LAVORO | Riduzione del tasso INAIL per prevenzione: disponibile il modello OT23 per il 2027
L’INAIL ha pubblicato il nuovo modello OT23 che consentirà alle aziende di richiedere, per l’anno 2027, la riduzione del tasso medio di tariffa in presenza di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto agli obblighi minimi previsti dalla normativa.
La domanda dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2027 esclusivamente in modalità telematica.
l modello OT23 2027 mantiene la sua articolazione in sei sezioni, per un totale di 65 voci.
La sezione A è dedicata alla prevenzione degli infortuni mortali non stradali, la sezione B alla prevenzione del rischio stradale, la sezione C alla prevenzione delle malattie professionali, la sezione D alla formazione, all’addestramento e all’informazione, la sezione E alla gestione della salute e sicurezza con misure organizzative e la sezione F alla gestione delle emergenze e ai dispositivi di protezione individuale.
Le voci sono classificate in due tipologie, A e B, in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale.
Per fruire della riduzione, l’azienda deve aver realizzato nel 2026 un intervento di tipo A oppure due di tipo B. Il modulo 2027 presenta 35 voci di tipo A e 30 di tipo B.
Le novità principali includono due nuovi interventi: F-10, di tipo A, per l’installazione di elementi strutturali (serramenti) e sistemi di evacuazione fumi atti a garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio, e D-5, di tipo B, che riguarda la formazione di tutti i lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio, oppure addetti al primo soccorso o alla rianimazione cardiopolmonare (CAR).
È stato invece eliminato l’intervento relativo alla sostituzione di trattori agricoli e forestali, corrispondente alla voce A-3.6 del precedente modulo, perché potenzialmente destinata alle sole aziende agricole, che sono escluse dalla riduzione del tasso medio per prevenzione.
Per il 2027 sono state ulteriormente rafforzate le voci che promuovono la salute globale dei lavoratori e la gestione integrata dei fattori di rischio professionali e dei fattori individuali legati a stili di vita non corretti e alle condizioni personali intercorrenti, identificate come C-4.1, C-5.1 e C-5.2.
La modifica più rilevante riguarda l’intervento C-5.1, ora esteso anche alle attività di prevenzione dei disturbi respiratori del sonno e delle patologie caratterizzate dal deterioramento delle funzioni cognitive, con l’obiettivo di sostenere la longevità della vita lavorativa attiva.
La revisione tiene conto delle recenti innovazioni normative, in particolare l’Accordo Stato-Regioni del 2025 sulla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il decreto n. 159 del 31 ottobre 2025, convertito dalla legge n. 198 dello scorso 29 dicembre, che ha introdotto tra gli obblighi del medico competente quello di fornire informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica e di promuovere l’adesione ai programmi di screening previsti dai livelli essenziali di assistenza.
Gli interventi del modello OT23 promuovono quindi la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici e dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e di tumori, attraverso azioni formative, protocolli con strutture sanitarie, screening di valutazione, prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche.
Il decreto 159/2025, inoltre, ha inserito la prevenzione di condotte violente o moleste tra le misure generali di tutela. Di conseguenza l’intervento D-2 è stato riformulato come un insieme strutturato di misure focalizzate sulla segnalazione immediata, sulla presa in carico tempestiva e sulla tutela delle persone coinvolte.
Per consultare il modello OT23 e la documentazione ufficiale, si rimanda al seguente link: https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/moduli-assicurazione/premio-assicurativo/riduzione-del-tasso-medio-per-prevenzione—anno-2027–ot23.html
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