scritto da Marcella Villano | Dicembre 18, 2024
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 260 del 16 dicembre u.s., ha fornito utili chiarimenti relativi alle comunicazioni ex ante ed ex post di cui all’articolo 6 del DL n. 39/2024.
Viene chiarito che ma che, la trasmissione della comunicazione preventiva, rappresenta un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.
Per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024, è necessario presentare la comunicazione di completamento solo dopo aver trasmesso la preventiva.
Utilmente viene chiarito che può essere presentata la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.
Di seguito la risposta ad interpello.
scritto da Annamaria Laurenzano | Dicembre 18, 2024
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scritto da Annamaria Laurenzano | Dicembre 18, 2024
scritto da Annamaria Laurenzano | Dicembre 18, 2024