ENERGIA | In vigore il Testo Unico per le autorizzazioni degli impianti rinnovabili
In riferimento alla nostra news dello scorso 2 dicembre che alleghiamo per opportuna consultazione, informiamo che il decreto 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre il decreto legislativo, è entrato in vigore lo scorso 30 dicembre.
Il provvedimento, che era stato approvato lo scorso 25 novembre in Consiglio dei Ministri, attua l’articolo 26, comma 4 della legge Concorrenza 2021 (n. 118/2022) ed è una delle riforme indicate da RepowerEu, il capitolo aggiuntivo al Pnrr diventato la settima missione del Piano.
L’articolo 14 del Testo unico Fer specifica che il nuovo regime non si applica ai procedimenti autorizzativi “in corso” al momento dell’entrata in vigore del decreto. Si considerano “in corso” i procedimenti per i quali sono già state compiute verifiche circa la completezza della documentazione allegata all’istanza, e non la data in cui questa viene presentata.
L’articolo 6 prevede solo tre procedure amministrative per la realizzazione degli impianti FER:
- attività libera,
- procedura abilitativa semplificata (PAS) e
- autorizzazione unica.
Per ogni procedura citata, negli allegati A, B e C allo Schema di decreto vengono specificamente elencati gli interventi realizzabili.
L’ambito di applicazione dell’attività libera subisce delle limitazioni contenute nell’articolo 7 comma 2, ai sensi del quale si applica la PAS (e non l’attività libera), qualora sull’area di progetto vi siano:
- vincoli ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (beni culturali);
- aree protette come definite dalla L. 394/1991 o siti di Rete Natura 2000;
- anche solo uno dei vincoli dell’art. 20 comma 4 della L. 241/1990 (vincolo interessante il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità).
Altra importante novità è l’introduzione del termine di un anno per l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto autorizzato con PAS: secondo l’attuale normativa, infatti, è previsto unicamente il termine triennale per il compimento dei lavori.
Ancora, i progetti di cui agli allegati A (interventi in attività libera) e B (interventi in regime di procedura abilitativa semplificata) non saranno sottoposti a procedure ambientali. Saranno però soggetti a screening di competenza statale/regionale alcuni tipi di impianti fotovoltaici
Il decreto introduce inoltre alcune aree denominate “zone di accelerazione” nelle quali il procedimento autorizzativo è semplificato.
