti consentono di leggere il Protocollo in una logica ampliativa delle possibilità offerte ai soggetti direttamente interessati nella attuazione e gestione della normativa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questo avviene sia valorizzando le esperienze già condotte nelle categorie (ad esempio, in edilizia e agricoltura) sia ponendo le basi per un sempre maggior riconoscimento del ruolo dei diretti interessati in una logica di efficacia, dove la condivisione tra le parti appare destinata a produrre effetti, anche sul piano formale, sulla tradizionale impostazione oppositiva del vigente quadro regolatorio.

L’auspicata equiparazione del Protocollo con l’Ordinanza assume, in questo senso, una particolare rilevanza, in quanto la domanda di CIG non richiede la dimostrazione di alcun profilo scientifico legato all’emergenza.

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




lt e lavoro di gruppo, il 69% delle imprese fa

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AMBIENTE | report settimanale ambiente 30 giugno – 4 luglio 2025

Clean Industrial Deal – Audizione Confindustria

Il 2 luglio 2025 Confindustria ha preso parte all’Audizione della Camera dei deputati sul Clean Industrial Deal (CID), durante la quale ha espresso i punti salienti del proprio posizionamento sul tema.

Confindustria riconosce il Clean Industrial Deal come passo necessario dopo il Green Deal, ma ne sottolinea la lentezza e l’insufficiente efficacia. Servono misure strutturali per abbattere il costo dell’energia (come il disaccoppiamento prezzi energia elettrica prodotta da FER dal prezzo del gas naturale) e un monitoraggio più rigoroso del mercato del gas europeo e dell’indice TTF. Confindustria chiede una revisione dello schema ETS (trasparenza, stabilità e uso vincolato dei proventi) e del CBAM (compensazioni per le esportazioni). Si rende necessaria anche un’applicazione più pragmatica del principio DNSH, un corretto utilizzo del regime di Aiuti di Stato a livello UE e un piano di investimenti in tecnologie low-carbon e infrastrutture energetiche. Inoltre, si ritiene gli obiettivi di decarbonizzazione nei trasporti troppo rigidi.

Per quanto riguarda l’economia circolare, Confindustria ha evidenziato come essa rappresenti un pilastro strategico del Clean Industrial Deal, strettamente connesso agli obiettivi di decarbonizzazione, innovazione e autonomia industriale. È stata sottolineata l’esigenza di armonizzare il quadro normativo europeo, semplificando e uniformando le regole su sottoprodotti ed end-of-waste, al fine di favorire la circolazione dei materiali riciclati e stimolare investimenti industriali.

L’Italia è già un’eccellenza nel panorama europeo, con tassi di riciclo superiori alla media UE e un significativo valore aggiunto generato dal settore. È stato inoltre ricordato il contributo determinante del sistema industriale italiano nella definizione del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi (PPWR), che ora riconosce il ruolo del riciclo di qualità e il principio di neutralità tecnologica.

Confindustria ha ribadito l’importanza di sviluppare un vero mercato unico europeo dei prodotti circolari, promuovere la tracciabilità dei materiali, rafforzare la capacità amministrativa e sostenere le imprese che investono in simbiosi industriale, eco-design e digitalizzazione dei processi circolari, rafforzando l’accesso alla finanza per l’innovazione ambientale.

Infine, è stato affermato che il Circular Economy Act dovrà costituire non solo un quadro regolatorio moderno, ma anche un motore di crescita, capace di valorizzare le soluzioni tecnologicamente valide, evitando approcci ideologici e garantendo competitività, sostenibilità e sicurezza industriale.

Il testo dell’Audizione è disponibile al seguente link.

 

Riunione Tavolo di coordinamento PPWR- MASE 2 luglio 2025

Vi informiamo che lo scorso 2 luglio si è tenuta una riunione del Tavolo di coordinamento PPWR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al quale partecipa anche Confindustria.

