Ex Ilva, il prezzo dell’energia impatta sulla gara per gli asset

SELEZIONE ARTICOLI 9 GEN 2025 15




AGEVOLAZIONI | Modifica disciplina normativa Contratti di Sviluppo turistici, agroindustriali e progetti ricerca e sviluppo

Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato pubblicato il Decreto 6 novembre 2024 che apporta modifiche alla disciplina normativa dei contratti di sviluppo turistici, agroindustriali e dei progetti ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di orientare l’intervento pubblico verso programmi di investimento capaci di influenzare concretamente l’offerta turistica nazionale e di valorizzare l’attrattività dei territori.

Modifiche alla disciplina dei Contratti di sviluppo turistici

Con la modifica dell’art. 7 del DM 09/12/2014 è stata introdotta una categorizzazione tipologica dei programmi ammissibili, precedentemente assente, con l’individuazione specifica delle categorie di interventi prioritari che influenzano l’offerta ricettiva in senso stretto, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Tra questi rientrano gli interventi finalizzati:

  • al potenziamento e/o miglioramento dell’offerta ricettiva, ossia:
    1. la realizzazione di nuove strutture ricettive;
    2. l’ampliamento di strutture ricettive esistenti, a condizione che il progetto d’investimento comporti un incremento della capacità ricettiva non inferiore al 20% rispetto alla situazione esistente;
    3. l’incremento della qualità dell’offerta ricettiva;
    4. l’integrazione, nell’ambito di strutture ricettive esistenti, di nuovi servizi annessi volti al miglioramento dell’offerta turistica (con servizi che tengano conto anche della destagionalizzazione);
  • al potenziamento e/o al miglioramento di strutture polifunzionali e di strutture in grado di incrementare sensibilmente il livello di attrattività turistica e di caratterizzazione dei territori di riferimento, quali ad esempio impianti di risalita, attività connesse a comprensori sciistici, porti turistici, parchi tematici e acquatici, stabilimenti termali.

È stata, inoltre, reintrodotta la possibilità per le imprese del settore di presentare progetti di innovazione, fornendo maggiore spazio ai processi di digitalizzazione e ai progetti digitali innovativi per personalizzare l’esperienza dei clienti.

Con le modifiche previste, l’articolazione del programma di sviluppo in più progetti d’investimento sarà consentita al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

  • progetti d’investimento realizzati dalla medesima impresa o da più imprese facenti parte del medesimo gruppo imprenditoriale;
  • progetti d’investimento realizzati da più imprese volti a sviluppare sul territorio nazionale una ben individuata e caratterizzante tipologia di offerta turistica tematizzata;
  • progetti d’investimento realizzati da più imprese con concreti collegamenti funzionali al perseguimento di comuni obiettivi di sviluppo e posizionamento nel mercato.

Dal punto di vista finanziario è stata evidenziata la facoltà del Ministero del Turismo di allocare risorse, attraverso specifici accordi di programma, per l’attuazione di programmi di sviluppo delle attività turistiche.

Modifiche alla disciplina dei Contratti di sviluppo agroindustriali

Il provvedimento estende ai Contratti di sviluppo agroindustriali la disciplina, dalla quale questi ultimi erano esclusi, già prevista per i Contratti di sviluppo negli altri ambiti settoriali.

In particolare, le nuove disposizioni comprendono:

  • l’applicazione del concetto di “grande progetto di investimento”, ossia quei progetti con spese di oltre 50 milioni di euro, per i quali la disciplina prevede una progressiva riduzione del tasso di contribuzione spettante in scaglioni di investimenti (100% dell’intensità riconoscibile sui primi 55 milioni di euro, 50% sugli investimenti compresi tra 55 milioni e 110 milioni di euro, 34% previa notifica individuale sugli investimenti oltre 110 milioni);
  • l’applicazione del principio “di consolidamento degli investimenti”, in base al quale i progetti di investimento avviati dallo stesso beneficiario, nell’ambito della stessa unità produttiva entro un periodo di tre anni dalla data di avvio relativa a un altro investimento sovvenzionato, sono considerati parte di un unico progetto di investimento.

