LAVORO | Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – aggiornamento dell’elenco dei soggetti abilitati: Decreto Ministero del Lavoro n. 154/2025

 

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute e con il MIMIT, con l’allegato decreto n. 154/2025 ha aggiornato l’elenco nazionale dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

 

Si tratta di soggetti che possono operare anche in alternativa all’INAIL, per la prima verifica, delle attrezzature di lavoro, e all’ASL per quelle successive.

 

Gli adempimenti suddetti sono stabiliti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro) che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di attivarsi affinché le attrezzature di lavoro, dopo l’installazione e la prima messa in esercizio, siano sottoposte a controlli, secondo le indicazioni del fabbricante, nonché a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

 

L’allegato VII al predetto Testo Unico elenca le attrezzature che obbligatoriamente devono essere sottoposte a verifica nonché la periodicità di tali verifiche (da annuale a quinquennale) riferita, rispettivamente, a ciascuna attrezzatura ivi elencata.

 

La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, trascorsi inutilmente i quali questi può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti, pubblici o privati, abilitati a tali funzioni.

 

Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL e, ove istituita dalla legge regionale, dall’Arpa, ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati, che possono fungere anche da supporto all’INAIL per l’effettuazione delle prime verifiche.

 

Tutte le verifiche sono a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro, che deve conservare anche i verbali redatti al termine delle stesse, a disposizione dell’organo di vigilanza.

 

Le violazioni agli obblighi sopra citati, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4, lett. b), del Testo Unico, sono punite con la sanzione amministrativa da € 711,92 ad € 2.562,91.

 

All.to 111742

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




LAVORO | Settori e professioni caratterizzati da tasso di disparità uomo-donna – Decreto Ministero del Lavoro e MEF

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto, in allegato, sottoscritto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che individua, per l’anno 2026, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell’anno più recente disponibile, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’art. 4, commi 8-11, della Legge 92/2012.

 

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B allegate al decreto.

 

All.to di-tasso-disparita-uomo-donna-2026

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

 




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