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LAVORO | Stesura del CCNL 10 dicembre 2025 per gli addetti del settore gomma plastica e cavi elettrici

La federazione Gomma Plastica informa che nei giorni scorsi è stata siglata con le Organizzazioni sindacali la stesura complessiva del testo del CCNL per le industrie della Gomma, Plastica e Cavi elettrici, rinnovato il 10 dicembre 2025 e decorrente dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

 

In tale ambito, oltre alle novità convenute con l’Accordo di rinnovo del 10 dicembre scorso, Federazione Gomma Plastica e le Organizzazioni sindacali hanno concordato di apportare al testo contrattuale i necessari chiarimenti e le opportune integrazioni tenuto conto delle novità normative e degli impegni contrattuali contenuti nel citato Accordo di rinnovo.

 

Rinviando per ogni approfondimento sull’Accordo di rinnovo alla nostra informativa del 22/12/2025, si riportano di seguito le principali novità della stesura contrattuale, come da nota della Federazione, in attesa della distribuzione del testo del CCNL.

 

  1. Adeguamento del testo contrattuale al linguaggio di genere

Come da impegno contrattuale, nell’attività di stesura del testo definitivo del CCNL, le parti hanno svolto l’attività di aggiornamento degli usi e delle formulazioni tradizionali promuovendo e adottando riformulazioni rispettose dei generi.

 

  1. Parte I, Titolo III, Previdenza complementare

Con riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di previdenza complementare che hanno modificato la norma del Decreto Legislativo n. 252/2005 sulla portabilità del contributo datoriale, le parti hanno convenuto di integrare il testo contrattuale adottando, condividendone i principi, la formulazione sottoscritta con l’Avviso comune del 26 maggio 2026 tra le Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e le parti datoriali Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confservizi, Legacoop, Confcooperative, AGCI, Confartigianato, Cna, Casartigiani e Confapi.

 

Pertanto, al fine di salvaguardare l’autonomia e la volontà contrattuale nella determinazione, destinazione e tutela del contributo datoriale, la clausola contrattuale è stata integrata con la formulazione di seguito evidenziata in grassetto.

 

Fermo restando il contributo a carico del lavoratore e della lavoratrice pari all’1,56% della retribuzione annua utile per il TFR, il contributo a carico azienda è stabilito come segue:

– con decorrenza dal 1° gennaio 2027 al 1,78%;

– con decorrenza dal 1° gennaio 2028 al 2,00%.

 

L’obbligo contributivo è assunto dai datori o dalle datrici di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti e delle lavoratrici iscritte al FONDOGOMMAPLASTICA e finché permane l’iscrizione allo stesso.

Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore o dalla datrice di lavoro nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento.

 

Si allega l’Accordo 30 giugno 2026 sul recepimento dei principi condivisi nell’Avviso comune del 26 maggio 2026 (All. 2).

 

  1. Parte II, Art. 2 – PARAGRAFO A – Apprendistato

Allegato 4, Apprendistato professionalizzante – Contenuti e modalità di erogazione della formazione

 

Il testo dell’articolo 2, paragrafo A – Apprendistato – del CCNL è stato riorganizzato con riferimento all’ordine dei precedenti commi per agevolare la comprensione e corretta interpretazione delle novità introdotte con l’Accordo di rinnovo, suddividendo i contenuti nei seguenti sotto paragrafi: Disposizioni comuni; Apprendistato professionalizzante; Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di alta formazione e ricerca.

 

Allo stesso modo è stato aggiornato l’Allegato 4 del CCNL sia con riferimento ai rinvii normativi sia terminologici, superando la definizione di “contratto di mestiere”.

 

Per completezza, si anticipano e trasmettono in allegato gli estratti dell’articolo 2 e dell’Allegato 4 del CCNL (All. 3).

 

  1. Art. 4 – Classificazione del personale

Allegato 2 – Declaratorie e Posizioni Professionali

Allegato 3 – Esemplificazioni di mansioni

 

Come da impegno contrattuale, le parti hanno proseguito il confronto in merito all’aggiornamento delle posizioni professionali, affrontando con priorità l’ulteriore esame delle professionalità presenti nel settore delle costruzioni nautiche per le lavorazioni in vetroresina e del settore dei dispositivi medici e biomedicali.

