LAVORO | Accordo interistituzionale tra l’Inail e il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro – Inserimento del codice alfanumerico Cnel nelle comunicazioni e nelle denunce di infortunio e malattia professionale

L’Inail, con la circolare n. 4/2026, in allegato, comunica la sottoscrizione dell’accordo con il CNEL per l’inserimento del codice alfanumerico unico, attribuito ai CCNL, nelle comunicazioni e nelle denunce di infortunio e malattia professionale.

L’Accordo di collaborazione si inserisce in un quadro più ampio di sinergie già attive tra l’Inail e il Cnel, comprendente la partecipazione dell’Istituto all’Osservatorio permanente sulle tematiche di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, istituito dal Cnel nel 2024, nonché la realizzazione di specifiche indagini e analisi statistiche sulle criticità e sulle prospettive future della prevenzione degli infortuni.

L’obiettivo comune è valorizzare le rispettive competenze e promuovere progettualità condivise nei settori considerati prioritari, anche in raccordo con i protocolli d’intesa e gli accordi interistituzionali già sottoscritti con ministeri, amministrazioni centrali, enti pubblici e parti sociali.

In tale contesto, l’Accordo ha lo scopo di sviluppare e condividere flussi informativi, funzionali al miglioramento dell’analisi statistica, qualitativa e quantitativa degli eventi lesivi connessi al lavoro.

La strutturazione dei flussi informativi collegati all’Archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro (nel seguito, Ccnl) viene riconosciuta come elemento strategico per il consolidamento delle attività di conoscenza, monitoraggio e prevenzione dei rischi lavorativi e consentirà, sulla base di quanto previsto dall’Accordo, l’invio periodico al Cnel dei flussi informativi relativi agli eventi infortunistici e tecnopatici suddivisi per categoria contrattuale.

Per tali finalità, L’Accordo ha previsto l’inserimento, nelle comunicazioni di infortunio e nelle denunce di infortunio e malattia professionale, del codice alfanumerico unico attribuito ai Ccnl.

Il suddetto codice consente l’identificazione univoca dei Ccnl depositati nell’Archivio nazionale, tenuto presso il Cnel, e permette di correlare ciascun evento lesivo alla specifica categoria contrattuale di riferimento, favorendo la costruzione di indicatori di rischio più precisi e l’adozione di una nomenclatura uniforme da parte delle diverse amministrazioni pubbliche.

In tale ottica, l’Istituto ha aggiornato i servizi online e gli applicativi istituzionali per adeguare la raccolta dati alla nuova codificazione, sulla base dell’elenco dei contratti trasmesso dal Cnel, elenco che verrà aggiornato periodicamente dallo stesso Consiglio.

Adempimenti dei datori di lavoro

Dal 12 gennaio 2026, i datori di lavoro e gli intermediari che compilano e trasmettono in modalità telematica la comunicazione di infortunio e le denunce di infortunio/malattia professionale devono obbligatoriamente inserire il codice alfanumerico Cnel.

A tale scopo, nei servizi online di Comunicazione di infortunio, Denuncia/comunicazione di infortunio, Denuncia di malattia professionale e Denuncia silicosi/asbestosi è presente il nuovo campo obbligatorio denominato CCNL – Codice CNEL.

La compilazione del nuovo campoche sostituisce i precedenti campi obbligatori CCNL – Settore lavorativo CNEL CCNL – Categoria CNEL, consente la visualizzazione delle informazioni di dettaglio relative al Ccnl, nonché dei firmatari datoriali e sindacali sulla base dell’elenco fornito dal Cnel.

Per i dettagli sulla compilazione della comunicazione di infortunio e delle denunce di infortunio/malattia professionale, l’Istituto rinvia ai relativi manuali, consultabili sul sito INAIL.

All.to

Circolare n 4_2026

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini 089200815  [email protected]

 




LAVORO | Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale anno 2026: circolare INPS n. 4/2026

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 4/2026, riportata in allegato, con la quale comunica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, dell’importo massimo dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS), dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

In particolare si segnala che per la CIGO, la CIGS ed il FIS l’importo del massimale, al netto della ritenuta del 5,84%, è pari ad € 1.340,56.

Per il settore edile e lapideo per intemperie stagionali il massimale netto è pari ad € 1.608,66.

Per quanto riguarda le indennità di NASpI e DIS-COLL l’importo massimo è pari ad € 1.584,70.

Per ulteriori approfondimenti si trasmette in allegato la circolare di cui in oggetto.

All.to

Circolare-numero-4-del-28-01-2026

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini 089200815  [email protected]




Fonderie, c’è accanimento Noi non causiamo tumori

SELEZIONE ARTICOLI 29 GEN 2026 1




L’igiene urbana diventa smart con Sarim. Monitoraggio real time e nuovi mezzi

SELEZIONE ARTICOLI 29 GEN 2026 5




Cosi il salario minimo potrà (anche) superarei 9 euro lordi per ogni ora

SELEZIONE ARTICOLI 29 GEN 2026 10




India e Mercosur, via i dazi per lo sviluppо sostenibile

SELEZIONE ARTICOLI 29 GEN 2026 14




La governance della Ai in azienda passa dalle competenze umane

SELEZIONE ARTICOLI 29 GEN 2026 16




Terna, già autorizzati nel 2025 interventi per 1 miliardo di euro

SELEZIONE ARTICOLI 29 GEN 2026 19




Stellantis: «Il sito in Algeria rafforza i fornitori italiani»

SELEZIONE ARTICOLI 29 GEN 2026 22




Energia, i produttori lanciano l’allarme sul taglio agli incentivi

SELEZIONE ARTICOLI 29 GEN 2026 25