Carta e rifiuti elettronici, nel 2025 cresce il riciclo

selezione articoli_13 gennaio 2025 26




Fondi interprofessionali, la chance delle risorse Ue

selezione articoli_13 gennaio 2025 24




Alimentare, con il Mercosur export italiano al raddoppio

selezione articoli_13 gennaio 2025 28




Ex Ilva, AdI chiede danni per 7 miliardi a ArcelorMittal

selezione articoli_13 gennaio 2025 31




INTERNAZIONALIZZAZIONE | ALERT DIFESA COMMERCIALE PASSIVA – CINA: dazi provvisori prodotti lattiero-caseari UE; STATI UNITI: aggiornamenti riesami pasta IT; TURCHIA: avvio indagini di salvaguardia PTA, carta/cartone, resina PET

Segnaliamo gli aggiornamenti diffusi dalla Commissione europea, tramite il Ministero Affari Esteri (DGUE – Uff. X “Difesa Commerciale Passiva”), riguardanti misure e procedimenti antidumping, antisussidi o di salvaguardia, attivati da Paesi terzi nei confronti delle produzioni/esportazioni dell’UE o di singoli Stati membri:

  1. CINA – il 22 dicembre scorso il Ministero del Commercio cinese ha reso noti gli esiti preliminari dell’indagine anti-sussidio sui prodotti lattiero-caseari (tra cui formaggi freschi e lavorati, latte, panna) importati dall’UE, confermando che questi hanno beneficiato di sussidi danneggiando l’industria cinese. Sono fissate aliquote provvisorie differenziate pari a 21,9% per le imprese campionate, 28,6% per le imprese non campionate ma collaborative e 42,7% per tutte le altre imprese che non hanno collaborato. Diverse imprese italiane coinvolte figurano nell’elenco di quelle collaborative e ad esse sono attribuite le aliquote più contenute. Le misure provvisorie in vigore dal 23 dicembre 2025, saranno riscosse, in questa fase, sotto forma di depositi cauzionali. La conclusione dell’indagine e l’eventuale adozione di misure definitive è prevista nel mese di febbraio. Sarà nostra cura fornire aggiornamenti non appena disponibili.
  2. STATI UNITI –  nell’ambito dell’administrative review dei dazi antidumping applicati alla pasta importata dall’Italia, le autorità statunitensi hanno, nelle scorse settimane, reso note alcune valutazioni (post-preliminary analysische riguardano il ricalcolo dei margini di dumping, significativamente inferiori rispetto al 91,74% inizialmente determinato facendo ricorso al cd. criterio AFA-Adverse Facts Available.  I margini rivisti per i produttori-esportatori italiani interessati variano tra 2,26% e 13,89%, mentre per le aziende non campionate è stabilito un margine pari a 9,09%. Si tratta, tuttavia, di risultati ancora provvisori. Il Dipartimento del Commercio, a seguito della proroga di tutte le scadenze a causa dello shutdown governativo, ha fissato all’11 marzo 2026 la data per la pubblicazione dei risultati definitivi; il termine per la presentazione di memorie o commenti da parte degli interessati è invece il 23 gennaio 2026.

Il Dipartimento del Commercio ha, inoltre, pubblicato gli esiti provvisori del riesame anti-sussidi riguardante sempre la pasta importata dall’Italia, stabilendo aliquote di dazio differenziate pari a 3,04% e 5,92% per i produttori-esportatori direttamente esaminati, mentre alle imprese non direttamente coinvolte nella procedura è stata attribuita un’aliquota pari a 3,14%. I risultati finali della revisione sono attesi a maggio 2026.

  1. TURCHIA – il Ministero del Commercio turco ha avviato indagini di salvaguardia riguardanti i seguenti prodotti:

–       Acido tereftalico (PTA). Comunicato disponibile in lingua turca consultabile al seguente link

–        Carta e cartone. Comunicato disponibile in lingua turca consultabile al seguente link

–       Resina PET (con viscosità pari o superiore a 78 ml/g). Contestualmente alla notifica di avvio dell’indagine, dal 31 dicembre sono in vigore misure provvisorie (100 USD/tonn) con durata di 200 giorni.

Gli esportatori e le parti interessate a partecipare alle indagini devono rispondere ai questionari e trasmettere eventuali osservazioni entro i termini previsti (29 gennaio) all’indirizzo email del Ministero del Commercio turco: [email protected]

 




LAVORO | INAIL – Autoliquidazione 2025/2026 (istruzioni operative)

L’INAIL con l’allegata nota ha fornito le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2025/2026 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Fermo restando il termine del 16 febbraio 2026 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2025 è il 2 marzo 2026.

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2026 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2025 devono inviare all’INAIL entro il 16 febbraio 2026 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2026.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2026, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025 determinato dal MEF.

Per un maggiore approfondimento ed in particolare per consultare le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2025/2026 ed i servizi online, si rimanda alla nota allegata.

