LAVORO | Permessi ex Legge n. 104/1992: violazione dei limiti di legge – Circolare INPS n. 100/2026
L’INPS con la circolare n. 100/2026, in allegato, ha illustrato la disciplina applicabile nei casi di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso o di contestuale fruizione degli stessi, di cui all’art 33, comma 3, della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità da parte di più lavoratori dipendenti.
In particolare, l’eventuale superamento del limite complessivo di tre giorni si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di effettuare il relativo recupero da parte dell’Istituto.
La disciplina applicabile in tali casi si fonda sul principio della priorità temporale nell’esercizio di un diritto. In applicazione di tale principio, l’avvenuta fruizione del beneficio da parte di un familiare avente diritto comporta l’esaurimento del diritto stesso nei confronti di tutti gli altri familiari anche se autorizzati dall’INPS.
Pertanto, il raggiungimento del limite di tre giorni complessivi determina l’indebito esercizio del diritto da parte dei familiari che ne fruiscano oltre il terzo giorno. In tal caso si deve procedere al recupero dell’indebito a carico del lavoratore dipendente che ha fruito dei giorni e/o delle ore in eccesso.
Inoltre, l’eventuale fruizione dei giorni di permesso da parte di più soggetti aventi diritto, per lo stesso familiare, nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di recupero da parte dell’Istituto.
In tale ipotesi, non sussistendo una priorità temporale nell’esercizio del diritto fruito da parte dei soggetti autorizzati nelle medesime giornate/ore, l’indebita fruizione è riferita, in parti uguali, a tutti i lavoratori che hanno goduto contestualmente del beneficio, in applicazione del criterio di ripartizione proporzionale dell’indebito tra i diversi beneficiari.
Conseguentemente, si deve procedere al recupero della prestazione indebita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, che hanno fruito dei permessi in argomento nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, suddividendo l’indebito in parti uguali.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare allegata.
All.to
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