Modifiche alla disciplina delle modalità di intervento in favore dei progetti di ricerca e sviluppo

Attraverso il decreto si è provveduto ad aggiornare l’elenco delle tecnologie ammissibili in conformità con gli obiettivi del programma ‘Orizzonte Europa”.

Le suddette tecnologie sono adesso declinate in 18 categorie:

  • tecnologie di fabbricazione;
  • tecnologie digitali fondamentali, comprese tecnologie quantistiche;
  • tecnologie abilitanti emergenti;
  • materiali avanzati;
  • intelligenza artificiale e robotica;
  • industrie circolari;
  • industria pulita a basse emissioni di carbonio;
  • malattie rare e non trasmissibili;
  • malattie infettive comprese malattie trascurate e legate alla povertà;
  • strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza, compresa la medicina personalizzata;
  • impianti industriali nella transizione energetica;
  • competitività industriale nel settore dei trasporti;
  • mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;
  • mobilità intelligente;
  • stoccaggio dell’energia;
  • sistemi alimentari;
  • sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione;
  • sistemi circolari.

Per ciascuna categoria si indicano “linee generali” che chiariscono il contenuto della rubrica.




Avvio servizi FORMAZIONE e TEST BEFOR INVEST su Intelligenza Artificiale e Robotica del polo regionale Edih Pride. ADESIONI

Ricordiamo che, nell’ambito dei servizi per le imprese proposti dal Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta – PRIDE (rientrante nella rete degli European Digital Innovation Hubs -EDIH e istituito con l’obiettivo di supportare la trasformazione digitale delle imprese attraverso l’adozione di tecnologie digitali avanzate di Intelligenza Artificiale, Sicurezza Informatica e Calcolo ad Alte Prestazioni),

sono in avvio le attività di formazione e test befor invest su intelligenza artificiale e robotica, erogate dall’Università degli Studi di Salerno (Dipartimenti di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata – DIEM e Ingegneria dell’Informazione – DI), partner del Polo.

Alleghiamo una descrizione dei contenuti proposti attraverso i due servizi, gratuiti per le piccole imprese (mentre è previsto un cofinanziamento per le medie e grandi, di cui daremo contezza in fase di adesione), ricordando che test befor invest consiste nel testare e valutare l’efficacia delle tecnologie emergenti prima di impegnare risorse significative in implementazioni a pieno regime, aspetto particolarmente importante per le tecnologie industria 4.0, come ad es. l’intelligenza artificiale, che possono richiedere investimenti sostanziali in termini di tempo, denaro e risorse umane.

Per esigenze organizzative, invitiamo le aziende interessate ad inoltrare una conferma a [email protected].

Successivamente saranno fornite informazioni operative sulle modalità di erogazione dei servizi.

Offerta UNISA per servizi di Formazione e Test Before Invest




ENERGIA | In vigore il Testo Unico per le autorizzazioni degli impianti rinnovabili

In riferimento alla nostra news dello scorso 2 dicembre che alleghiamo per opportuna consultazione, informiamo che il decreto 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre il decreto legislativo, è entrato in vigore lo scorso 30 dicembre.

Il provvedimento, che era stato approvato lo scorso 25 novembre in Consiglio dei Ministri, attua l’articolo 26, comma 4 della legge Concorrenza 2021 (n. 118/2022) ed è una delle riforme indicate da RepowerEu, il capitolo aggiuntivo al Pnrr diventato la settima missione del Piano.

L’articolo 14 del Testo unico Fer specifica che il nuovo regime non si applica ai procedimenti autorizzativi “in corso” al momento dell’entrata in vigore del decreto. Si considerano “in corso” i procedimenti per i quali sono già state compiute verifiche circa la completezza della documentazione allegata all’istanza, e non la data in cui questa viene presentata.

L’articolo 6 prevede solo tre procedure amministrative per la realizzazione degli impianti FER:

  • attività libera,
  • procedura abilitativa semplificata (PAS) e
  • autorizzazione unica.

Per ogni procedura citata, negli allegati A, B e C allo Schema di decreto vengono specificamente elencati gli interventi realizzabili.