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (11 febbraio 2025), si apre ora la fase di adozione della normativa secondaria da parte della Commissione europea, che sarà chiamata ad intervenire sui molteplici e rilevanti aspetti dell’attuazione del Regolamento, attraverso specifici atti di esecuzione e atti delegati che avranno un impatto significativo sui settori produttivi coinvolti. In preparazione a questa fase, che prevede il coinvolgimento degli Stati membri, il MASE ha ritenuto opportuno riattivare il Gruppo di lavoro, convocando una prima riunione tenutasi, appunto, lo scorso 2 luglio. In tale occasione, sono stati forniti aggiornamenti in merito alle attività attualmente in corso presso la Commissione europea, tra cui:

  • La predisposizione della normativa secondaria e la definizione di un elenco di atti delegati e di esecuzione da considerare prioritari, elaborato dalla Commissione a seguito di una comunicazione trasmessa dal Commissario Roswall alla Presidenza polacca. Nella lista elaborata dalla CE figurano numerosi atti secondari, tra cui quelli relativi al Regolamento imballaggi. Tra gli atti individuati come prioritari rientra, in particolare, quello relativo all’esenzione dall’obbligo di riutilizzo per specifici formati di imballaggi da trasporto, come pallet wrapping and straps, previsto dall’articolo 29, paragrafo 18 del PPWR, in linea con quanto segnalato da Confindustria.

Inoltre, il MASE ha riferito in merito ai principali temi emersi nel corso della riunione dell’“Expert Group PPWR” della Commissione europea, tenutasi il 17 giugno scorso, tra cui:

  • Prossima adozione dell’atto delegato ex art. 29(18) relativo all’esenzione dagli obblighi di riutilizzo per specifici imballaggi da trasporto (pallet wrapping and straps), in linea con le istanze presentate da Confindustria;
  • Criticità relativa all’applicazione delle nuove definizioni di “produttore” e “fabbricante e dei relativi adempimenti previsti a partire dal 12 agosto 2026. A tal proposito, è prevista la pubblicazione di una FAQ sul sito della Commissione europea, volta a fornire chiarimenti interpretativi.
  • Etichettatura armonizzata degli imballaggi (art. 12, par. 6). È stata ricordata la consultazione avviata dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione sulla progettazione di etichette armonizzate dell’UE per la raccolta differenziata dei rifiuti ai sensi del regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, cui Confindustria ha partecipato con un documento congiunto con il CONAI, trasmesso anche al MASE, che ne ha tenuto conto nella predisposizione della propria risposta istituzionale. Su proposta di Confindustria, il MASE ha inoltre suggerito di inserire tra gli atti prioritari anche quello relativo all’etichettatura digitale per l’identificazione dei materiali di imballaggio ai fini della selezione ( 12, par. 7), tema considerato strategico, anche alla luce del ruolo dell’Italia sul piano tecnico e industriale;
  • Format per il registro dei produttori, previsto dall’art. 44(14) del Regolamento, il cui atto dovrebbe essere il primo atto di esecuzione ad essere adottato dalla Commissione.
  • Restrizioni sulle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) ( 5), con particolare riferimento alla definizione delle sostanze e all’assenza di metodologie di indagine e verifica attualmente disponibili.
  • Minimizzazione degli imballaggi (art. 10), la Commissione ha invitato gli Stati membri ad inviare eventuali dati utili all’implementazione armonizzata delle disposizioni sul tema.
  • Attività congiunta con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) finalizzata alla predisposizione di Linee guida per la classificazione dei prodotti inclusi nell’allegato V del Regolamento.

E’ disponibile, su richiesta, la presentazione illustrata dal MASE durante l’incontro del 2 luglio, unitamente alle presentazioni della Commissione europea alla riunione del Gruppo Esperti Imballaggi del 17 giugno u.s.

