LAVORO | Certificati di infortunio sul lavoro – Ripresa del lavoro – Circolare INAIL n. 17/2026
L’INAIL con la circolare n. 17/2026, in allegato, ha fornito le istruzioni in materia di certificazione degli infortuni sul lavoro e ripresa dell’attività lavorativa.
In particolare, l’Istituto ha ricordato che la certificazione medica dell’infortunio sul lavoro deve essere trasmessa telematicamente all’Inail da qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza a un lavoratore.
La modulistica, predisposta dall’Inail a tal fine, è il Modello 1SS “certificazione medica di infortunio lavorativo” con cui il medico attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato derivato da un infortunio lavorativo.
Nella certificazione, sin dal primo certificato, devono essere indicati: la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente.
Qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Inoltre, l’Istituto ha precisato che il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta “definitiva”.
In ogni caso, su richiesta dei lavoratori infortunati in prossimità della scadenza della prognosi, o dello stesso Istituto per accertamenti medico-legali, l’Inail rilascia il certificato medico-legale (continuativo e/o definitivo), anche con modalità di telemedicina in ambito medico-legale, secondo i dettami della sanità digitale Inail.
Qualora non pervenga all’Inail il certificato continuativo alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta, al fine di consentire la tempestiva erogazione delle prestazioni a essa connesse, l’Inail provvede a definire il periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni.
Per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente.
Nel caso, invece, in cui il lavoratore intenda rientrare al lavoro in anticipo potrà farlo solo in presenza di un certificato medico rilasciato da qualunque medico che anticipi la durata della prognosi originariamente indicata.
Infine viene sottolineato che le istruzioni si applicano anche alle malattie professionali.
All.to
Circolare INAIL n. 17 del 29.04.2026
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