CREDITO | Antiriciclaggio: sospensione operatività Registro dei titolari effettivi
Come comunicato con precedenti news, la disciplina antiriciclaggio, nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela, impone anche l’obbligo di comunicare ad apposite sezioni del Registro imprese – c.d. Registro dei titolari effettivi – le informazioni sui titolari effettivi.
A seguito di alcune pronunce giurisprudenziali, si era generata una situazione di incertezza in ordine alla sussistenza degli obblighi di comunicazione dei dati al Registro dei titolari effettivi e, in particolare, se la sospensiva disposta dall’autorità giudiziaria riguardasse l’intero sistema di comunicazione ed accesso ai dati.
Il Consiglio di Stato ha precisato, da ultimo, come la sospensione dell’operatività del Registro dei titolari effettivi riguarda tutti i soggetti obbligati e tutti i relativi adempimenti. In questo stesso senso, sono da ultimo intervenuti anche i chiarimenti forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e da Unioncamere.
Di conseguenza, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti attuativi degli obblighi di comunicazione comporta che tutti gli obblighi ivi previsti devono considerarsi non cogenti nei confronti delle imprese e che, di conseguenza, le sanzioni amministrative per l’omessa o ritardata comunicazione non sono irrogabili.

