LAVORO | Conguaglio di fine anno 2024 dei contributi previdenziali ed assistenziali – Circolare INPS n. 108/2024

L’INPS con la circolare n. 108/2024, in allegato, ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2024, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2024” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2025), anche con quella di competenza di “gennaio 2025” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2025), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2025.

In particolare l’Istituto ha illustrato le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

1) Elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro del 7 ottobre 1993

Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore).

2) Massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995

Per l’anno 2024 tale massimale è pari a € 119.650,00.

3) Contributo aggiuntivo IVS dell’1%, di cui all’art. 3ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 438/1992

L’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell’1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della Legge n. 67/1988.

Per l’anno 2024 tale limite è risultato € 55.008,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.584,00.

4) Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

L’Istituto ha ricordato che l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo.

In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (o del mese) al quale era stato imputato.

In relazione alla decorrenza del termine prescrizionale, l’Istituto ha precisato che l’effettiva fruizione delle ferie, con conseguente versamento contributivo che rende sine causa l’erogazione precedente, pone in essere il fatto costitutivo dell’indebito e pertanto, solo da tale momento in cui si accerta e viene ad esistenza il presupposto legittimante la restituzione di quanto indebitamente versato, può farsi decorrere il termine di prescrizione ordinario (art. 2946 del Codice Civile) della correlativa azione di ripetizione.

5) Finge benefits (art. 1, comma 16, della Legge n. 213/2023 e art. 51, comma 3, del TUIR)

L’art. 1, comma 16, della Legge n. 213/2023 ha previsto che limitatamente all’anno d’imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, “nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa”. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del TUIR.

Resta fermo che il superamento dei suddetti limiti, ossia dell’importo di 1.000 euro o di 2.000 euro, comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente.

Per la gestione del conguaglio riguardante l’esenzione dei fringe benefit l’INPS ha richiamato il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023 (cfr. ns. nota n. 1749 del 7 novembre 2023) con il quale ha fornito le specifiche istruzioni operative.

6) Mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi da 58 a 62, della Legge n. 197/2022)

 7) Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR)

7) Prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR)

8) Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria

 9) Rivalutazione del TFR conferito al Fondo di Tesoreria

 10) Operazioni societarie

Per consultare le modalità di conguaglio per le suddette singole fattispecie, si trasmette in allegato la circolare in oggetto con il relativo allegato.

All.ti

Allegato n. 1 Circolare INPS n. 108 del 23.12.2024

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

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Francesco Cotini 089200815[email protected]




LAVORO | Collegato Lavoro – Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 9740/2024

Facendo seguito alla nostra informativa dello scorso 20 dicembre, si comunica che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la nota n. 9740/2024, in allegato, con la quale ha riassunto i contenuti delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (c.d. “Collegato Lavoro”).

In particolare, in merito alle modifiche in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro previste dall’art. 19, si segnala che l’INL si è riservato di fornire indicazioni dettagliate con particolare riferimento alle attività poste in capo agli Ispettorati territoriali del lavoro, i quali possono verificare la veridicità della comunicazione effettuata dai datori di lavoro concernente l’assenza ingiustificata del lavoratore.

All.to

Nota INL n. 9740 del 30.12.2024

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LAVORO | Cassa integrazione in deroga per il settore moda – Legge n. 199 del 20 dicembre 2024 di conversione del Decreto Legge n. 160 del 28 ottobre 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge n. 199 del 20 dicembre 2024 di conversione del Decreto Legge n. 160 del 28 ottobre 2024 con la quale è stato previsto un ampliamento della cassa integrazione in deroga per il settore moda.

Difatti l’art. 2 prevede che in deroga agli articoli 4 e 12 del D.Lgs. n. 148/2015, è riconosciuta dall’INPS, per l’anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori:

tessile,

della pelletteria,

dell’abbigliamento e calzaturiero,

conciario,

limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al decreto e dal codice ATECO 25.62.00,

un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015, per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025.

Ai fini del riconoscimento dell’integrazione al reddito, il datore di lavoro deve trasmettere all’INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati, l’indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti dalla normativa vigente.

Come ulteriore misura di sostegno si prevede che l’integrazione salariale, ordinariamente erogata dal datore di lavoro al dipendente e poi rimborsata dall’INPS, potrà essere pagata direttamente dall’Istituto previdenziale nel caso in cui esistano serie e documentate difficoltà finanziarie.

Si ricorda inoltre che l’INPS con la circolare n. 99 del 26 novembre 2024 aveva illustrato i contenuti delle disposizioni in materia di cassa integrazione in deroga per il settore moda, introdotte dal predetto art. 2, per fronteggiare la crisi del settore e ha fornito le relative istruzioni procedurali.

Per facilitarne la consultazione, si trasmette in allegato il testo del Decreto legge n. 160 del 28 ottobre 2024 coordinato con la Legge di conversione n. 199 del 20 dicembre 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

All.to

Legge n. 199 del 20.12.2024 (GU n. 302 del 27.12.2024)

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LAVORO | Decreto Milleproroghe – Misure sui contratti di lavoro a termine prorogate fino al 31 dicembre 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 c.d. decreto “Milleproroghe”, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Tra le novità in materia di lavoro, ed in particolare in materia di contratti a tempo determinato (art. 14, comma 3), è stato prorogato al 31 dicembre 2025 l’utilizzo della causale basata sulle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva”, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva.

Come noto, il D.Lgs. n. 81/2015 all’art. 19 prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) nei casi previsti dai contratti collettivi;
  2. b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle predette condizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

Si trasmette in allegato il Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024, estratto dalla Gazzetta Ufficiale.

All.to

D.L. n. 202 del 27.12.2024 (GU n. 302 del 27.12.2024)

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SAVE THE DATE | Seminario di info-formazione Registro Elettronico Nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti (Rentri), 21 gennaio 2025

Informiamo che il prossimo martedì 21 gennaio 2025, alle ore 9.30, si terrà in sede Seminario di info-formazione Registro Elettronico Nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti (Rentri)

 

 

Nelle more dell’invio del programma, vi invitiamo a segnare l’impegno in agenda e ad anticipare l’adesione a [email protected]

 

 




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