L’ambito di applicazione dell’attività libera subisce delle limitazioni contenute nell’articolo 7 comma 2, ai sensi del quale si applica la PAS (e non l’attività libera), qualora sull’area di progetto vi siano:

  • vincoli ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (beni culturali);
  • aree protette come definite dalla L. 394/1991 o siti di Rete Natura 2000;
  • anche solo uno dei vincoli dell’art. 20 comma 4 della L. 241/1990 (vincolo interessante il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità).

Altra importante novità è l’introduzione del termine di un anno per l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto autorizzato con PAS: secondo l’attuale normativa, infatti, è previsto unicamente il termine triennale per il compimento dei lavori.

Ancora, i progetti di cui agli allegati A (interventi in attività libera) e B (interventi in regime di procedura abilitativa semplificata) non saranno sottoposti a procedure ambientali. Saranno però soggetti a screening di competenza statale/regionale alcuni tipi di impianti fotovoltaici

Il decreto introduce inoltre alcune aree denominate “zone di accelerazione” nelle quali il procedimento autorizzativo è semplificato.

 




ENERGIA | Energivore: pubblicato il DM per l’ammissione dei codici ATECO esclusi

Il MASE, ha pubblicato il Decreto Codici Ateco energivore con il quale ha stabilito i termini e le modalità per la presentazione (da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria) della proposta di ammissione di un settore o sottosettore (codice ATECO) al regime di agevolazioni per le imprese energivore, rimasti esclusi dalle nuove Linee Guida CE.

Il procedimento è abbastanza lungo e prevede che la proposta possa essere presentata dall’impresa dotata dei requisiti di consumo richiesti dalla normativa energivore e che opera in uno dei settori o sottosettori non inclusi nell’allegato 1 alle Linee Guida CE o dalle loro associazioni di categoria rappresentative dei settori o sottosettori.

La proposta è presentata al MASE e deve contenere:

  • la motivazione per cui si ritiene che il settore o sottosettore sia a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione a causa dei costi energetici;
  • l’indicazione dell’esperto indipendente selezionato per la redazione della relazione (l’esperto deve essere individuato tra professionisti o società di primario rilievo nazionale o internazionale con caratteristiche di indipendenza dalla pubblica Amministrazione);
  • l’impegno a presentare la relazione in caso di ammissibilità della proposta;
  • l’impegno a fornire supporto al Ministero nell’ambito della eventuale notifica alla Commissione europea;
  • se presentata dalla singola impresa, una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti di consumo per accedere alle agevolazioni energivori.

Ricevuta la domanda, il Ministero valuta la proposta in base alla completezza e regolarità della documentazione, dandone comunicazione al proponente entro 30 giorni dalla sua ricezione, termine che viene sospeso qualora sia necessario acquisire dal proponente ulteriori informazioni o integrazioni documentali ai fini del completamento dell’istruttoria. La proposta è rigettata in caso di manifesta infondatezza della motivazione ovvero in assenza delle caratteristiche di esperienza e indipendenza del soggetto selezionato per la redazione della relazione.

In caso di esito positivo, il proponente trasmette al Ministero la relazione entro 6 mesi dalla comunicazione di accoglimento della proposta. La relazione dovrà contenere i dati (rappresentativi del settore o sottosettore a livello dell’Unione e relativi a un orizzonte temporale non inferiore a tre anni consecutivi e comunque relativi ad una data non anteriore al 2013) che attestino che quel settore/sottosettore sia:

  • ad alto rischio, in quanto la moltiplicazione dell’intensità di scambi commerciali e dell’intensità di energia elettrica a livello dell’Unione raggiunge almeno il 2% e l’intensità di scambi commerciali e di energia elettrica a livello dell’Unione è di almeno il 5% per ciascun indicatore;
  • ovvero a rischio in quanto la moltiplicazione dell’intensità di scambi commerciali e dell’intensità di energia elettrica a livello dell’Unione raggiunge almeno lo 0,6% e l’intensità di scambi commerciali e di energia elettrica a livello dell’Unione è rispettivamente pari ad almeno il 4% e il 5%.

In caso di esito positivo della verifica, il Ministero notifica la proposta alla Commissione europea entro 60 giorni dalla comunicazione di tale esito che ha trasmesso all’azienda/associazione e trasmette al proponente la decisione della Commissione europea entro 30 giorni dalla sua ricezione.

