L’INPS con la circolare n. 53/2025, in allegato, ha fornito le istruzioni in merito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia pensionistica ed in particolare Vi segnalo le seguenti disposizioni:
Opzione donna
L’art. 1, comma 173, estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2024, un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni, e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto (che deve risultare attivo al 1° gennaio 2025 o attivato in data successiva) per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1, comma 852, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 61 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.
L’Istituto ha precisato che le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e che la pensione è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Per quanto non diversamente previsto l’Istituto ha rinviato alle istruzioni fornite con la circolare n. 25 del 6 marzo 2023 e con la circolare n. 59 del 3 maggio 2024.
Pensione anticipata (c.d. Quota 103)
La Legge di Bilancio ha confermato per il 2025 la c.d. Quota 103 modificando l’art. 14.1 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019.
Pertanto anche per il 2025 sussiste il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Come negli anni scorsi il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni dell’art. 14.1, tra le quali ricordo:
– calcolo interamente contributivo dell’assegno;
– importo dell’assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia);
– finestra di 7 mesi per i lavoratori privati (gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se maturati nell’anno 2023 e trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2024 o nell’anno 2025).
Per quanto non diversamente previsto l’Istituto ha rinviato alle istruzioni fornite con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024.
APE Sociale
Il comma 175 della manovra di bilancio proroga per tutto il 2025 la c.d. “Ape Sociale” introdotta dalla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 all’art. 1 commi 179-186.
Come noto, si tratta di un’indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio ed il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Questa decorre da un’età minima di 63 anni e 5 mesi ed accompagna il lavoratore che abbia cessato il rapporto di lavoro fino alla età della pensione di vecchiaia.
L’indennità è concessa a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) ed i cosiddetti caregivers.
L’Istituto ha precisato che per l’istruttoria delle domande rimangono ferme le indicazioni già fornite con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, con la circolare n. 35 del 20 febbraio 2024 e che i soggetti interessati possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2025, 15 luglio 2025 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2025.
Pensione di vecchiaia lavoratrici madri
Il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico in relazione ad ogni figlio (prevista dall’art. 1, comma 40, lettera c), della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995) per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, è stato innalzato da 12 a 16 mesi nei casi di 4 o più figli, mentre resta ferma la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a 4 mesi, in entrambi i casi a prescindere dall’effettiva assenza o meno dal lavoro al momento dell’evento della maternità.
Il beneficio in esame si applica al requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti di cui al D.L. n. 201/2011 (per il biennio 2025-2026 pari a 67 anni e 71 anni), nonché a quello previsto per la pensione anticipata di cui al medesimo decreto legge (per il biennio 2025-2026 pari a 64 anni).
L’Istituto ha infine precisato che il beneficio non opera d’ufficio, ma deve essere richiesto in sede di presentazione della domanda di pensione.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare allegata.
All.to Circolare INPS n. 53_2025
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