 

Modifiche AIA – TAR Lombardia

Il TAR Lombardia, con ordinanza n. 506/2025 del 9 aprile 2025 (disponibile, su richoesta), ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, sospendendo il giudizio in corso, in merito all’interpretazione dell’art. 20, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, in materia di autorizzazioni relative a modifiche sostanziali degli impianti industriali soggetti a disciplina IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Il TAR ha chiesto se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che osti a una normativa nazionale – in particolare l’art. 29-nonies, comma 1, del d.lgs. 152/2006 – che prevede che, decorso un termine di sessanta giorni dalla comunicazione del gestore relativa a una modifica qualificata come non sostanziale, e in assenza di risposta da parte dell’autorità competente, la modifica possa considerarsi tacitamente autorizzata, anche se in seguito venga accertato che si trattava di una modifica sostanziale.

Il Giudice nazionale ha ricostruito il quadro normativo europeo e interno di riferimento, illustrando la vicenda che ha dato origine al contenzioso (riguardante un impianto industriale per la produzione di ceramica), nonché il contrasto interpretativo sorto attorno alla qualificazione della modifica oggetto di comunicazione e alla valenza del silenzio dell’autorità competente. Alla luce di ciò, ha formulato il seguente quesito pregiudiziale: “Se l’art. 20, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE debba essere interpretato nel senso che esso osti a una disciplina interna (come quella vigente in Italia ai sensi dell’art. 29 nonies, 1° comma, d.lgs. 152/2006) la quale preveda che, a seguito della comunicazione con cui il gestore informa l’autorità competente che intende apportare una modifica alla propria installazione, da lui qualificata non sostanziale, decorso un termine di sessanta giorni, nel silenzio dell’autorità competente, la modifica sia comunque tacitamente autorizzata, anche qualora risultasse in seguito trattarsi di una modifica sostanziale.”

Il procedimento nazionale rimane sospeso in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia.

Sarà nostra cura tenervi informati sugli sviluppi.

 

Acque destinate al consumo umano – Pubblicato in GU D.lgs.19 giugno 2025, n. 102

Segnaliamo che, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale G.U. Serie Generale n. 153 del 04/07/2025Suppl. Ordinario n. 24il D.lgs. del 19 giugno 2025, n. 102, recante disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, e recepisce la Direttiva UE 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Il decreto, articolato in 9 allegati, entrerà in vigore il 29 luglio 2025. Tra le principali novità si evidenziano:

  • PFAS: viene introdotto un limite più restrittivo per il parametro “somma di PFAS”, fissato a 0,10 µg/l (rispetto al precedente valore di 0,50 µg/l), con obbligo di conformità a partire dal 12 gennaio 2026. Inoltre, è previsto un nuovo parametro per l’acido trifluoroacetico (TFA), fissato a 10 µg/l, con obbligo di rispetto a partire dal 12 gennaio 2027.
  • Edifici prioritari: scuole, ospedali, strutture sanitarie e ricettive dovranno disporre di un Piano di Autocontrollo della qualità dell’acqua, comprensivo dei parametri Legionella e Piombo, con monitoraggi interni.
  • Sistema ReMaF: viene introdotto il sistema per l’autorizzazione, registrazione e controllo di reagenti chimici, materiali filtranti e dispositivi di trattamento (ReMaF).
  • Sanzioni: vengono aggiornati gli importi e i soggetti responsabili.

 

DDL Semplificazioni attività economiche – Aggiornamento

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha avviato la votazione degli emendamenti relativi ai primi otto articoli del DdL Semplificazioni attività economiche. Le proposte di Confindustria in tema di acque e scarichi (2.0.25 e 2.0.26), nonostante l’invito al ritiro formulato dal Relatore, sono state accantonate su richiesta dei presentatori per maggiori approfondimenti. Anche la proposta di nostro interesse sul trasporto marittimo di rifiuti (8.0.4) è stata accantonata perché manca ancora il parere della Commissione Bilancio. Gli altri emendamenti, essendo successivi all’art. 8, non sono stati ancora esaminati.

L’esame riprenderà nel corso di questa settimana.

Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.

 

MASE – MPC: Prorogato termine per presentare progetti R&S a valere su investimento PNRR

Segnaliamo la news del MASE, che informa che è stato prorogato alle ore 12 del 1° agosto prossimo il termine per presentare i progetti di Ricerca e Sviluppo sulla progettazione ecocompatibile e le attività di estrazione mineraria urbana di materie prime critiche, a valere sui fondi PNRR. Con la pubblicazione del decreto direttoriale (disponibile in allegato), relativo alla Missione 7 del Repower EU (investimento 8 “Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche”, Linea di intervento 2), viene dunque posticipato il termine di chiusura dello sportello, originariamente previsto per le ore 12 di venerdì 4 luglio.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.

 

Economia circolare UE: Avviate consultazioni pubbliche in vista del Circular Economy Act del 2026

La Commissione europea ha lanciato diverse iniziative per accelerare la transizione dell’UE verso un’economia circolare e preparare il terreno per la legge sull’economia circolare, prevista per il 2026, che sosterrà gli obiettivi dell’UE nell’ambito della Bussola della competitività e del Clean industrial deal per raddoppiare la quota di materiali riciclati nell’economia dell’UE e diventare un leader mondiale nell’economia circolare entro il 2030.

A questo proposito, si è tenuto il 2 luglio u.s. un dialogo strategico sulla circolarità, accompagnato da un pacchetto di nuove azioni. Le iniziative adottate comprendono le norme sulle spedizioni di rifiuti e una valutazione della legislazione sui rifiuti elettronici. Inoltre, nei prossimi giorni saranno pubblicate nuove norme per migliorare l’efficienza del riciclaggio e il recupero dei materiali dai rifiuti di pile. Il dialogo darà anche il via a una consultazione pubblica.

Inoltre, la Commissione attuerà un sistema di spedizione digitale dei rifiuti nel mercato unico dell’UE, riducendo gli oneri amministrativi e contribuendo alla competitività. Questo punta ad alleggerire la burocrazia per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti all’interno dell’UE. A partire dal 21 maggio 2026, quindi, i sistemi digitali sostituiranno completamente le procedure cartacee.
Parallelamente, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sull’armonizzazione della classificazione di alcuni tipi di rifiuti (i cosiddetti rifiuti “verdi”) per facilitarne la spedizione transfrontaliera. Il termine per rispondere alla consultazione è fissato al 31 ottobre 2025; per tale ragione, vi invitiamo a trasmetterci vostri eventuali contributi entro e non oltre il 29 settembre 2025.

In aggiunta, la Commissione ha informato che intende adottare nuove norme per migliorare l’efficienza del riciclaggio e il recupero dei materiali dalle batterie.

Ulteriori consultazioni con le parti interessate saranno intraprese attraverso un processo di consultazione pubblica.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.

Continueremo a informarvi sugli ulteriori sviluppi.

 

ISPRA – Approvato Programma nazionale esplorazione mineraria

Segnaliamo che il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) ha approvato il Programma Nazionale di Esplorazione Mineraria generale. Il Programma prevede 14 progetti di ricerca distribuiti su tutto il territorio nazionale: Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Marche e Sardegna, ai quali si aggiunge la mappatura nazionale dei depositi dei rifiuti estrattivi prevista dal progetto PNRR URBES.

La realizzazione del Programma è stata affidata dal MASE e dal MIMIT al Servizio Geologico d’Italia di ISPRA, e coinvolge 15 unità operative e oltre 400 specialisti, con un investimento di 3,5 milioni di euro dedicati alla prima fase di indagine sui depositi naturali.

L’obiettivo principale è quello di aggiornare il quadro conoscitivo delle potenzialità minerarie del Paese, integrando i dati storici con una nuova campagna di esplorazione. Il programma intende altresì fornire indicazioni preliminari utili agli investitori, nazionali e internazionali, in merito alla disponibilità di materie prime presenti sul territorio italiano.

