AGEVOLAZIONI | Voucher per PMI servizi cloud computing e cyber security: definito elenco soggetti abilitati alla fornitura dei servizi.
Informiamo che, con decreto direttoriale 29 luglio 2026, è stato definito l’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security, in esito alla procedura definita dall’articolo 4 del decreto direttoriale 21 novembre 2025.
L’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei succitati servizi è consultabile al seguente link https://vcc-elencofornitori.npi.invitalia.it/ da coloro che intendono presentare istanza di agevolazione e che, a tal fine, effettuano l’accesso alla piattaforma tramite i sistemi di identificazione previsti.
Con successivo provvedimento saranno definite le modalità operative che le imprese dovranno seguire per richiedere il voucher.
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])
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LAVORO | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni di donne, madri di almeno tre figli, prive di impiego da almeno sei mesi: istruzioni operative – circolare INPS n. 82/2026
Come noto, la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (cd. legge di Bilancio 2026), all’articolo 1, comma 210, prevede che: “Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, nei termini di cui al comma 211, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Il successivo comma 211 del medesimo articolo 1 dispone che: “Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero di cui al comma 210 spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione”.
L’esonero contributivo in trattazione spetta per le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei rapporti di lavoro agevolati da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Sono esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
L’esonero spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi donne che, alla data dell’evento incentivato, rispettino cumulativamente i seguenti requisiti:
– siano madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni;
– siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
La misura dell’esonero è pari al 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
Con la circolare n.82/2026 l’INPS fornisce indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in argomento.
Si rimanda alla lettura del documento allegato per ulteriori approfondimenti.
All.to
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]
LAVORO | Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro: indicazioni operative – messaggio INPS n. 2518/2026
Con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026 l’Istituto ha fornito indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112 (cd. decreto Lavoro), che ha introdotto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto trentacinque anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, (cfr. ns. informativa del 16/07/2026).
Come precisato nella citata circolare n. 72/2026, le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro riguardanti giovani, ai fini della legittima applicazione dell’esonero contributivo, devono rispettare le seguenti condizioni:
1) devono essere effettuate nel periodo temporale espressamente previsto dall’articolo 4 del decreto Lavoro, ossia dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026;
2) devono riguardare, senza soluzione di continuità, rapporti di lavoro originariamente instaurati a tempo determinato che rispettino le seguenti caratteristiche:
- a) con riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato da trasformare in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso deve essere stato instaurato entro e non oltre il 30 aprile 2026;
- b) con riferimento alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare, lo stesso non deve avere una durata effettiva superiore a dodici mesi.
La durata effettiva del rapporto di lavoro a tempo determinato da trasformare deve essere considerata unitariamente anche nelle ipotesi in cui ci siano una o più proroghe del medesimo rapporto di lavoro.
L’Istituto con il messaggio n. 2518/2026, in allegato, comunica che a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso (29/07/2026), è possibile presentare la domanda di esonero contributivo in trattazione per le trasformazioni effettuate o da effettuarsi a decorrere dal 1° agosto 2026, accedendo, con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3 e CNS), al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA”, e compilando il relativo modulo di istanza on-line, con le modalità specificate al paragrafo 11 della citata circolare n. 72/2026.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del messaggio in oggetto.
All.to
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]