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LAVORO | Conclusione procedura sgravi contributivi per contratti di solidarietà (anno 2024) – Comunicazione Ministero del Lavoro
Con riferimento alle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all’anno 2024, si segnala che il Ministero ha comunicato sul proprio sito istituzionale che sono state interamente impegnate le risorse stanziate per l’anno 2024 pari a 30 milioni di euro.
Tali risorse sono finalizzate a finanziare lo sgravio contributivo in favore delle aziende che hanno presentato regolare istanza dal 30 novembre 2024 al 10 dicembre 2024, collocate utilmente nella relativa graduatoria e alle quali il relativo decreto direttoriale di ammissione al beneficio è stato ritualmente notificato.
Conseguentemente, le istanze non collocate in posizione utile entro il predetto limite di spesa annuo (30 milioni di euro) non sono state evase, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria al determinarsi di eventuali risorse residue.
In allegato elenco delle aziende beneficiare.
All.to
elenco-aziende-beneficiarie-2024
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LAVORO | Congedo di paternità obbligatorio al genitore intenzionale – Messaggio INPS n. 2450 del 7 agosto 2025
L’INPS con il messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025, in allegato, ha recepito la sentenza n. 115 del 2025 della Corte Costituzionale in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
In particolare l’Istituto ha chiarito che la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio.
Nella sentenza la Corte Costituzionale ha precisato che “è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente”. Pertanto, per “madre intenzionale” in una coppia omogenitoriale femminile deve intendersi la donna che non ha partorito. Alla “madre biologica” sono, invece, riconosciuti i diritti previsti per la tutela della maternità.
Di conseguenza le indicazioni amministrative contenute nel paragrafo 2 della circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 trovano applicazione anche per la fruizione del congedo di paternità obbligatorio della lavoratrice dipendente madre intenzionale.
Gli effetti della sentenza decorrono dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; pertanto, solo a decorrere da tale data la madre intenzionale può astenersi dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio.
Si trasmettono in allegato il messaggio INPS n. 2450/2025, la Sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale, nonché la circolare INPS n. 122/2022.
All.ti
Circolare INPS n. 122 del 27.10.2022 Messaggio INPS n. 2450 del 07.08.2025 Sentenza n. 115-2025 della Corte Costituzionale
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