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LAVORO | Opzione donna – Quota 103 – APE Sociale – Pensione di vecchiaia lavoratrici madri – Circolare INPS n. 53/2025

L’INPS con la circolare n. 53/2025, in allegato, ha fornito le istruzioni in merito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia pensionistica ed in particolare Vi segnalo le seguenti disposizioni:

 

Opzione donna

L’art. 1, comma 173, estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2024, un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni, e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  • siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto (che deve risultare attivo al 1° gennaio 2025 o attivato in data successiva) per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1, comma 852, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 61 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

L’Istituto ha precisato che le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e che la pensione è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Per quanto non diversamente previsto l’Istituto ha rinviato alle istruzioni fornite con la circolare n. 25 del 6 marzo 2023 e con la circolare n. 59 del 3 maggio 2024.

 

Pensione anticipata (c.d. Quota 103)

La Legge di Bilancio ha confermato per il 2025 la c.d. Quota 103 modificando l’art. 14.1 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019.

Pertanto anche per il 2025 sussiste il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Come negli anni scorsi il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni dell’art. 14.1, tra le quali ricordo:

– calcolo interamente contributivo dell’assegno;

– importo dell’assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia);

– finestra di 7 mesi per i lavoratori privati (gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se maturati nell’anno 2023 e trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2024 o nell’anno 2025).

Per quanto non diversamente previsto l’Istituto ha rinviato alle istruzioni fornite con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024.

 

APE Sociale

Il comma 175 della manovra di bilancio proroga per tutto il 2025 la c.d. “Ape Sociale” introdotta dalla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 all’art. 1 commi 179-186.

 

Come noto, si tratta di un’indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio ed il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Questa decorre da un’età minima di 63 anni e 5 mesi ed accompagna il lavoratore che abbia cessato il rapporto di lavoro fino alla età della pensione di vecchiaia.

L’indennità è concessa a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) ed i cosiddetti caregivers.

L’Istituto ha precisato che per l’istruttoria delle domande rimangono ferme le indicazioni già fornite con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, con la circolare n. 35 del 20 febbraio 2024 e che i soggetti interessati possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2025, 15 luglio 2025 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2025.

 

Pensione di vecchiaia lavoratrici madri

Il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico in relazione ad ogni figlio (prevista dall’art. 1, comma 40, lettera c), della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995) per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, è stato innalzato da 12 a 16 mesi nei casi di 4 o più figli, mentre resta ferma la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a 4 mesi, in entrambi i casi a prescindere dall’effettiva assenza o meno dal lavoro al momento dell’evento della maternità.

Il beneficio in esame si applica al requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti di cui al D.L. n. 201/2011 (per il biennio 2025-2026 pari a 67 anni e 71 anni), nonché a quello previsto per la pensione anticipata di cui al medesimo decreto legge (per il biennio 2025-2026 pari a 64 anni).

L’Istituto ha infine precisato che il beneficio non opera d’ufficio, ma deve essere richiesto in sede di presentazione della domanda di pensione.

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare allegata.

 

All.to Circolare INPS n. 53_2025

 

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INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE UE – Notifica nuovi procedimenti e misure dell’UE: avvio indagine AD compensato di legno; riesame AD ruote in acciaio; registrazione import resine ABS; dazi AD provvisori resine epossidiche; avvio indagine AD lavori di ghisa

Segnaliamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE dei seguenti provvedimenti, relativi a procedimenti in corso e/o nuove misure di difesa commerciale (dazi anti-dumping-AD, dazi anti-sussidi-AS, salvaguardia).

 

– apertura indagine AD sulle importazioni di compensato di legno tenero (softwood plywood) originario del Brasile. In base alla calendarizzazione indicativa, i dazi provvisori sono previsti ad ottobre 2025, quelli definitivi ad aprile 2026. Per maggiori dettagli: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202501490; Caso AD729: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2779

 

– avvio riesame in previsione della scadenza (expiry review) delle misure AD in vigore dal 2020 sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Cina. La richiesta di riesame è stata avanzata dall’EUWA, Associazione dei costruttori europei. Come specificato nell’avviso, il prodotto in questione è costituito da ruote in acciaio destinate all’uso su strada, con o senza i loro accessori e munite o non munite di pneumatici, progettate, tra l’altro, per autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci o per usi speciali (ad es. autopompe antincendio ecc.), rimorchi o semirimorchi. Per maggiori dettagli: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202501461; Caso R833: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2778

