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LAVORO | Riduzione del premio Inail per prevenzione – modello OT23 per il 2026 (interventi 2025)

Con Istruzione operativa del 3 luglio 2025, l’Inail ha diffuso le modalità per la riduzione del tasso medio per prevenzione, il Modello OT23 per l’anno 2026 e la guida alla compilazione.

Nel Modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2025, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2026 (ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, d.m. 27 febbraio 2019).

L’Istituto evidenzia che, con l’intento di dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, è stata mantenuta la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo. Nell’Istruzione sono declinate puntualmente le modifiche.

Nella Guida, allegata all’Istruzione operativa, si ricorda che gli interventi prevenzionali che danno diritto allo sconto sono classificati nelle due tipologie A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale e che, per fruire della riduzione, l’azienda deve aver realizzato un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

Particolare attenzione viene riferita al tema della regolarità, presupposto per la concessione dello sconto.

Per quanto riguarda la regolarità contributiva e assicurativa, la verifica è effettuata con il DURC on line (e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda).

Per quanto riguarda la regolarità rispetto alle vigenti norme di salute e sicurezza, la verifica viene effettuata presso gli organi ispettivi (quindi ha ad oggetto l’assenza di provvedimenti sanzionatori). Su precisa richiesta di Confindustria, al fine di chiarire e delimitare la portata dell’autocertificazione in ordine alla regolarità, l’Istituto precisa che “non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario”.

Quindi, l’autocertificazione secondo la quale “sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” va letta nel senso che si attesta che non vi sono “provvedimenti (sanzionatori) definitivi a norma di legge o sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario”.

Si rinvia alla documentazione per l’individuazione degli interventi e della relativa documentazione probatoria in vista della richiesta di sconto.

Come noto, nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

 

Lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat) Riduzione
Fino a 10 28%
Da 10,01 a 50 18%
Da 50,01 a 200 10%
Oltre 200 5%

Tra gli interventi che, attuati nel 2025, possono portare alla riduzione del premio segnaliamo quello relativo alla prevenzione del rischio microclimatico (C6), che consente di ridurre il premio in caso di realizzazione, negli ambienti di lavoro, di uno dei seguenti interventi per evitare condizioni di stress termico derivanti da un “ambiente severo caldo” (come definito dalle norme UNI EN ISO 7243 (indice di valutazione WBGT) e UNI EN ISO 7933 (indice di valutazione PHS) (v. Portale agenti fisici):

  • acquisto e installazione di sistemi di condizionamento per il controllo dei parametri microclimatici (temperatura e umidità);
  • acquisto e installazione di barriere e protezioni di tipo e materiali diversi per l’isolamento delle sorgenti radianti;
  • acquisto di capi di vestiario con proprietà riflettenti rispetto alle sorgenti radianti.

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]