All.ti Autoliquidazione 2025-2026 Istruzioni operative

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




LAVORO | Tasso legale 2026 per riduzione sanzioni – Circolare INAIL n. 61/2025

L’INAIL – facendo seguito al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025 con il quale è stato fissato con decorrenza dal 1° gennaio 2026 il saggio degli interessi legali nella misura dell’1,60% in ragione d’anno – con l’allegata  circolare n. 61/2025 ha comunicato che detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili, nonché la misura della sanzione dovuta nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Al fine di avere un utile quadro riepilogativo per il calcolo degli interessi dovuti secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, in allegato alla circolare sono riportate le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 1997.

All.ti

Allegato n. 1 Circolare INAIL n. 61_2025

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




LAVORO | Conguaglio di fine anno 2025 dei contributi previdenziali ed assistenziali – Circolare INPS n. 156/2025

L’INPS con la circolare n. 156/2025, in allegato, ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2025, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2025” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2026), anche con quella di competenza di “gennaio 2026” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2026), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2026.

In particolare l’Istituto ha illustrato le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

1) Elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro del 7 ottobre 1993

Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore).

2) Massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995

Per l’anno 2025 tale massimale è pari ad € 120.607,00.

3) Contributo aggiuntivo IVS dell’1%, di cui all’art. 3ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 438/1992

L’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell’1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della Legge n. 67/1988.

Per l’anno 2025 tale limite è risultato € 55.448,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.621,00.

4) Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

L’Istituto ha ricordato che l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo.

In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (o del mese) al quale era stato imputato.

In relazione alla decorrenza del termine prescrizionale, l’Istituto ha precisato che l’effettiva fruizione delle ferie, con conseguente versamento contributivo che rende sine causa l’erogazione precedente, pone in essere il fatto costitutivo dell’indebito e pertanto, solo da tale momento in cui si accerta e viene ad esistenza il presupposto legittimante la restituzione di quanto indebitamente versato, può farsi decorrere il termine di prescrizione ordinario (art. 2946 del Codice Civile) della correlativa azione di ripetizione.

5) Finge benefits (art. 1, comma 390, della Legge n. 207/2024 e art. 51, comma 3, del DPR n. 917/1986)

Con la Legge di Bilancio 2025 è stata confermata, con riferimento ai periodi di imposta 2025, 2026 e 2027, la disciplina in deroga relativa ai c.d. fringe benefit, già prevista per l’anno d’imposta 2024.

Nello specifico è stato previsto che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, “nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale”. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del TUIR.

Resta fermo che il superamento dei suddetti limiti, ossia dell’importo di 1.000 euro o di 2.000 euro, comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente.

Per la gestione del conguaglio riguardante l’esenzione dei fringe benefit l’INPS ha richiamato il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023 con il quale ha fornito le specifiche istruzioni operative.

6) Mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi da 58 a 62, della Legge n. 197/2022)

 7) Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR)

8) Prestiti ai dipendenti (art. 51, comma 4, lett. b), del TUIR)

9) Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria

10) Rivalutazione del TFR conferito al Fondo di Tesoreria

11) Operazioni societarie

Per consultare le modalità di conguaglio per le suddette singole fattispecie, si trasmette la circolare di cui in oggetto con il relativo allegato.

All.ti

Allegato n. 1 Circolare INPS n. 156_2025 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




LAVORO | Modifica saggio interessi legali e riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – Circolare INPS n. 157 del 30 dicembre 2025

L’INPS con l’allegata circolare n. 157/2025 ha comunicato che la variazione all’1.60% del saggio di interesse legale prevista dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025 si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2026.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato n. 2).

All.ti

Allegato n. 1 Allegato n. 2 Circolare INPS n. 157_2025

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




LAVORO | Visite mediche di controllo (rilascio servizio) – Messaggio INPS n. 3979/2025

L’INPS con il messaggio n. 3979/2025, in allegato, ha comunicato che nell’ambito del flusso procedurale delle Visite Mediche di Controllo (VMC) e in ottica di una crescente collaborazione tra l’INPS e i datori di lavoro, è stata pianificata la progettualità PNRR (Progetto n. 143/2025), relativa al potenziamento dei servizi per la richiesta degli accertamenti medico legali domiciliari e la consultazione dei relativi esiti.

Il nuovo servizio sarà rilasciato e reso disponibile attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale DATI (PDND).

Lo scopo prefissato è quello di fornire, nell’ambito dei servizi digitali per le VMC, un ulteriore canale – che si aggiunge alle modalità di richiesta già in uso – a favore di soggetti esterni quali le aziende private, in linea con l’obiettivo strategico che vuole perseguire la semplificazione e il rafforzamento degli strumenti di interazione con gli intermediari istituzionali.

Per un maggiore approfondimento si rimanda alla consultazione del messaggio allegato.

All.to

Messaggio INPS n. 3979_2025

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Franc