Come noto, l’art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha attribuito all’Inail le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.
Un primo ambito di attuazione della suddetta norma di legge riguarda gli interventi dell’Istituto a sostegno del datore di lavoro per l’adempimento a favore delle persone con disabilità da lavoro concernente l’obbligo di adozione di accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ossia “le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo adottati (…) per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali”.
I datori di lavoro pubblici o privati sono tenuti, ai sensi dell’articolo 3, comma 3-bis, del d.lgs. n.216/2003 – di recepimento della Direttiva 2000/78/CE – ad adottare accomodamenti ragionevoli, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità.
L’art. 17 d.lgs n. 62/2024 ha introdotto una nuova definizione dell’istituto, ampliando gli ambiti di applicazione. In particolare, l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli è stato esteso in qualunque contesto di vita, quindi non è più solo riferito all’occupazione e al lavoro. L’obbligo vale nei confronti della pubblica amministrazione, dei concessionari di pubblici servizi e anche dei soggetti privati, in ogni caso in cui: “l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisce alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l’accomodamento ragionevole, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.”
Attraverso progetti personalizzati di reinserimento lavorativo, l’Inail garantisce pertanto la continuità lavorativa o l’inserimento in una nuova occupazione ai propri assistiti vittime di infortunio o malattia professionale.
L’Istituto assicuratore mette a disposizione dei datori di lavoro finanziamenti a fondo perduto fino a un massimo di 150.000,00 euro per l’adeguamento di ambienti e postazioni di lavoro e la riqualificazione professionale dei lavoratori infortunati/tecnopatici, attraverso procedure semplificate.
Gli interventi possono essere individuati nell’ambito di un progetto elaborato dall’équipe multidisciplinare della Sede Inail competente per domicilio del lavoratore oppure di un progetto proposto dal datore di lavoro o essere attuati per ragioni di necessità e urgenza dal datore di lavoro e rimborsati previa verifica dall’Inail.
Destinatari dei progetti di reinserimento
In caso di conservazione del posto di lavoro, rientrano tra i destinatari degli interventi:
- i lavoratori subordinati o parasubordinati, anche con contratto a tempo determinato o flessibile (in tali ipotesi, sarà effettuata una valutazione “costi/benefici” in relazione alla tipologia di intervento e alla durata del rapporto di lavoro);
- i lavoratori autonomi con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail.
In caso di nuova occupazione, quando si incontrano domanda e offerta di lavoro, accedono alle misure le persone con disabilità da lavoro tutelate dall’Inail, che possono stipulare contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, anche a tempo determinato o flessibile, per essere adibite a un’attività lavorativa anche non soggetta a obbligo assicurativo Inail. Sono esclusi i contratti di lavoro autonomo.
Interventi per il reinserimento lavorativo
Sono previste le seguenti tipologie di intervento:
- superamento e abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (inserimento di rampe, adeguamento dei percorsi orizzontali, modifica del locale ascensore, dei servizi igienici, ecc.);
- adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro (arredi, strumenti, ausili, strumenti di interfaccia macchina-utente, veicoli costituenti strumenti di lavoro, ecc.);
- formazione (addestramento all’utilizzo delle postazioni, tutoraggio per assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all’adibizione ad altra mansione, ecc.).
Limiti di spesa
L’Inail rimborsa ai datori di lavoro le spese sostenute fino a un massimo di 150.000,00 euro per ciascun progetto.
È possibile richiedere, per una sola volta, un’anticipazione fino a un massimo del 75% dei costi del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.
Vengono fissati i seguenti limiti massimi complessivi di spesa rimborsabile per tipologia di intervento:
- 135.000,00 euro per tutti gli interventi di superamento e abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (rimborso del 100%) nonché per tutti gli interventi di adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro (rimborso del 100%);
- 15.000,00 euro per tutti gli interventi di formazione (rimborso del 60%).
Rimborso del 60% della retribuzione
L’Inail rimborsa al datore di lavoro il 60% della retribuzione effettivamente corrisposta alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro, che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa tornare al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nel progetto.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura delle circolari Inail n. 51 del 30 dicembre 2016, n. 30 del 25 luglio 2017 e n. 34 dell’11 settembre 2020.
In allegato opuscolo Inail dedicato ai datori di lavoro.
All.to
opuscolo-datori-reinserimento-disabili
RELAZIONI INDUSTRIALI:
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