Le attività di indagine saranno concentrate in aree selezionate da un team di esperti italiani in giacimenti minerari, con un focus su numerose Materie Prime Critiche e Strategiche individuate dalla Commissione Europea, tra cui: litio, boro, grafite, rame, manganese, fluorite, barite, feldspato, antimonio, tungsteno, titanio, bismuto, arsenico, magnesio, terre rare e metalli del gruppo del platino. Ulteriore attenzione sarà riservata anche ad altri minerali di interesse per l’industria nazionale, come zeoliti e minerali industriali.

 

Appalti pubblici – Siglato l’Accordo di collaborazione tra Confindustria e Consip

Lo scorso 4 luglio Confindustria e Consip hanno siglato un Accordo di collaborazione con l’obiettivo di migliorare l’allineamento tra i fabbisogni delle amministrazioni pubbliche e l’offerta delle imprese, favorendo la riqualificazione della spesa pubblica e accrescendo il coinvolgimento del tessuto produttivo – in particolare delle piccole e medie imprese – nelle gare pubbliche.

L’intesa prevede le seguenti direttrici:

  • diffondere, all’interno del sistema confederale, la conoscenza delle soluzioni e degli strumenti Consip, attraverso modalità e canali di comunicazione congiunti;
  • sviluppare analisi sulle prospettive di sviluppo e innovazione dei principali settori merceologici, tramite studi sull’andamento della domanda e dell’offerta di mercato;
  • progettare il nuovo “Sportello in Rete” Consip nella rete territoriale di Confindustria, per offrire assistenza alle imprese nell’utilizzo degli strumenti di e-procurement;
  • individuare soluzioni innovative per facilitare l’accesso ai fondi europei da parte delle amministrazioni pubbliche e degli operatori economici.

Attraverso la condivisione ed il confronto delle rispettive conoscenze ed esperienze nel public procurement, la collaborazione rafforzerà la consapevolezza del ruolo strategico degli appalti pubblici per sostenere la base industriale del Paese.

L’accordo nasce dalla convergenza di intenti tra due realtà che, nei rispettivi ruoli, sono centrali per il Sistema Paese: da un lato Confindustria, la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, a cui aderiscono oltre 150mila imprese per un totale di oltre 5,3 milioni di addetti e un contributo al PIL del Paese pari al 34%; dall’altro laro Consip, la centrale di acquisto nazionale, che nel 2025 gestirà circa 30 miliardi di euro di acquisti con oltre 800mila contratti stipulati tra 240mila imprese e 14mila amministrazioni pubbliche e che è sempre più leva di sviluppo per amministrazioni, imprese e territori secondo gli indirizzi del nuovo Piano Industriale 2025-28.

 

SAVE THE DATE – 9 luglio 2025: L’evoluzione delle regole del commercio internazionale: nuovi accordi di libero scambio e green deal

Confindustria, in collaborazione con l’Agenzia ICE, organizza un webinar di aggiornamento sui temi di maggior impatto in termini di sviluppo di nuove opportunità ma anche di nuovi adempimenti per le nostre imprese impegnate negli scambi transfrontalieri: nuovi accordi di libero scambio e adempimenti connessi al green deal rappresentano, infatti, due prospettive regolatorie con le quali ci si dovrà necessariamente confrontare nel prossimo futuro.

Il webinar si terrà mercoledì 9 luglio 2025 e sarà tenuto in modalità online.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.

In allegato trasmettiamo la nota descrittiva dell’evento, contenente maggiori dettagli e le indicazioni per procedere con l’iscrizione.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Confindustria: https://www.confindustria.it/events/formazione-in-campo-doganale-e-del-commercio-internazionale-export-kit-dogana-webinar-levoluzione-delle-regole-del-commercio-internazionale-nuovi-accordi-di-libero-scambi/

 




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