 

In particolare, sono state individuate nuove posizioni professionali relative alle attività svolte in camera bianca in Produzione, declinate in diversi livelli, e la figura di incaricato/a gestione ordini in Commerciale/Logistica, recepite aggiornando l’Allegato 2 “Declaratorie e Posizioni Professionali” del CCNL.

 

Nell’Allegato 3 “Esemplificazioni di mansioni” del CCNL sono state individuate ulteriori esemplificazioni in Produzione per il solo settore delle costruzioni nautiche.

 

In attesa della distribuzione del testo definitivo del CCNL, si trasmette in allegato per ogni approfondimento la Tabella sulle posizioni professionali CCNL 10 dicembre 2025 aggiornata alla stesura del 30 giugno 2026 (cfr. All. 4 con le integrazioni dalla pagina 7 e ss.) e si riassumono di seguito, in elenco per completezza, le ulteriori posizioni professionali e le esemplificazioni individuate dalle parti.

 

Allegato 2 del CCNL – Declaratorie e Posizioni Professionali 

 

Area Produzione

F/3 Addetto/addetta conduzione impianti in camera bianca

G/3 Addetto/addetta a macchine/impianti in camera bianca

H/3 Operatore/operatrice di macchine o impianti in camera bianca

G/3 Addetto/Addetta assemblaggio in camera bianca

H/3 Operatore/operatrice assemblaggio in camera bianca

 

Area Commerciale/Logistica

E/1 Incaricato/a gestione ordini

 

Allegato 3 del CCNL – Esemplificazioni di mansioni dell’Area Produzione

 

Per il solo settore delle costruzioni nautiche:

A/1 Responsabile/ Coordinatore/coordinatrice commessa linea produttiva

C/1 Capo/capa commessa linea produttiva

 

E/3 Operaio/operaia altamente specializzato/specializzata movimentatore/movimentatrice di manufatti preassemblati/assemblati e semilavorati in composito (es. Piattaforma Lavoro Elevabile, travelift, carroponte).

F/3 Operaio/operaia specializzato/specializzata movimentatore/movimentatrice di manufatti preassemblati/assemblati e semilavorati in composito (es. Piattaforma Lavoro Elevabile, travelift, carroponte).

G/3 Operaio/operaia qualificato/qualificata movimentatore/movimentatrice di manufatti preassemblati/assemblati e semilavorati in composito (Piattaforma Lavoro Elevabile, travelift, carroponte).

H/3 Operaio/operaia movimentatore/movimentatrice di manufatti preassemblati/assemblati e semilavorati in composito (Piattaforma Lavoro Elevabile, travelift, carroponte).

 

Sulle decorrenze si precisa quanto segue.

 

Con riferimento alle nuove posizioni professionali indicate nell’Allegato 1 dell’Accordo di rinnovo del 10 dicembre 2025, salvo i casi di nuove assunzioni, le nuove posizioni professionali trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027, fermo fino a tale data un eventuale diverso inquadramento attualmente in essere.

 

Con riferimento alle posizioni professionali individuate con la successiva stesura contrattuale del 30 giugno 2026, le nuove posizioni professionali trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027, fermo fino a tale data un eventuale diverso inquadramento attualmente in essere.

 

In ogni caso, per le aziende con un numero di addetti e addette fino a 30, le nuove posizioni professionali avranno effetto a decorrere dal 1° giugno 2028.

 

Con riferimento alla figura professionale di “carrellista movimentatore/movimentatrice merci” dell’Area Commerciale/Logistica, così come introdotta con l’Accordo di rinnovo del 10 dicembre 2025 si precisa quanto segue.

 

A partire dal 1° gennaio 2027, i lavoratori e le lavoratrici inquadrati e inquadrate al livello H dell’Area Commerciale/Logistica, con posizione professionale di “carrellista”, saranno inquadrati e inquadrate al livello G con posizione di “carrellista movimentatore merci” dopo dodici mesi di permanenza nel livello H.

