Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE dei seguenti provvedimenti, relativi a procedimenti in corso e/o nuove misure di difesa commerciale (anti-dumping-AD, anti-sovvenzioni-AS, salvaguardia-SAFE).
1) Antidumping prodotti in ferro o acciaio stagnati – Cina: avvio procedimento antidumping sull’import di prodotti in ferro o acciaio stagnati (tinplate) originari della Cina. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è attualmente classificato con i codici NC 7210 11 00, 7210 12, ex 7210 70, 7210 90 40, ex 7210 90 80, 7212 10 ed ex 7212 40 (codici TARIC 7210701015, 7210708020, 7210708092, 7210908020, 7212402010, 7212408012, 7212408030, 7212408080 e 7212408085). In base alle tempistiche fornite dalla Commissione UE (caso AD705), i dazi provvisori sono attesi indicativamente nel dicembre 2024, mentre quelli definitivi a giugno 2025. Per ulteriori dettagli: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202403112
2) Antidumping pavimenti di legno multistrato – Cina: avvio procedimento antidumping sull’import di pavimenti di legno multistrato (Multilayered Wood Flooring-MWF) originari della Cina. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno, attualmente classificati con il codice NC 4418 75 00. In base alle tempistiche fornite dalla Commissione UE (caso AD707), i dazi provvisori sono attesi indicativamente nel dicembre 2024, mentre quelli definitivi a giugno 2025. Per ulteriori dettagli: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202403112
2) Antielusione dazi AD legno compensato di betulla – Turchia e Kazakhstan: a seguito di indagine antielusione, i dazi AD vigenti sull’import di legno compensato di betulla originario della Russia sono estesi alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan. Le analisi della Commissione hanno confermato l’esistenza di fenomeni elusivi ed evidenziato che i flussi commerciali ed i volumi di scambio tra la Russia e i due paesi oggetto di indagine nonché tra i 3 paesi e l’UE siano mutati considerevolmente a ridosso o a seguito dell’adozione delle misure. L’aliquota del dazio applicata è 15,80%; inoltre, la Commissione ha respinto – per inconsistenza delle argomentazioni – tutte le richieste di esenzione presentate dalle aziende turche e kazakhe interessate. Per ulteriori dettagli: Regolamento UE 2024/1287 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401287