Lo scorso 1° giugno attraverso il proclama “Further adjusting the tariff regimes for imports of aluminum, steel, and copper into the United States”, l’amministrazione americana ha modificato nuovamente il regime tariffario per alcuni prodotti in acciaio, alluminio, rame e loro derivati. In particolare, sono state disposte modifiche per attrezzature agricole, per l’edilizia e per la movimentazione dei materiali, alcuni sistemi e componenti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria, macchinari industriali mobili, lastre litografiche in alluminio e scaffalature in acciaio.
Inoltre, è stata modificata la soglia – portandola dal 95% all’85% – affinché i prodotti importati possano essere considerati come realizzati interamente con alluminio, acciaio o rame americani.
In virtù del nuovo regime tariffario, dall’8 giugno 2026:
- I codici doganali contenuti nell’Allegato 1A saranno soggetti ad un dazio aggiuntivo del 50%;
- I codici doganali contenuti nell’Allegato 1B saranno soggetti ad un dazio aggiuntivo del 25%.
Per quanto riguarda i codici doganali inclusi nell’Allegato 1C (28 voci afferenti ai capitoli 84 e 87 del sistema armonizzato), il regime è differenziato, come segue. Dal 6 giugno 2026 al 31 dicembre 2027:
- Dazio cap 15% (inclusivo di MFN) per Unione Europea, Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Giappone, Repubblica di Corea, Liechtenstein, Svizzera, Taiwan, Regno Unito;
- Dazio del 25% sul contenuto in acciaio e alluminio non USA, per Canada e Messico (anche per loro, il dazio finale del prodotto non potrà superare il 15% del valore totale);
- Dazio del 10% per i prodotti che contengono acciaio e alluminio fuso e colato negli USA;
- Dazio aggiuntivo del 25% in tutti gli altri casi.
Dal 1° gennaio 2028, per le voci dell’Allegato 1C, si ritornerà al regime previsto al punto 3 del Proclama 11021: dazio aggiuntivo del 25% (eccetto per prodotti UK, soggetti a +15%, o per prodotti con acciaio e alluminio fuso e colato negli USA soggetti a +10%).
Inoltre, i codici doganali contenuti all’interno dell’Allegato II non saranno più soggetti ai dazi ex sez.232 su acciaio, alluminio e derivati; mentre l’Allegato III contiene una lista di codici doganali il cui dazio aggiuntivo è temporaneamente ridotto al 15%.
Infine, stando al proclama, qualora un prodotto dell’Allegato IC fosse soggetto a più aliquote diverse, a quel prodotto si applicherà l’aliquota più bassa.
Sarà nostra cura fornire opportuni aggiornamenti in caso di ulteriori sviluppi o informazioni rilevanti per aziende associate al sistema confindustria.
Monica De Carluccio
Direzione
Coordinatrice Attività Associative