AMBIENTE | Report settimanale Ambiente 29 giugno-3 luglio 2026
PPWR – Pubblicata la traduzione italiana del documento di chiarimento e interpretazione sul Regolamento Imballaggi
Segnaliamo che, è disponibile in lingua italiana la Comunicazione C/2026/3084 della Commissione europea, documento di orientamento, privo di efficacia vincolante, per l’attuazione del Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).
Come noto, il documento fornisce degli orientamenti su diversi ambiti per la conformità al regolamento. Tra questi:
- criteri per valutare la riciclabilità degli imballaggi e requisiti relativi al contenuto minimo di materiale riciclato;
- condizioni per la qualificazione degli imballaggi compostabili;
- misure finalizzate a ridurre l’uso di imballaggi non necessari o eccessivi;
- obiettivi e requisiti connessi al riutilizzo.
Ricordiamo, infine, che è disponibile anche un documento di FAQ pubblicato dalla Commissione europea, disponibile al seguente link.
REMINDER – 9 luglio 2026: Webinar CONAI PPWR, verso i primi obblighi per le imprese
Ricordiamo che, il prossimo 9 luglio, dalle ore 11.00, si terrà il webinar promosso da CONAI “PPWR: verso i primi obblighi per le imprese”.
In vista della scadenza del 12 agosto 2026, il webinar si propone di accompagnare associazioni e imprese verso i primi obblighi previsti dal nuovo Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 2025/40 (PPWR), in un quadro normativo in evoluzione e ancora oggetto di chiarimenti applicativi.
L’incontro offrirà un inquadramento generale sui seguenti temi:
- definizione di imballaggio e adempimenti sull’applicazione e dichiarazione del contributo ambientale CONAI;
- definizione e obblighi dei principali operatori economici;
- approfondimento sui contenuti informativi della dichiarazione di conformità che i fabbricanti dovranno redigere a partire dal 12 agosto 2026.
Il webinar sarà inoltre l’occasione per presentare il pacchetto di strumenti sviluppati da CONAI sul PPWR, a supporto delle associazioni e delle imprese.
Una volta confermata la presenza, i partecipanti riceveranno in prossimità dell’evento all’indirizzo e-mail indicato nel form, un link di accesso da utilizzare per partecipare all’incontro.
Il webinar sarà fruibile ESCLUSIVAMENTE IN STREAMING e la partecipazione è gratuita, previa registrazione tramite il seguente link.
Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito del CONAI.
La Commissione europea adotta le nuove norme sul riciclo delle bottiglie in PET
Lo scorso 30 giugno la Commissione europea ha adottato le nuove norme sul riciclo delle bottiglie in plastica monouso per bevande realizzate in PET. Tali norme stabiliscono, in particolare, la metodologia per calcolare, verificare e dichiarare il contenuto riciclato chimicamente e rientrano nel pacchetto sulla plastica della Commissione dello scorso dicembre.
In una prima fase, l’UE considererà come materiale plastico riciclato quello proveniente dai Paesi dell’Unione e del See, dove è possibile verificare pienamente il rispetto delle norme ambientali dell’UE. A partire dal 21 novembre 2027, sarà conteggiata anche la plastica riciclata proveniente dai Paesi dell’Ocse, a meno che non sia esclusa ai sensi del regolamento sul trasporto dei rifiuti. Saranno conteggiati anche i materiali provenienti da Paesi non Ocse, purché siano coperti da accordi che garantiscano standard equivalenti in materia di salute umana e protezione dell’ambiente, ad esempio nell’ambito della direttiva quadro sui rifiuti e del regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR).
L’atto di esecuzione verrà pubblicato a breve nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link.
Omnibus I – ESRS: Adottati gli standard rivisti di rendicontazione di sostenibilità
Ricordiamo che, lo scorso 3 luglio la Commissione europea ha adottato gli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) rivisti e lo standard di rendicontazione volontario per le imprese di dimensione ridotta.
Gli standard rivisti tengono conto dei pareri tecnici dell’Efrag, che si sono basati sui contributi delle parti interessate raccolti nella primavera del 2025 e su una consultazione pubblica sulle bozze dell’Efrag nell’estate del 2025. La Commissione propone adeguamenti mirati per alleggerire ulteriormente l’onere di rendicontazione senza compromettere gli obiettivi politici della CSRD e ha raccolto i pareri delle parti interessate nell’ambito della consultazione “Have Your Say” tenutasi questa primavera.
