CREDITO | Rendicontazione di sostenibilità: adottati dalla CE gli atti delegati sugli ESRS semplificati e sullo standard volontario.
Con riferimento alle precedenti comunicazioni sulla disciplina della rendicontazione societaria di sostenibilità, informiamo che lo scorso 3 luglio la Commissione Europea ha a adottato gli atti delegati sugli European Sustainability Reporting Standard – ESRS semplificati e sullo standard volontario (Link).
Tali documenti saranno ora trasmessi al Parlamento Europeo e al Consiglio dell’UE per il loro esame. In assenza di obiezioni, le misure si applicheranno una volta terminato il periodo di controllo di 2 mesi, che può essere prolungato di altri 2 mesi.
In linea generale, la valutazione di entrambi i documenti è positiva in quanto alcune semplificazioni e richieste di modifica di Confindustria, evidenziate nelle precedenti consultazioni, sono state introdotte. Permangono, comunque, delle complessità per la raccolta di alcune informazioni per le quali è stato concesso solo un rinvio temporale.
Per quanto riguarda gli ESRS, le principali modifiche apportate riguardano le seguenti questioni:
- Fair presentation: viene chiarito che il principio della presentazione equa si applica alla rendicontazione complessiva di sostenibilità e non a ogni dato. Inoltre, viene chiarito che l’applicazione dell’ESRS sostanzia la presentazione equa;
- Omissione di informazioni: Il testo integra nuove disposizioni derivate dalla Direttiva Omnibus I che consentono alle imprese di omettere determinate informazioni in alcune circostanze, incluse informazioni che potrebbero essere gravemente pregiudizievoli per la posizione commerciale della stessa;
- Anticipated financial effect: si afferma che la segnalazione degli effetti finanziari previsti nel caso riporti stime, queste potranno essere aggiornate senza che ciò costituisca un “errore” di rendicontazione. Viene previsto il rinvio di un anno per l’introduzione graduale, sia per le informazioni qualitative che quantitative;
- Microplastiche: viene limitato l’obbligo di divulgazione alle microplastiche primarie, escludendo quelle secondarie per ragioni di fattibilità e proporzionalità;
- Emissioni di sostanze inquinanti: la scelta di quali inquinanti considerare “materiali” dipenderà da una valutazione manageriale interna basata sulle attività e sul settore dell’impresa;
- Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): per la rendicontazione di tali informazioni è introdotto un phase-in di un anno per le imprese che utilizzano articoli contenenti tali sostanze;
- Violazioni dei diritti umani: l’obbligo di rendicontazione scatterà solo per i casi “comprovati e verificati” (substantiated verified). Un caso è comprovato se supportato da informazioni oggettive e verificabili; è verificato se accertato formalmente da un tribunale, dall’OCSE o da un’autorità amministrativa. È stato inoltre eliminato il riferimento ai procedimenti “in corso” giudiziari e non giudiziari.
In merito allo Standard Volontario, si evidenzia che lo stesso potrà essere utilizzato dalle imprese che intendono volontariamente redigere il report di sostenibilità. Inoltre, costituirà il limite per le informazioni che possono essere richieste alle imprese delle catene del valore, non soggette alla rendicontazione obbligatoria, che potranno anche rifiutarsi di fornire informazioni che superano tali limiti.
È stata confermata l’articolazione dello Standard, condivisa da Confindustria, in due moduli: Modulo Base che rappresenta il target per le microimprese e il requisito minimo per altre; Modulo Omnicomprensivo che richiama altri dati, oltre quelli del base, che probabilmente saranno richiesti da banche, investitori e clienti aziendali. Le imprese potranno decidere di adottare uno o entrambi i moduli, tenendo presente che l’applicazione del Base è un prerequisito per l’utilizzo dell’altro.
Per quanto attiene il contenuto, include diversi tipi di informazioni: quelle essenziali, che un’impresa deve riportare nell’applicazione dello standard; quelle necessarie solo in determinate circostanze specifiche soggette al principio ‘se applicabile’; quelle volontarie; quelle che devono essere considerate solo per specifici settori. Tali situazioni vengono precisate nei diversi punti.
Infine, nell’ottica di maggiore semplificazione da noi sostenuta, per garantire che lo Standard sia proporzionato, alcuni dati sono stati evidenziati come volontari per le imprese con 10 dipendenti o meno, anche se considerati essenziali per le altre imprese che applicano lo standard.