AGEVOLAZIONI – pubblicato il decreto MISE relativo agli Accordi per l’Innovazione per progetti di ricerca e sviluppo
Informiamo che sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stato pubblicato il “Decreto Ministeriale 24 Maggio 2017 – Accordi per l’innovazione”, di definizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del MISE 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti.
Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria nonché attività di ricerca.
Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e/o con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di 5 co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione quali, ad esempio, l’accordo di partenariato e il consorzio.
Progetti ammissibili
Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione 2014 – 2020 “Orizzonte 2020”, quali:
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
Nanotecnologie
Materiali avanzati
Biotecnologie
Fabbricazione e trasformazione avanzate
Spazio
Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità “Sfide per la società” prevista dal Programma Orizzonte 2020
I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale al Ministero dello sviluppo economico.
Modalità di fruizione
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal decreto, è necessario che sia definito l’Accordo per l’innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni e le province autonome interessate e/o il soggetto proponente.
Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione, i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico una proposta progettuale contenente almeno i seguenti elementi:
la denominazione e la dimensione di ciascun soggetto proponente, nonché una descrizione del profilo aziendale, con particolare riferimento alla struttura tecnico-organizzativa e alla presenza in ambito nazionale e internazionale il piano strategico industriale aggiornato la descrizione di ciascun progetto, con indicazione dei relativi obiettivi, delle date di inizio e fine, delle unità produttive coinvolte e dei costi previsti la tipologia e l’importo dell’aiuto richiesto per la realizzazione di ciascun progetto.
Il Ministero dello sviluppo economico, ricevuta la proposta progettuale, provvede ad avviare la fase di interlocuzione con le regioni e le province autonome, e a valutare la validità strategica dell’iniziativa proposta analizzando i seguenti elementi:
• rilevanza dell’iniziativa sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e del grado di innovatività dei risultati attesi
• interesse industriale alla realizzazione dell’iniziativa in termini di capacità di favorire l’innovazione di specifici settori o comparti economici
• effetti diretti e indiretti sul livello occupazionale del settore produttivo e/o del territorio di riferimento
• valenza nazionale degli interventi sotto il profilo delle ricadute multiregionali dell’iniziativa
• eventuale capacità di attrarre investimenti esteri, anche tramite il consolidamento e l’espansione di imprese estere già presenti nel territorio nazionale
• capacità di rafforzare la presenza di prodotti italiani in segmenti di mercato caratterizzati da una forte competizione internazionale
Nel caso in cui le valutazioni si concludano con esito positivo, si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione. Successivamente alla stipula, le imprese non maturano alcun diritto alle agevolazioni che sono, comunque, subordinate alla presentazione dei progetti esecutivi ed alla successiva valutazione da parte del Soggetto gestore.
Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, saranno definiti gli schemi e le modalità di presentazione della proposta progettuale.
Le agevolazioni
Le agevolazioni consistono in:
– un contributo diretto alla spesa, per una percentuale minima pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie messe a disposizione dalle provincie autonome)
– un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall’Accordo, nel limite del 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili
Qualora il Ministero utilizzi le risorse dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali o della relativa programmazione parallela nazionale, ovvero l’accordo sia cofinanziato con risorse gestite a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione europea, la misura del contributo diretto alla spesa viene aumentata in modo da massimizzare le agevolazioni concedibili nei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato. In tali casi, il Ministero può procedere alla definizione dell’Accordo per l’innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle regioni e delle province autonome fermo restando che l’iniziativa proposta riguardi lo sviluppo di tecnologie nell’ambito delle traiettorie tecnologiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente e fermo restando la conseguente riduzione delle agevolazioni derivante dalla mancata partecipazione regionale.
Per le risorse disponibili, il Decreto specifica che sono utilizzati:
– Cento milioni di euro a valere sul Fondo Crescita Sostenibile
– Ottanta milioni di euro a valere sul PON
– Ventisei milioni e seicento mila euro derivanti dalla restituzione per i progetti di R&S nelle regioni ex obiettivo convergenza.
Si prevede la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dopo la seconda metà di luglio, a seguito della quale sarà possibile avanzare le domande.
Allegati

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L’INPS ha emanato la circolare n. 109 del 10 luglio 2017, riportata in allegato, con la quale fornisce le indicazioni e le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 1, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 c.d. Legge di Bilancio 2017.