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LAVORO | Conversione in legge del Decreto primo maggio

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026 la Legge n. 112/2026 di conversione del c.d. DL Primo Maggio (D.L. n. 62/2026), che introduce alcune novità di rilievo per imprese e datori di lavoro.

 

Si riportano di seguito le principali novità di interesse per le imprese:

 

  1. Occupazione e formazione

Restano confermati gli incentivi già previsti dal Decreto originario per il 2026 (Bonus Donne, Bonus Giovani, Bonus ZES e incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro).

 

In sede di conversione sono state introdotte ulteriori disposizioni:

 

  • Tirocini extracurriculari (art. 4-bis)

Viene fissato in 12 mesi il limite massimo complessivo di durata dei tirocini extracurriculari per ciascun gruppo di imprese, fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti previsti dalla disciplina vigente.

 

  • Distacco (art. 16-quater)

Fino al 31 dicembre 2029 sarà possibile, previo accordo sindacale, effettuare distacchi anche in assenza dell’interesse proprio del distaccante, purché finalizzati alla salvaguardia occupazionale e alla continuità produttiva. Sono demandate al Ministero del Lavoro le modalità attuative di tale disposizione.

 

  1. Salario giusto e centralità della contrattazione collettiva

Il decreto introduce un nuovo quadro normativo volto a garantire un trattamento economico complessivo (“TEC”) conforme ai principi dell’art. 36 Cost.

Elemento centrale è il riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

 

Tra le novità:

  • Definizione di TEC (art. 7 c. 4-bis)

Il trattamento economico complessivo comprende tutte le voci fisse e continuative dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali. Sono incluse le mensilità aggiuntive, le indennità fisse e continuative, le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti ed eventuali altri istituti o indennità aventi un valore economico. Restano fuori le voci retributive discrezionali e variabili riconosciute ai singoli lavoratori.

 

  • Contratti di prossimità (art. 7-bis)

Diventa obbligatorio il deposito presso Ministero del Lavoro e CNEL.

Per le imprese fino a 15 dipendenti, eventuali deroghe peggiorative richiedono anche sottoscrizione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro e informativa scritta ai lavoratori interessati.

 

  • Rinnovi contrattuali (art. 10)

Si riduce da 12 a 9 mesi il termine che fa scattare l’adeguamento delle retribuzioni a titolo di anticipazione forfetaria dell’incremento retributivo e l’importo è elevato dal 30 % al 50% della variazione IPCA (al netto dei prezzi energetici importati). Esclusi da questo automatismo sono i settori caratterizzati da elevata stagionalità e, aggiunti in sede di conversione, i settori a cui appartengono i soggetti che erogano le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie accreditati con il SSN..

 

  1. Staff leasing (art. 16-quinquies)

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione viene fissato in 36 mesi (salvo diversa disciplina del CCNL applicato dall’utilizzatore) il limite massimo delle missioni a termine presso il medesimo utilizzatore per mansioni dello stesso livello e categoria.

Il computo decorre dall’entrata in vigore della legge e non considera i periodi precedenti.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]