LAVORO | Nuove indicazioni per la decorrenza della prestazione di malattia – Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026

L’INPS con l’allegata circolare n. 92 del 4 settembre 2026 ha fornito nuove indicazioni sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.

In particolare, l’Istituto ha precisato che il primo giorno dell’evento viene computato, in generale, dalla data di rilascio della certificazione medica. Tale giorno è determinante ai fini del conteggio della cosiddetta “carenza” (primi 3 giorni non indennizzati dall’INPS), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile, nonché dell’eventuale applicazione delle sanzioni a vario titolo comminate.

L’INPS riconosce, comunque, ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico purché il medico curante valorizzi nel medesimo i seguenti campi:

  • “Dichiara di essere ammalato dal…”, con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita.
  • Visita domiciliare.

Il criterio adottato deriva dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante.

Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico viene meno se la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre un giorno. In tale caso, infatti, è da escludere che la data possa riferirsi a quella della chiamata del lavoratore al medico curante.

Il medesimo riconoscimento viene altresì meno nei casi in cui il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale.

Infine, il riconoscimento in argomento è escluso nelle ipotesi di visita effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.

Tuttavia, secondo l’INPS, l’attuale contesto sociosanitario italiano caratterizzato da un profondo processo di trasformazione, la crescente e progressiva diminuzione del numero dei medici su tutto il territorio nazionale, i maggiori carichi di lavoro e l’incremento dei compiti organizzativi e assistenziali affidati ai medesimi medici, comportano l’esigenza di addivenire a un’interpretazione evolutiva della disposizione in argomento, in merito al computo del primo giorno di malattia, al fine di garantire che la tutela previdenziale del lavoratore rimanga effettiva ed equa, anche in relazione alle ipotesi in cui, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico curante sia nell’impossibilità di recarsi entro il giorno successivo al domicilio del lavoratore o di riceverlo presso il proprio studio.

Pertanto, al fine di tutelare i lavoratori in malattia e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, l’INPS, pur ribadendo che l’evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, ha comunicato che dal 4 settembre 2026 la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.to

Circolare INPS n. 92 del 04.09.2026

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




LAVORO | CCNL LegnoArredo – Ipotesi di Accordo 3 settembre 2026

Lo scorso 3 settembre è stato sottoscritto da Federlegno Arredo e dalle OO.SS. Feneal UIL, Filca CISL e Fillea Cgil, il testo dell’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti di aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile, Boschivi e Forestali.

Il contratto decorre dal gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Tra le principali novità si segnalano:

  • Classificazione: dal 1° gennaio 2028 i lavoratori inquadrati al livello AE1 passeranno al livello AE2 dopo 24 mesi di permanenza, secondo le condizioni previste dall’accordo. Per i lavoratori già in forza, il passaggio decorrerà dalla stessa data qualora abbiano maturato almeno 24 mesi di anzianità nel livello AE1 al 31 dicembre 2027.
  • Maggiorazioni: vengono ridefinite le percentuali per lavoro straordinario, festivo e notturno, con una disciplina sostanzialmente uniforme tra operai, impiegati e intermedi. Le nuove maggiorazioni vanno dal 30% per lo straordinario diurno fino al 70% per lo straordinario festivo notturno.
  • Contratti a tempo determinato: viene modificata la disciplina del contratto a termine, con la definizione dei limiti di utilizzo, delle condizioni per i rapporti di durata superiore a 12 mesi e dei periodi di prova. Sono inoltre individuate le attività stagionali ai sensi del D.Lgs. 81/2015.
  • Scatti di anzianità: dal 1° gennaio 2027 vengono incrementati gli importi degli scatti, prevedendo come gli scatti maturati al 31/12/2026 vengano aggiornati alla scadenza del 6° biennio di anzianità.
  • Previdenza e assistenza sanitaria: aumenta la contribuzione datoriale al Fondo Pensione Arco, che passerà al 2,40% dal 2027 e al 2,60% dal 2028. Dal 2027 la contribuzione datoriale al Fondo Altea sarà pari a 18 euro mensili per 12 mensilità.
  • Aumenti retributivi: è previsto, con decorrenza settembre 2026, un incremento di 95 euro lordi mensili sul livello AS1, comprensivo della copertura del periodo gennaio-agosto 2026. È inoltre prevista un’una tantum di 100 euro lordi, uguale per tutti i livelli.

Le Parti si incontreranno nuovamente a gennaio 2027 e gennaio 2028 per definire gli ulteriori aumenti decorrenti, rispettivamente, da gennaio 2027 e gennaio 2028, sulla base dei dati IPCA.

L’accordo interviene inoltre sulla disciplina delle relazioni industriali, della sicurezza e della conciliazione sindacale, introducendo anche una specifica regolamentazione della conciliazione in sede protetta.

 

All.to

Ipotesi di Accordo 3 09 2026 – firmata

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