In caso di decisione positiva della Commissione europea, le imprese operanti nei settori o sottosettori ammessi alle agevolazioni, possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni a decorrere dalla data della decisione positiva, secondo le modalità e le tempistiche previste per il Portale elettrivori (la decisione non ha valore retroattivo).




ENERGIA | Bando GSE “Energy Release 2.0”. Proroga manifestazione di interesse al 14 febbraio 2025

Su indicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, il GSE ha prorogato dal 13 gennaio al 14 febbraio 2025 (alle ore 12:00) il termine entro il quale presentare la manifestazione di interesse per l’accesso all’energy release 2.0. Di conseguenza anche il termine ultimo per la stipula del contratto di anticipazione sarà prorogato al 30 maggio 2025.

Nella sezione dedicata al meccanismo è possibile consultare il bando aggiornato.

L’Arera, con delibera 583/2024, in attuazione delle disposizioni di cui al DM 23 luglio 2024, ha individuato il GSE quale soggetto designato per la valutazione delle richieste e la concessione del contributo a copertura dei costi sostenuti dai clienti finali energivori per la garanzia richiesta per la fase di anticipazione dell’energia elettrica, definendo inoltre le procedure per il riconoscimento del contributo.

Si tratta in particolare della garanzia relativa alla fase di assegnazione dell’energia elettrica a titolo di anticipazione, commisurata al valore dell’energia anticipata: in base all’art.6 del decreto Mase, gli energivori possono usufruire di un contributo ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti “de minimis” per un valore complessivo di 100 milioni di euro, nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata, su base annua, fino ad un massimale di 300.000 euro per ciascuna impresa nell’arco di tre anni, considerati su base mobile.

I clienti energivori o i soggetti aggregatori interessati al riconoscimento del contributo devono presentare istanza al GSE entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all’anno medesimo; il Gse eroga il contributo entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Nel caso in cui il valore complessivo dei contributi richiesti superi 100 milioni di euro, viene effettuato il riproporzionamento delle risorse disponibili in relazione a tutte le richieste presentate e attinenti all’anno di riferimento, secondo modalità operative specificate dal GSE.

Lo stesso GSE opera eventuali recuperi nei casi in cui, sulla base degli esiti di successive verifiche o tenuto conto di altri aiuti “de minimis” concessi nel medesimo periodo di riferimento e non già considerati, non dovesse risultare rispettato il massimale di 300.000 euro per ciascuna impresa nell’arco di tre anni considerati su base mobile.

I contributi sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate.

Dal 2026 il GSE riferirà all’Autorità e al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, entro il 31 luglio di ogni anno, i contributi complessivamente erogati.

Sono state inoltre definite le modalità con cui, nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo interessati dalle disposizioni del decreto, i soggetti responsabili devono trasmettere al GSE le registrazioni delle misure dell’energia elettrica prodotta ed effettivamente immessa.

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte all’Autorità entro il 31 gennaio 2025, all’indirizzo [email protected].

Il GSE ha pubblicato la guida all’utilizzo del portale E-Release per l’accesso al meccanismo Energy Release 2.0 (DM 268 del 23 luglio 2024) per lo sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte di imprese energivore.

La guida è rivolta ai clienti finali energivori (elenco CSEA relativo all’anno 2024). Il GSE invita gli operatori a verificare la congruenza tra i dati riportati nella visura camerale e quelli riportati nell’elenco CSEA in quanto eventuali disallineamenti potrebbero bloccare l’invio della manifestazione di interesse.

Le imprese possono partecipare al meccanismo singolarmente (cliente finale energivoro) o attraverso aggregazione (clienti finali energivori in forma aggregata). In quest’ultimo caso, sarà individuato un soggetto aggregatore che agirà come controparte del GSE.




SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA




Bene archeologia e musei Paestum, templi da record

selezione articoli_ 8gennaio_2025 1




<>, premio Gallozzi per chi si impegna per la solidarietà

selezione articoli_ 8gennaio_2025 2




Its Bruno di Avellino: diplomerà 140 giovani, ma la richiesta è due volte di più fino a 300

selezione articoli_ 8gennaio_2025 3