Di seguito riportiamo una sintesi delle principali modifiche rispetto alla versione originaria degli ESRS:
- Rappresentazione veritiera e corretta (Fair presentation):viene chiarito che il principio si applica alla dichiarazione di sostenibilità nel suo complesso e non ai singoli dati. L’applicazione stessa degli ESRS garantisce una corretta rappresentazione, e le modifiche sulla materialità ne faciliteranno l’adozione.
- Livello di aggregazione e disaggregazione:maggiore discrezione per le imprese nel considerare i contesti geografici nell’analisi di materialità. Viene inoltre chiarito che il livello di disaggregazione usato per l’analisi non obbliga a rendicontare i dati con quel medesimo livello di dettaglio.
- Omissione di informazioni:in linea con la Direttiva Omnibus I, le imprese potranno omettere specifiche informazioni in determinate circostanze, inclusi i casi in cui la pubblicazione arrechi un grave pregiudizio alla propria posizione commerciale.
- Effetti finanziari attesi:il testo riconosce che queste informazioni si basano su stime che potranno essere aggiornate in futuro senza che ciò costituisca un “errore” di rendicontazione. Si applica la clausola di salvaguardia sul pregiudizio commerciale ed è stato introdotto un anno aggiuntivo di transizione (phase-in) sia per le informazioni qualitative che quantitative.
- Microplastiche:l’obbligo di rendicontazione è stato limitato alle sole microplastiche primarie, escludendo quelle secondarie per ragioni di fattibilità e proporzionalità.
- Emissioni di sostanze inquinanti:la scelta di quali inquinanti considerare “materiali” dipenderà da una valutazione manageriale interna basata sulle attività e sul settore dell’impresa.
- Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC):introdotto un phase-in di un anno per le imprese che utilizzano articoli contenenti tali sostanze.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.
ANGA – Delibera n. 3 del 1° luglio 2026; Circolari n.4 e n.5 del 2 luglio 2026
Trasmettiamo, in allegato, la Delibera n.3 del 1° luglio 2026 dell’Albo Nazionale gestori ambientali, che regola gli adeguamenti dovuti alle nuove norme sugli imballaggi (Regolamento UE 2025/40) e sui Centri di raccolta (DM 26 marzo 2026). Il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) prevede che i rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti, dal 12 agosto 2026, dovranno essere classificati come imballaggi, anche laddove conferiti insieme al loro contenuto. Allo stesso tempo, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 sui centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato ha inoltre aggiornato l’elenco dei rifiuti conferibili a tali centri. Pertanto, con la citata delibera vengono incluse tutte le novità introdotte dal legislatore comunitario e nazionale. In particolare:
- viene abrogata, a partire dal 12 agosto 2026, la delibera 3/2025 che consentiva la raccolta e il trasporto delle capsule di caffè o altri infusi esausti con codice EER 20 01 99 (codice non più valido dal 12 agosto 2026);
- vengono adeguati anche i requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1: (sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani) a seguito dell’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti conferibili nei centri di raccolta.
Trasmettiamo, altresì, in allegato la Circolare n. 4 del 2 luglio 2026, che fornisce dei chiarimenti in merito all’iscrizione in categoria 9. In particolare, la Circolare chiarisce, da un lato, quali sono le attività (sia dirette che indirette) soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 (bonifica dei siti) e che, di conseguenza, concorrono a determinare le classi di iscrizione della stessa categoria basate sugli importi dei lavori di bonifica cantierabili, e dall’altro quali sono invece le attività da considerarsi escluse da tale obbligo. Inoltre, la Circolare precisa i criteri per la determinazione dell’importo dei valori cantierabili rispetto alla classe d’iscrizione.
Infine, la Circolare n.5 del 2 luglio 2026 chiarisce che, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia), la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è più equiparabile a una sentenza di condanna ai fini civili, disciplinari, tributari e amministrativi. Ne consegue che, in assenza di pene accessorie, tale sentenza non costituisce più causa ostativa all’iscrizione all’Albo o al suo mantenimento.
Aggiornamento circolare capsule, cialde e bustine per tè, caffè o altre bevande. Novità con effetto dal 12 agosto 2026
Trasmettiamo, in allegato, la circolare contenente un aggiornamento sulle novità riguardanti l’articolo capsule, cialde e bustine per tè, caffè o altre bevande.
L’analoga comunicazione sarà a breve disponibile sul nostro sito www.conai.org, nella sezione “Circolari Applicative” dell’area Download documenti.
Circolare_Conai_07_07_2026__capsule, cialde e bustine per tè, caffè o altre bevande 149-Del3_01.07.2026 188-Circ04_02.07.2026 189-Circ05_02.07.2026
Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected])
