LAVORO | Certificati di infortunio sul lavoro – Ripresa del lavoro – Circolare INAIL n. 17/2026

L’INAIL con la circolare n. 17/2026, in allegato, ha fornito le istruzioni in materia di certificazione degli infortuni sul lavoro e ripresa dell’attività lavorativa.

In particolare, l’Istituto ha ricordato che la certificazione medica dell’infortunio sul lavoro deve essere trasmessa telematicamente all’Inail da qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza a un lavoratore.

La modulistica, predisposta dall’Inail a tal fine, è il Modello 1SS “certificazione medica di infortunio lavorativo” con cui il medico attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato derivato da un infortunio lavorativo.

Nella certificazione, sin dal primo certificato, devono essere indicati: la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente.

Qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Inoltre, l’Istituto ha precisato che il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta “definitiva”.

In ogni caso, su richiesta dei lavoratori infortunati in prossimità della scadenza della prognosi, o dello stesso Istituto per accertamenti medico-legali, l’Inail rilascia il certificato medico-legale (continuativo e/o definitivo), anche con modalità di telemedicina in ambito medico-legale, secondo i dettami della sanità digitale Inail.

Qualora non pervenga all’Inail il certificato continuativo alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta, al fine di consentire la tempestiva erogazione delle prestazioni a essa connesse, l’Inail provvede a definire il periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni.

Per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore intenda rientrare al lavoro in anticipo potrà farlo solo in presenza di un certificato medico rilasciato da qualunque medico che anticipi la durata della prognosi originariamente indicata.

Infine viene sottolineato che le istruzioni si applicano anche alle malattie professionali.

All.to

Circolare INAIL n. 17 del 29.04.2026

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LAVORO | CCNL logistica, trasporto merci e spedizione: SANILOG – Contribuzione 2° semestre 2026: scadenza 16 maggio 2026

Con riferimento al settore logistica, trasporto e spedizioni segnaliamo che Sanilog con la circolare n. 3/2026, in allegato, ha ricordato che entro e non oltre il 16 maggio 2026 le aziende dovranno versare per il singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l’apprendista, in forza alla data del 30 aprile 2026, la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° luglio 2026 – 31 dicembre 2026, par ad € 75,00.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.

Per riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo totale del versamento fino al 16 maggio 2026 l’azienda dovrà accedere alla propria area riservata, verificare la distinta di contribuzione del “II semestre 2026” ed effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni.

Il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° luglio 2026 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria.

In caso di omissione contributiva l’azienda ha una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti.

Infatti, in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione, “…l’azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l’omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito”.

Per un maggiore approfondimento si allega la circolare n. 3/2026.

All.to

3.-Circolare-3-2026-Scadenza-contributiva-II-semestre-2026

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LAVORO | Fondo Tesoreria INPS – proroga versamento quote TFR primo semestre 2026: messaggio INPS n. 1511/2026

Con il messaggio n. 1511/2026 l’INPS ha recepito la proroga dei termini per il versamento al Fondo di Tesoreria delle quote di TFR maturate nel primo semestre 2026.

La misura riguarda i datori di lavoro tenuti al conferimento del TFR al Fondo Tesoreria per i lavoratori che non destinano il TFR alla previdenza complementare.

Il versamento delle quote di TFR maturate da gennaio a giugno 2026, inizialmente previsto entro il 16 maggio 2026, è prorogato al 16 luglio 2026.

Il pagamento effettuato entro tale data non comporta applicazione di sanzioni civili né interessi ed è considerato tempestivo ai fini contributivi.

In caso di mancato rispetto della nuova scadenza si applicheranno le ordinarie sanzioni per omissione contributiva.

Ai fini dell’assolvimento dei predetti obblighi contributivi deve essere utilizzato il codice causale “CF05”, istituito con la circolare n. 12 del 2026, all’interno dell’elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso Uniemens, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Per quanto non diversamente previsto, l’Istituto conferma le indicazioni e le istruzioni fornite con la citata circolare n. 12 del 2026.

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