 

–  nel quadro del procedimento AD in corso, registrazione importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene-ABS originarie della Corea e Taiwan ai fini dell’eventuale applicazione retroattiva dei dazi. Per maggiori dettagli: Reg.to di esecuzione UE 2025/412 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500412; Caso AD725: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2768

 

– introduzione dazio AD provvisorio sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Cina, Taiwan e Tailandia (la Commissione ha definito le seguenti aliquote: – Cina- tra 24,2% e 40,8%; – Taiwan- tra 10,8% e 11,0%; – Tailandia 32,1%). L’indagine inizialmente coinvolgeva anche la Corea, tuttavia, dopo aver rilevato che l’injury arrecato dall’import da questo paese fosse meno significativo rispetto agli altri Paesi in esame, la Commissione ha deciso di non proporre dazi provvisori. Per maggiori dettagli: Reg.to di esecuzione (UE) 2025/393 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500393; Caso AD711: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2733

 

– apertura indagine AD sull’import di determinati lavori di ghisa (cast iron articles) originari dell’India e Turchia. In base alla calendarizzazione indicativa, i dazi provvisori sono previsti a novembre 2025, quelli definitivi ad aprile 2026. Per maggiori dettagli: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202501276; Caso AD727: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2776

 




LAVORO | Incentivo al posticipo del pensionamento – Messaggio INPS n. 799/2025

L’INPS con il messaggio n. 799/2025, in allegato, ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione della domanda di incentivo al posticipo del pensionamento

previsto dall’art. 1, comma 286, della Legge n. 197/2022, come modificato dall’art 1, comma 161, della Legge di Bilancio 2025.

Si ricorda al riguardo che il comma 161 ha modificato il comma 286 della Legge di Bilancio 2023 stabilendo che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103) previsti dalle disposizioni di cui all’art. 14.1 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 e per l’accesso alla pensione anticipata o in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica (gestione AGO) di cui all’art. 24, comma 10 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

Resta fermo quanto previsto dal predetto art. 14.1, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 4/2019.

Per consultare le modalità di presentazione dell’istanza, si trasmette in allegato il messaggio di cui in oggetto.

 

All.to Messaggio INPS n. 799_2025

 

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LAVORO | Lavori usuranti – Domande entro il 1° maggio 2025 per l’accesso alla pensione anticipata – Messaggio INPS n. 801/2025

L’INPS con il messaggio n. 801/2025, in allegato, ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2025, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico nell’anno 2026.

 

Destinatari del beneficio

– I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6.

– I lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

– I lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.

– I lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

– I lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

 

Regime delle decorrenze

Inoltre l’INPS ha chiarito che la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2025 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

  1. a) un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
  2. b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
  3. c) tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

 

Per un maggior approfondimento ed in particolare sulle modalità di presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio e sulle comunicazioni dell’Ente previdenziale al soggetto interessato, si trasmette in allegato il messaggio di cui in oggetto.

 

All.to Messaggio INPS n. 801_2025

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Francesco Cotini  089200815 [email protected]

 




INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE PASSIVA – CANADA: riesame antidumping lavelli in acciaio inox; possibile invio questionari ad aziende italiane

Segnaliamo gli aggiornamenti trasmessi dall’Ufficio Difesa Commerciale Passiva del Ministero Affari Esteri (DGUE – Uff. X) in relazione a misure e procedimenti attivati da Paesi terzi nei confronti delle produzioni/esportazioni UE o di singoli Stati membri. 

CANADA – nel quadro della revisione antidumping riguardante lavelli in acciaio inox di origine e/o provenienza cinese, le autorità canadesi stanno contattando alcuni produttori del settore (tra cui aziende italiane, australiane, indiane, messicane, sudafricane e svizzere) attraverso l’invio di questionari, al fine di ottenere dati e informazioni utili all’indagine, in particolare per poter effettuare un’analisi comparativa su fattori produttivi, costi e prezzi. I produttori interessati a collaborare potranno partecipare su base volontaria all’indagine. Ulteriori dettagli sono consultabili sul sito web della Canada Border Services AgencyCBSA: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ar-ra/sss2025/sss202501-ni-eng.html




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