LAVORO | Collegato Lavoro – Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 9740/2024

Facendo seguito alla nostra informativa dello scorso 20 dicembre, si comunica che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la nota n. 9740/2024, in allegato, con la quale ha riassunto i contenuti delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (c.d. “Collegato Lavoro”).

In particolare, in merito alle modifiche in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro previste dall’art. 19, si segnala che l’INL si è riservato di fornire indicazioni dettagliate con particolare riferimento alle attività poste in capo agli Ispettorati territoriali del lavoro, i quali possono verificare la veridicità della comunicazione effettuata dai datori di lavoro concernente l’assenza ingiustificata del lavoratore.

All.to

Nota INL n. 9740 del 30.12.2024

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice 089200829[email protected]

Francesco Cotini 089200815[email protected]




LAVORO | Cassa integrazione in deroga per il settore moda – Legge n. 199 del 20 dicembre 2024 di conversione del Decreto Legge n. 160 del 28 ottobre 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge n. 199 del 20 dicembre 2024 di conversione del Decreto Legge n. 160 del 28 ottobre 2024 con la quale è stato previsto un ampliamento della cassa integrazione in deroga per il settore moda.

Difatti l’art. 2 prevede che in deroga agli articoli 4 e 12 del D.Lgs. n. 148/2015, è riconosciuta dall’INPS, per l’anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori:

tessile,

della pelletteria,

dell’abbigliamento e calzaturiero,

conciario,

limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al decreto e dal codice ATECO 25.62.00,

un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015, per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025.

Ai fini del riconoscimento dell’integrazione al reddito, il datore di lavoro deve trasmettere all’INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati, l’indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti dalla normativa vigente.

Come ulteriore misura di sostegno si prevede che l’integrazione salariale, ordinariamente erogata dal datore di lavoro al dipendente e poi rimborsata dall’INPS, potrà essere pagata direttamente dall’Istituto previdenziale nel caso in cui esistano serie e documentate difficoltà finanziarie.

Si ricorda inoltre che l’INPS con la circolare n. 99 del 26 novembre 2024 aveva illustrato i contenuti delle disposizioni in materia di cassa integrazione in deroga per il settore moda, introdotte dal predetto art. 2, per fronteggiare la crisi del settore e ha fornito le relative istruzioni procedurali.

Per facilitarne la consultazione, si trasmette in allegato il testo del Decreto legge n. 160 del 28 ottobre 2024 coordinato con la Legge di conversione n. 199 del 20 dicembre 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

All.to

Legge n. 199 del 20.12.2024 (GU n. 302 del 27.12.2024)

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

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Francesco Cotini 089200815[email protected]




LAVORO | Decreto Milleproroghe – Misure sui contratti di lavoro a termine prorogate fino al 31 dicembre 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 c.d. decreto “Milleproroghe”, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Tra le novità in materia di lavoro, ed in particolare in materia di contratti a tempo determinato (art. 14, comma 3), è stato prorogato al 31 dicembre 2025 l’utilizzo della causale basata sulle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva”, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva.

Come noto, il D.Lgs. n. 81/2015 all’art. 19 prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) nei casi previsti dai contratti collettivi;
  2. b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle predette condizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

Si trasmette in allegato il Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024, estratto dalla Gazzetta Ufficiale.

All.to

D.L. n. 202 del 27.12.2024 (GU n. 302 del 27.12.2024)

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Giuseppe Baselice 089200829[email protected]

Francesco Cotini 089200815[email protected]




SAVE THE DATE | Seminario di info-formazione Registro Elettronico Nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti (Rentri), 21 gennaio 2025

Informiamo che il prossimo martedì 21 gennaio 2025, alle ore 9.30, si terrà in sede Seminario di info-formazione Registro Elettronico Nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti (Rentri)

 

 

Nelle more dell’invio del programma, vi invitiamo a segnare l’impegno in agenda e ad anticipare l’adesione a [email protected]

 

 




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