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SICUREZZA INFORMATICA | In vigore la nuova Direttiva NIS2 Network Information Security. Registrazione al portale ACN per i soggetti obbligati entro il 28 febbraio 2025.

La Direttiva NIS2 nasce da una profonda revisione della Direttiva NIS del 2016, segnando un passo significativo verso la piena definizione e attuazione della strategia cyber dell’Unione Europea, con l’obiettivo di contribuire a rafforzare il livello collettivo di sicurezza informatica degli Stati membri dell’UE, aumentando i requisiti di applicazione della cybersecurity per settori ritenuti essenziali o importanti, aiutando le infrastrutture critiche a contrastare le minacce informatiche.La Direttiva NIS2 è stata approvata dal Parlamento europeo il 16 gennaio 2023 e in Italia è stata recepita con il Decreto Legislativo 138 del 4 settembre 2024 (Decreto NIS2), pubblicato in GU il 1° ottobre 2024 ed entrato in vigore il successivo 16 ottobre.
L’entrata in vigore del Decreto NIS2 introduce nuovi ambiti e obblighi per rafforzare la sicurezza e la resilienza cibernetica di imprese e pubbliche amministrazioni e innalzare la sicurezza del Paese, attraverso un percorso di adozione graduale e sostenibile degli adempimenti previsti.
L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è confermata quale Autorità competente e punto di contatto unico per la sua applicazione, delineando un percorso graduale e sostenibile per consentire alle organizzazioni pubbliche e private di adempiere ai nuovi obblighi di legge.
Principali novità, soggetti obbligati e ambiti di applicazione
Aumentano i campi di applicazione della normativa. I settori interessati diventano 18, di cui 11 altamente critici e 7 critici, coinvolgendo oltre 80 tipologie di soggetti, distinti tra essenziali e importanti in relazione al livello di criticità delle attività svolte e del settore in cui operano.
Sono previsti anche nuovi strumenti per la sicurezza informatica, come la divulgazione coordinata delle vulnerabilità, da realizzarsi attraverso la cooperazione e la condivisione delle informazioni a livello nazionale ed europeo.
La NIS2 si applica, in via prioritaria, alle organizzazioni di medie e grandi dimensioni, con esclusione delle imprese con meno di 50 dipendenti o un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, a meno che non siano ritenute di importanza critica per la società e, in tal caso, dovranno soddisfare requisiti e misure di vigilanza più severe.
In allegato la scheda di dettaglio degli ambiti di applicazione.

Il percorso di attuazione
L’adeguamento alla normativa NIS prevede un percorso sostenibile con la graduale implementazione degli obblighi di legge. Per i soggetti interessati il primo passo è quello di registrarsi entro il prossimo 28 febbraio al portale di ACN acn.gov.it/nis.
Gli obblighi di notifica di incidente e delle misure di sicurezza verranno definiti in maniera progressiva e a valle delle consultazioni nell’ambito dei tavoli settoriali con le determine del Direttore Generale di ACN, che saranno adottate entro il primo quadrimestre del 2025.
È prevista, inoltre, una finestra temporale di implementazione differenziata: 9 mesi per le notifiche e 18 mesi per le misure di sicurezza, decorrenti dalla data di consolidamento dell’elenco dei soggetti NIS, previsto per aprile 2025.
Da aprile 2025 partirà quindi un percorso condiviso di rafforzamento della sicurezza informatica nazionale.
Per facilitare la comprensione delle novità, l’ACN ha pubblicato un video e alcune pagine informative sul proprio sito web istituzionale, tra le quali una sezione di FAQ costantemente aggiornata dagli esperti dell’Agenzia, in cui vengono fornite informazioni e risposte ai quesiti più significativi che saranno sottoposti ad ACN nelle varie sedi di confronto con imprese e Pubbliche Amministrazioni.
FAQ-1.5_Dettaglio-Ambiti-di-applicazione

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected])




AMBIENTE | Conai: guida al contributo ambientale 2025

È disponibile sul sito del Conai la “Guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale Conai 2025.

Ricordiamo che, il contributo Conai rientra nella “responsabilità estesa del produttore” ed è dovuto da tutti i produttori, importatori, utilizzatori di imballaggi che, per adempiere all’obbligo di corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio dei propri prodotti, aderiscono ad uno dei consorzi obbligatori previsti dal Dlgs 152/06 cui versano un contributo per gestirli per loro conto.

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected])




AGEVOLAZIONI | ATECO 2025 In vigore la nuova classificazione delle attività economiche

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 27 dicembre 2024 è stato pubblicato l’avviso con il quale l’ISTAT ha reso nota la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, della nuova classificazione delle attività economiche in vigore dal 1° gennaio 2025.

La nuova classificazione costituisce la versione nazionale della classificazione europea NACE rev. 2 (Statistical classification of economic activities in the European Community) adottata con il Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione, che modifica il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il processo di revisione della precedente versione (ATECO 2007 aggiornamento 2022) è stato avviato nel corso del 2020 dall’Istat e supportato da un Comitato inter-istituzionale (Comitato ATECO), composto da esperti statistici, rappresentanti dei principali enti amministrativi e delle organizzazioni imprenditoriali per tenere conto delle diverse finalità di utilizzo della classificazione. Come noto, infatti, la classificazione è utilizzata da numerose istituzioni, oltre che per finalità statistiche, anche e soprattutto per finalità di natura amministrativa e fiscale.

In particolare, l’operatività della nuova classificazione a fini amministrativi è prevista a partire dal 1° Aprile 2025. Da tale data, le Camere di Commercio inizieranno il processo di riclassificazione dandone comunicazione alle imprese, fermo restando un periodo transitorio in cui la visura camerale dell’impresa riporterà sia i nuovi codici ATECO sia i precedenti.

La nuova classificazione ATECO 2025 contiene in totale 3.257 codici, con un aumento del dettaglio delle singole voci rispetto alla classificazione ATECO 2007-aggiornamento 2022. L’intera struttura di ATECO 2007-aggiornamento 2022 è stata, infatti, modificata attraverso:

i.              l’introduzione di nuovi codici ATECO non esistenti nella precedente classificazione;

ii.             ii. l’eliminazione di codici vigenti;

iii.            iii. la modifica di titoli in corrispondenza di codici ATECO attualmente vigenti.

Le novità hanno riguardato, tra gli altri, i temi ambientali, attraverso la previsione di codici volti a descrivere meglio nuove attività in quest’area (ad esempio, una nuova classe NACE/ATECO è dedicata alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), e la sostenibilità, considerando ad esempio attività come la micromobilità urbana, il commercio di prodotti di seconda mano, l’installazione di impianti geotermici.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili a link https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/

 

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected])