AGEVOLAZIONI | ATECO 2025 In vigore la nuova classificazione delle attività economiche

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 27 dicembre 2024 è stato pubblicato l’avviso con il quale l’ISTAT ha reso nota la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, della nuova classificazione delle attività economiche in vigore dal 1° gennaio 2025.

La nuova classificazione costituisce la versione nazionale della classificazione europea NACE rev. 2 (Statistical classification of economic activities in the European Community) adottata con il Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione, che modifica il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il processo di revisione della precedente versione (ATECO 2007 aggiornamento 2022) è stato avviato nel corso del 2020 dall’Istat e supportato da un Comitato inter-istituzionale (Comitato ATECO), composto da esperti statistici, rappresentanti dei principali enti amministrativi e delle organizzazioni imprenditoriali per tenere conto delle diverse finalità di utilizzo della classificazione. Come noto, infatti, la classificazione è utilizzata da numerose istituzioni, oltre che per finalità statistiche, anche e soprattutto per finalità di natura amministrativa e fiscale.

In particolare, l’operatività della nuova classificazione a fini amministrativi è prevista a partire dal 1° Aprile 2025. Da tale data, le Camere di Commercio inizieranno il processo di riclassificazione dandone comunicazione alle imprese, fermo restando un periodo transitorio in cui la visura camerale dell’impresa riporterà sia i nuovi codici ATECO sia i precedenti.

La nuova classificazione ATECO 2025 contiene in totale 3.257 codici, con un aumento del dettaglio delle singole voci rispetto alla classificazione ATECO 2007-aggiornamento 2022. L’intera struttura di ATECO 2007-aggiornamento 2022 è stata, infatti, modificata attraverso:

i.              l’introduzione di nuovi codici ATECO non esistenti nella precedente classificazione;

ii.             ii. l’eliminazione di codici vigenti;

iii.            iii. la modifica di titoli in corrispondenza di codici ATECO attualmente vigenti.

Le novità hanno riguardato, tra gli altri, i temi ambientali, attraverso la previsione di codici volti a descrivere meglio nuove attività in quest’area (ad esempio, una nuova classe NACE/ATECO è dedicata alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), e la sostenibilità, considerando ad esempio attività come la micromobilità urbana, il commercio di prodotti di seconda mano, l’installazione di impianti geotermici.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili a link https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/

 

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected])




AMBIENTE | Utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli: pubblicazione Regolamento Commissione Ue 2024/3190/Ue

Il 31 dicembre 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione Ue, del 19 dicembre 2024, relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213.

Il regolamento entra in vigore a decorrere dal 20 gennaio 2025.

Il provvedimento stabilisce che è vietato l’uso della sostanza chimica in qualsiasi fase di produzione di vernici e rivestimenti, inchiostri da stampa, adesivi, resine a scambio ionico e gomme che siano usati in prodotti destinati al contatto con il cibo, nonché l’immissione sul mercato di articoli finali destinati al contatto con gli alimenti che siano composti parzialmente o interamente da materiali fabbricati utilizzando Bpa. Sono previste eccezioni. Gli oggetti usati per contenere gli alimenti prodotti usando bisfenolo A potranno essere immessi sul mercato fino al 20 luglio 2026.

È vietato, inoltre, l’uso di altri bisfenoli e bisfenoli derivati come indicati nell’allegato VI, parte 3 del regolamento 1272/2008/Ce sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (“Clp”). Anche in questo caso sono previste alcune eccezioni.

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected])




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