Dagli Its l’alternativa all’università legata al lavoro
AGEVOLAZIONI | Transizione 4.0: prorogati al 15 settembre 2026 i termini per le comunicazioni di completamento degli investimenti
Informiamo che, con decreto del MIMIT del 31 luglio u.s., è stata disposta la proroga al 15 settembre 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0.
La proroga riguarda sia gli investimenti ultimati nel corso del 2025, sia quelli completati entro il 30 giugno 2026.
Le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse, ma non hanno ancora concluso la procedura, avranno tempo fino al 15 settembre 2026 per presentare la comunicazione di completamento. L’invio avviene tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni, disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE.
Una novità particolarmente rilevante riguarderà inoltre le imprese in lista d’attesa: grazie alle nuove risorse rese disponibili, sarà infatti possibile finanziare anche investimenti finora rimasti privi di copertura. Le imprese interessate riceveranno dal GSE la comunicazione sulla nuova disponibilità dei fondi e, anche per esse, si apriranno i termini per presentare, entro il 15 settembre, le comunicazioni di conferma e di completamento.
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected] )
INTERNAZIONALIZZAZIONE | Nuovi Dazi USA ex sez. 301
Dando seguito alla nostra precedente news relativa all’oggetto (nuovi Dazi adottati il 23 luglio us), riportiamo la pubblicazione sul Registro Federale delle disposizioni riguardanti i nuovi dazi ex sez.301, e delle corrispondenti linee guida da parte della USCBP.
Riguardo i dubbi espressi da alcune aziende sulle esenzioni ai codici doganali contenuti nell’Allegato I, dopo aver verificato la questione con gli uffici preposti della USCBP (U.S. Customs and Border Protection la più grande agenzia federale di polizia di sicurezza e dogana degli Stati Uniti), confermiamo quanto detto in precedenza: le esenzioni valgono per i soli dazi ex sez. 301, mentre per i codici doganali ad esso soggetti restano vigenti i dazi ex sez. 232.