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LAVORO | Estensione della possibilità di affiancamento delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo dopo il rientro in servizio – messaggio INPS n. 1343/2026
Con il Messaggio INPS n. 1343/2026 l’Istituto ha chiarito una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di assunzioni in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.
Dal 1° gennaio 2026 infatti il datore di lavoro può mantenere il lavoratore assunto in sostituzione, anche dopo il rientro della persona assente, per consentire un periodo di affiancamento e passaggio di consegne fino al compimento del primo anno di vita del bambino (o entro un anno dall’ingresso del minore in caso di adozione/affidamento).
L’aspetto di maggiore interesse è che anche questo periodo aggiuntivo rientra nello sgravio contributivo del 50% già previsto per le assunzioni in sostituzione, che continua quindi ad applicarsi oltre il rientro in servizio.
Restano invariati i requisiti: l’agevolazione spetta ai datori di lavoro con meno di 20 dipendenti che assumono personale a tempo determinato o in somministrazione per sostituire lavoratrici/lavoratori in congedo.
Dal punto di vista operativo, l’INPS conferma che alle aziende aventi diritto viene attribuito il codice di autorizzazione “9R” (“azienda avente titolo allo sgravio ex art. 4 D.Lgs. 151/2001”).
A seguito della novità normativa, la validità del codice potrà essere prolungata anche per coprire il periodo di affiancamento successivo al rientro, previa istruttoria della sede INPS competente.
Non è richiesta l’equivalenza di qualifica tra sostituto e sostituito, purché sia rispettata l’equivalenza dell’orario di lavoro.
All.to
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Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]