LAVORO | Incentivo al posticipo del pensionamento – Messaggio INPS n. 799/2025
L’INPS con il messaggio n. 799/2025, in allegato, ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione della domanda di incentivo al posticipo del pensionamento
previsto dall’art. 1, comma 286, della Legge n. 197/2022, come modificato dall’art 1, comma 161, della Legge di Bilancio 2025.
Si ricorda al riguardo che il comma 161 ha modificato il comma 286 della Legge di Bilancio 2023 stabilendo che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103) previsti dalle disposizioni di cui all’art. 14.1 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 e per l’accesso alla pensione anticipata o in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica (gestione AGO) di cui all’art. 24, comma 10 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
Resta fermo quanto previsto dal predetto art. 14.1, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 4/2019.
Per consultare le modalità di presentazione dell’istanza, si trasmette in allegato il messaggio di cui in oggetto.
All.to Messaggio INPS n. 799_2025
RELAZIONI INDUSTRIALI:
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