Incentivo Occupazione Giovani: Circolare INPS n.40 – istruzioni operative
L’Inps, con la circolare n. 40 del 28 febbraio 2017, riportata in allegato, illustra la disciplina relativa all’incentivo Occupazione Giovani e ne fornisce le indicazioni operative per la fruizione.
Si ricorda che l’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, per le assunzioni di giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani. L’incentivo è erogato sotto forma di sgravio contributivo e spetta per le assunzioni effettuate dal 1 ° gennaio al 31 dicembre 2017 con le seguenti forme contrattuali:
- tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);
- apprendistato professionalizzante;
- tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) la cui durata iniziale sia pari o superiore a sei mesi.
I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all’INPS, in via telematica, istanza preliminare di ammissione tramite modulo d’istanza “OCC.GIOV.”, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare. Tale modulo di richiesta sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto. Sarà dato atto della possibilità di inviare le istanze mediante pubblicazione di apposito messaggio da parte dell’Istituto.
Una volta verificata la disponibilità residua delle risorse, l’Istituto comunicherà all’azienda interessata che l’importo dell’incentivo è stato prenotato. A tal punto, l’azienda dovrà:
– procedere entro i successivi 7 giorni, qualora non l’abbia ancora fatto, ad assumere il lavoratore al quale intende applicare l’incentivo;
– entro i successivi 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione, deve comunicare l’avvenuta assunzione all’INPS, chiedendo conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
–
L’incentivo, riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione, è fruibile esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive trasmesse mensilmente dalle aziende all’Istituto e comunque entro il termine del 28 febbraio 2019.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante, l’agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite di euro 8.060,00 annui.
In caso di assunzione a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, l’agevolazione è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di euro 4.030,00 annui.
Nel caso di assunzione part-time, l’agevolazione è ridotta in maniera proporzionale.
Allegati
circolare numero 40 del 28-02-2017_allegato n 3
circolare numero 40 del 28-02-2017_allegato n 2
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