 

Le parti, con il Chiarimento a Verbale all’articolo 4, hanno precisato che, in ogni caso, ai fini del calcolo del periodo di 12 mesi di permanenza nel livello H necessari per il passaggio al livello G dovranno essere presi a riferimento solo periodi successivi al 1° gennaio 2026 (decorrenza dell’Accordo di rinnovo).

 

  1. Art. 15 – Giorni festivi e riposo settimanale

 

Il testo contrattuale è stato aggiornato con l’introduzione della festività del 4 ottobre – San Francesco a seguito della previsione della L. 151/2025.

 

  1. Distribuzione del CCNL

Con riferimento alla distribuzione del contratto, per la vigenza del CCNL 10 dicembre 2025, Federazione Gomma Plastica e le Organizzazioni sindacali hanno convenuto di predisporre oltre alla tradizionale versione cartacea anche una versione digitale del contratto collettivo.

 

Pertanto, in attesa di poter dare comunicazione della disponibilità del testo del CCNL, si anticipa che sia per l’edizione di Federazione Gomma Plastica per le Direzioni aziendali sia per l’edizione delle Organizzazioni Sindacali per assolvere all’obbligo contrattuale della distribuzione del contratto ai lavoratori a carico delle aziende, sarà disponibile una piattaforma di consultazione online del CCNL.

 

Le aziende potranno scegliere di ordinare, anche per i dipendenti, la versione tradizionale cartacea del CCNL o in alternativa una “card” per l’accesso alla versione digitale. L’accesso alla consultazione online del contratto sarà possibile attraverso un codice univoco, detto voucher, che ne sbloccherà la lettura (la consultazione sarà protetta e il file non scaricabile).

 

Per tutte le edizioni citate, il prezzo per ogni testo del CCNL avrà il costo invariato pari ad euro 18.

 

Con riferimento all’edizione di Federazione per le Direzioni aziendali, si richiede la compilazione del questionario, possibilmente entro il 27 luglio p.v., al fine di verificare l’interesse delle aziende a ricevere la copia del CCNL in formato digitale in alternativa o in aggiunta alla copia cartacea attraverso il link:

 

All.ti42027_ALL.2-ACCORDO30-6-2026SULRECEPIMENTODELL’AVVISOCOMUNE26-5-2026 42027_ALL.3-APPRENDISTATO-ARTICOLO2CCNLEALLEGATO4 42027_ALL.4-POSIZIONIPROFESSIONALICCNL10-12-2025AGGIORNATEASTESURADEL30-6-2026(003)

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




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CREDITO | Rendicontazione di sostenibilità: adottati dalla CE gli atti delegati sugli ESRS semplificati e sullo standard volontario.

Con riferimento alle precedenti comunicazioni sulla disciplina della rendicontazione societaria di sostenibilità, informiamo che lo scorso 3 luglio la Commissione Europea ha a adottato gli atti delegati sugli European Sustainability Reporting Standard – ESRS semplificati e sullo standard volontario (Link).

Tali documenti saranno ora trasmessi al Parlamento Europeo e al Consiglio dell’UE per il loro esame. In assenza di obiezioni, le misure si applicheranno una volta terminato il periodo di controllo di 2 mesi, che può essere prolungato di altri 2 mesi.

In linea generale, la valutazione di entrambi i documenti è positiva in quanto alcune semplificazioni e richieste di modifica di Confindustria, evidenziate nelle precedenti consultazioni, sono state introdotte. Permangono, comunque, delle complessità per la raccolta di alcune informazioni per le quali è stato concesso solo un rinvio temporale.

Per quanto riguarda gli ESRS, le principali modifiche apportate riguardano le seguenti questioni:

  • Fair presentation: viene chiarito che il principio della presentazione equa si applica alla rendicontazione complessiva di sostenibilità e non a ogni dato. Inoltre, viene chiarito che l’applicazione dell’ESRS sostanzia la presentazione equa;
  • Omissione di informazioni: Il testo integra nuove disposizioni derivate dalla Direttiva Omnibus I che consentono alle imprese di omettere determinate informazioni in alcune circostanze, incluse informazioni che potrebbero essere gravemente pregiudizievoli per la posizione commerciale della stessa;
  • Anticipated financial effect: si afferma che la segnalazione degli effetti finanziari previsti nel caso riporti stime, queste potranno essere aggiornate senza che ciò costituisca un “errore” di rendicontazione. Viene previsto il rinvio di un anno per l’introduzione graduale, sia per le informazioni qualitative che quantitative;
  • Microplastiche: viene limitato l’obbligo di divulgazione alle microplastiche primarie, escludendo quelle secondarie per ragioni di fattibilità e proporzionalità;
  • Emissioni di sostanze inquinanti: la scelta di quali inquinanti considerare “materiali” dipenderà da una valutazione manageriale interna basata sulle attività e sul settore dell’impresa;
  • Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): per la rendicontazione di tali informazioni è introdotto un phase-in di un anno per le imprese che utilizzano articoli contenenti tali sostanze;
  • Violazioni dei diritti umani: l’obbligo di rendicontazione scatterà solo per i casi “comprovati e verificati” (substantiated verified). Un caso è comprovato se supportato da informazioni oggettive e verificabili; è verificato se accertato formalmente da un tribunale, dall’OCSE o da un’autorità amministrativa. È stato inoltre eliminato il riferimento ai procedimenti “in corso” giudiziari e non giudiziari.

In merito allo Standard Volontario, si evidenzia che lo stesso potrà essere utilizzato dalle imprese che intendono volontariamente redigere il report di sostenibilità. Inoltre, costituirà il limite per le informazioni che possono essere richieste alle imprese delle catene del valore, non soggette alla rendicontazione obbligatoria, che potranno anche rifiutarsi di fornire informazioni che superano tali limiti.

È stata confermata l’articolazione dello Standard, condivisa da Confindustria, in due moduli: Modulo Base che rappresenta il target per le microimprese e il requisito minimo per altre; Modulo Omnicomprensivo che richiama altri dati, oltre quelli del base, che probabilmente saranno richiesti da banche, investitori e clienti aziendali. Le imprese potranno decidere di adottare uno o entrambi i moduli, tenendo presente che l’applicazione del Base è un prerequisito per l’utilizzo dell’altro.

Per quanto attiene il contenuto, include diversi tipi di informazioni: quelle essenziali, che un’impresa deve riportare nell’applicazione dello standard; quelle necessarie solo in determinate circostanze specifiche soggette al principio ‘se applicabile’; quelle volontarie; quelle che devono essere considerate solo per specifici settori. Tali situazioni vengono precisate nei diversi punti.

Infine, nell’ottica di maggiore semplificazione da noi sostenuta, per garantire che lo Standard sia proporzionato, alcuni dati sono stati evidenziati come volontari per le imprese con 10 dipendenti o meno, anche se considerati essenziali per le altre imprese che applicano lo standard.




INTERNAZIONALIZZAZIONE | Mercosur: Guida operativa all’Accordo di Libero Scambio UE – Mercosur per le imprese italiane

L’Accordo UE-Mercosur rappresenta un passaggio strategico per rafforzare la presenza delle imprese italiane in un’area di grande interesse per il nostro sistema produttivo.

La fase che si apre ora è decisiva: un Accordo la cui conclusione ha richiesto un impegno lungo e complesso da parte delle istituzioni europee e dei Paesi Mercosur deve poter essere utilizzato al meglio dalle imprese. Perché ciò avvenga, è fondamentale che i meccanismi di funzionamento siano chiari, accessibili e pienamente comprensibili: dalle tempistiche di abbattimento tariffario alle regole di origine, dalle prove documentali agli adempimenti doganali.

 

In questa prospettiva, Confindustria ha realizzato una Guida operativa – che trasmettiamo in allegato – proprio per aiutare le imprese ad utilizzare al meglio l’Accordo.

L’obiettivo è quello di offrire alle imprese uno strumento pratico e immediatamente utilizzabile, che consenta di comprendere come applicare l’Accordo nelle operazioni quotidiane dell’export e dell’import, per accompagnare le aziende nella verifica delle condizioni di accesso preferenziale, nella corretta classificazione dei prodotti, nell’individuazione delle regole di origine e nella gestione documentale richiesta.