LAVORO | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni di donne, madri di almeno tre figli, prive di impiego da almeno sei mesi: istruzioni operative – circolare INPS n. 82/2026
Come noto, la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (cd. legge di Bilancio 2026), all’articolo 1, comma 210, prevede che: “Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, nei termini di cui al comma 211, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Il successivo comma 211 del medesimo articolo 1 dispone che: “Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero di cui al comma 210 spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione”.
L’esonero contributivo in trattazione spetta per le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei rapporti di lavoro agevolati da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Sono esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
L’esonero spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi donne che, alla data dell’evento incentivato, rispettino cumulativamente i seguenti requisiti:
– siano madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni;
– siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
La misura dell’esonero è pari al 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
Con la circolare n.82/2026 l’INPS fornisce indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in argomento.
Si rimanda alla lettura del documento allegato per ulteriori approfondimenti.
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