AGEVOLAZIONI | Piano transizione 5.0: nuovi chiarimenti del MIMIT

Il 21 febbraio scorso, il MIMIT ha pubblicato nuove FAQ con le quali sono stati chiariti alcuni dubbi interpretativi sulle norme introdotte dalla legge di bilancio e altri aspetti critici segnalati da Confindustria. Si sottolinea che si attendono risposte su altri quesiti inviati al MIMIT (es. calcolo ammortamento beni in leasing, passaggio da 4.0 a 5.0, ecc.).

Nel complesso, le indicazioni fornite sono positive e vanno nella direzione di una semplificazione delle modalità di accesso al credito d’imposta 5.0 e del superamento di alcune interpretazioni eccessivamente restrittive, che precludevano a molte imprese la possibilità di utilizzare gli strumenti del Piano Transizione 5.0.

Di particolare interesse sono le FAQ relative alla semplificazione del calcolo del livello di efficientamento energetico e alle condizioni di ammissibilità delle imprese che producono rifiuti pericolosi, su cui Confindustria ha svolto un importante lavoro di confronto con il MIMIT.

Di seguito, una sintesi dei chiarimenti pubblicati.

Semplificazione nel caso di sostituzione di beni

I chiarimenti del MIMIT riguardano le semplificazioni nel calcolo del livello di efficientamento energetico previste dalla Legge di bilancio per il 2025 con l’introduzione di un automatismo, che consente di considerare raggiunti gli obiettivi minimi di efficientamento energetico (3 per cento e 5 per cento calcolati rispettivamente sulla struttura produttiva ovvero sui processi interessati dall’investimento) nel caso di sostituzione di beni obsoleti e di progetti realizzati tramite ESCo.

In particolare, nel caso di sostituzione di beni la Legge di bilancio specifica che tale automatismo riguarda il caso di acquisto di beni compresi nell’Allegato A in sostituzione di beni simili interamente ammortizzati da almeno 24 mesi, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da “norme di settore ovvero di prassi”, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi “caratteristiche tecnologiche analoghe”. Al riguardo, adottando un approccio ampio, il MIMIT ha chiarito che:

  1. con “caratteristiche tecnologiche analoghe” (FAQ 4.19), si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate, e non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo. Si specifica, inoltre, che non vi è un obbligo di rottamazione del bene sostituito;
  2. il miglioramento dell’efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale. Si tratta di dichiarazioni e certificazioni molto diffuse, quali ad esempio:
  • dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti la conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759; la conformità del bene agli standard delle serie IEC 61800 o IEC 60034; la conformità del bene agli standard della serie EN 50598; utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (fra i quali, ad esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità, anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;
  • report di prova, prodotti dal costruttore secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2;
  • certificati di audit condotti da organismi accreditati, che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.

Ulteriori chiarimenti riguardano l’ammortamento dei beni sostituiti. In proposito, è stato opportunamente specificato che:

  • la verifica relativa ai 24 mesi di ammortamento deve essere effettuata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico (FAQ 4.21);
  • eventuali rivalutazioni contabili dei beni non assumono rilevanza ai fini del calcolo del periodo di ammortamento (FAQ 4.22).

 

 

 

Cumulabilità

È stato ribadito che il credito d’imposta 5.0 è cumulabile con altre misure finanziate da risorse comunitarie (FAQ 8.6) a condizione che con il cumulo non si superi il costo sostenuto e che restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni.

Il calcolo dell’agevolazione è al netto di altri incentivi e la FAQ riporta l’esempio di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi. Con gli stessi limiti, è stata chiarita la cumulabilità del 5.0 con gli investimenti nella ZES Unica e nella Zona logistica semplificata.

Rimane invece incerta la modalità di cumulo del credito 5.0 con altre misure finanziate da risorse nazionali; il tenore della risposta potrebbe indurre a ritenere che il calcolo di una agevolazione si possa effettuare al lordo di altre agevolazione fruite; tuttavia, occorrerebbe un chiarimento esplicito (come si fece con 4.0) per non indurre le imprese in errori di calcolo, con conseguente rischio di recupero e ingenti sanzioni.

Rifiuti pericolosi

In relazione alla modifica apportata alla FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione prevista all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività che, nel proprio processo produttivo, generano una elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe comportare un danno ambientale, si segnala che, in linea con la posizione di Confindustria, sono state apportate le seguenti modifiche:

10.1 D. Come si applica l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente?

  1. Ai fini dell’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, le condizioni di cui ai punti elenco 1 e 2 si riferiscono al progetto di innovazione, mentre i punti elenco 3 e 4 sono riferibili al sito industriale in cui il progetto viene realizzato. Pertanto, il rispetto del principio del DNSH viene verificato secondo il seguente schema di flusso condizionale:

1) il progetto genera un incremento di rifiuti pericolosi? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, allora si passa alla verifica condizionale del punto 2;

2) i rifiuti pericolosi generati dal progetto sono destinati a R1-R12 o D1-D12? Se la risposta è “SI”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “NO”, il progetto di innovazione non è ammissibile.

Relativamente alla verifica sul sito industriale (punti 3 e 4):

3) il sito industriale produce più del 50 % di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, si passa alla verifica del punto 4;

4) il sito industriale ha superato per più di due anni la soglia PRTR di produzione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, il progetto è escluso.

In merito all’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), quindi, è stata operata una distinzione tra le condizioni relative al progetto di innovazione (punti 1 e 2) e quelle riferibili al sito industriale (punti 3 e 4). In questo senso, si precisa che, nel caso in cui sia rispettata la condizione di cui al punto 3, non è necessaria la verifica del punto 4.

Infine, con riferimento al punto 3, si specifica che la percentuale dei rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento deve essere calcolata sul totale dei rifiuti speciali prodotti dal sito industriale. Di conseguenza, il progetto è considerato ammissibile nel caso in cui la quantità di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento non superi il 50% del totale dei rifiuti speciali prodotti dal sito industriale.

Patto di riservato dominio

È stato chiarito che un’impresa può beneficiare del credito d’imposta 5.0 anche nel caso di contratto di vendita con patto di riservato dominio con durata superiore ai 5 anni (FAQ 2.17). In particolare, si specifica che, per determinare il momento di effettuazione dell’investimento, si fa riferimento all’articolo 109 del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Attestati di conformità/perizia 4.0

Si chiarisce che le stesse attestazioni rilasciate per l’accesso al credito d’imposta 4.0 (attestato di conformità/perizia asseverata o della dichiarazione resa dal legale relativi a beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300 mila euro) sono valide anche per utilizzare il credito d’imposta 5.0 e non è necessario produrne di nuove (FAQ 2.18).

Distributori automatici

Considerato che il soggetto che può beneficiare del credito d’imposta 5.0 è il gestore della distribuzione automatica, uno specifico chiarimento (FAQ 4.18) riguarda le modalità di verifica dei requisiti minimi di efficientamento energetico dei distributori automatici di bevande e alimenti ubicati presso i siti delle aziende clienti. Al riguardo, i requisiti possono essere calcolati secondo due modalità alternative:

  • a livello di processo interno della società di gestione, misurando l’efficienza complessiva del parco macchine della filiale o sede che gestisce i distributori;
  • a livello del processo del fruitore del servizio (“azienda cliente”), valutando il miglioramento dell’efficienza del servizio presso l’azienda cliente, considerando solo i macchinari oggetto di agevolazione ed escludendo la fase logistica di rifornimento.



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